Cassazione, sentenza n. 23692 del 28/10/2020
Sentenza n. 23692 del 28/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23692
- Data
- 28/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il contributo unificato richiesto per un giudizio di opposizione all’esecuzione relativo a una sanzione amministrativa, che il contribuente riteneva esente. La Cassazione afferma che l’esenzione prevista per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, quale norma eccezionale, non può estendersi al distinto giudizio previsto dall’articolo 615 c.p.c.; dichiara inoltre manifestamente inammissibile la questione costituzionale, priva di adeguata argomentazione. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 15 dicembre 2016 n. 8533/08/2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva l'appello proposto dal Ministero della Giustizia e dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma nei confronti di (XXXXX) e dell' (XXXXX) S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 11 febbraio 2016 n. 1825/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato per l'importo complessivo di Euro 30,00 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa nell'anno 2009; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa fosse esente dal contributo unificato. La Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza impugnata, sul presupposto che l'esenzione dal contributo unificato valesse soltanto per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10.
2. Avverso la sentenza di appello, (XXXXX) proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 2 marzo 2017 ed affidato ad un unico motivo; il Ministero della Giustizia, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e l' (XXXXX) S.p.A." si costituivano con controricorso. Quest'ultima ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 212), in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), per aver erroneamente ritenuto che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'articolo 615 c.p.c., comma 1, non beneficiassero dell'esenzione dal contributo unificato.
2. In via pregiudiziale, il ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 212), per violazione degli articoli 3 e 24 Cost..
La questione e' manifestamente inammissibile, essendosi limitato il ricorrente alla mera indicazione delle norme legislative che sono sospettate di incostituzionalita' e dei parametri costituzionali che si assumono violati, senza fornire alcuna argomentazione circa "i termini e motivi" della rilevanza e della non manifesta infondatezza (L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 23, comma 2) e senza alcuna specificazione (in relazione alla denunciata violazione del principio di eguaglianza) della norma assurgente a termine di paragone (il c.d. "tertium comparationis").
Peraltro, anche a voler presumere (per deduzione logica dal tenore del ricorso) che la soggezione a contributo unificato dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. sia idonea a configurare, per un verso, un'irragionevole disparita' di trattamento (rispetto all'esenzione prevista per l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23) e, per un altro verso, una lesione del diritto di difesa (in relazione all'antieconomicita' dell'azione giudiziaria), sotto il "primo aspetto, occorre rammentare la discrezionalita' del legislatore nel differenziare il regime impositivo di fattispecie eterogenee (nella specie, sul piano processuale) (Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 49; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 144) e, sotto il secondo aspetto, bisogna distinguere tra oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, la cui previsione non determina ostacolo alla tutela giudiziaria, ma ne costituisce solo il costo, e oneri tendenti alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette, che ostacolano la tutela giurisdizionale e sono, pertanto, illegittimi, evidenziando che il contributo unificato e' da ricomprendere nella prima categoria (Corte Cost., 23 marzo 2012, n. 69). Per cui, la questione sarebbe, comunque, infondata.
3. Per il resto, si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, ne' determina l'inammissibilita' del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6, 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., Sez. 6, 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., Sez. 6, 7 novembre 2017, n. 26310).
Infatti, anche se il ricorrente ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di violazione di legge (in particolare, con riguardo alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 212), quindi secondo la previsione di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass., Sez. 6, 7 novembre 2017, n. 26310).
4. Cio' detto, il motivo (cosi' come riqualificato ex officio iudicis) si palesa infondato.
Il thema decidendum e' stato compiutamente affrontato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 266/E del 30 ottobre 2009 e dalla nota del Ministero della Giustizia n. 123240 del 9 ottobre 2009 (entrambe citate dalle amministrazioni controricorrenti), con argomentazioni in punto di diritto che sono pienamente condivise da questa Corte.
Disciplinando il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10, (ora abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 34, comma 1) stabilisce che "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta".
Ora, anche in considerazione dell'inserimento della previsione esentativa nell'ambito della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, il collegio ritiene che essa trovi esclusiva applicazione con riguardo al giudizio di "opposizione all'ordinanza-ingiunzione", a prescindere dal grado, ma non possa estendersi al giudizio di opposizione all'esecuzione.
Difatti, tale processo e' caratterizzato dalla previsione di un rito speciale e di un trattamento tributario di favore. Il regime di esenzione, di cui si tratta e' strettamente collegato alla specificita' del processo disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e non puo', quindi, essere esteso ai giudizi di opposizione all'esecuzione, che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile.
Invero, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono "(…) interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa" (Cass., Sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11106 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13145). In definitiva, si puo' concludere che l'esenzione dal contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 212) e' unicamente applicabile al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22 e non anche al giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c..
5. Stante l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato
6. La novita' della questione trattata, sulla quale non constano precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese giudiziali.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese giudiziali; da' atto dell'obbligo, a carico di (XXXXX), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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