Cassazione, sentenza n. 26166 del 17/11/2020
Sentenza n. 26166 del 17/11/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26166
- Data
- 17/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La curatela aveva impugnato un accertamento per omessa dichiarazione, ma CTP e CTR avevano considerato tardivo il ricorso, riqualificando l’istanza presentata come richiesta di autotutela anziché di accertamento con adesione. La Corte ha affermato che la presentazione di un’istanza espressamente formulata ai sensi della disciplina dell’adesione sospende automaticamente per novanta giorni il termine d’impugnazione, indipendentemente dal successivo comportamento del contribuente. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame del merito e delle spese.
Testo della pronuncia
L'Ufficio di (—) – riscontrata l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico/2007SC e il mancato riscontro ad un questionario – notifico' al curatore del Fallimento (—) Italia s.r.l. un avviso di accertamento in relazione all'anno 2006. In particolare, l'Ufficio ridetermino' il maggior reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 41 e 39, e i maggiori ricavi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55, cosi' procedendo alla rideterminazione dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA dovute, e irrogando le relative sanzioni. Impugnato detto avviso dalla curatela, la C.T.P. di Vicenza dichiaro' il ricorso inammissibile con sentenza n. 88/07/10, perche' tardivamente proposto. Con successiva sentenza del 28.11.2011, la C.T.R. del Veneto respinse l'appello proposto dalla stessa curatela, confermando la prima decisione. In particolare, in relazione all'istanza avanzata dal curatore all'Ufficio in data 21.9.2009, il giudice d'appello ne ribadi' la sostanziale natura di richiesta di autotutela – benche' formalmente qualificata come istanza di accertamento con adesione – con conseguente inapplicabilita' della sospensione dei termini di impugnativa dell'avviso di accertamento per 90 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, comma 3; inoltre, ritenendo "doveroso infirmare le eccezioni dell'appellante nel merito", la C.T.R. rilevo' che la sospensione triennale dei termini per gli adempimenti fiscali invocata dalla stessa curatela, ai sensi della L. n. 44 del 1999, articolo 20, recante disposizioni in favore delle vittime dell'usura, non era applicabile nella specie, in quanto la stessa esistenza del parere del Prefetto, adottato il 17.3.2009, non era mai stata dedotta in precedenza, ne' in risposta al questionario inviato dall'A.F. prima dell'emissione dell'avviso impugnato, ne' in seno alla pretesa istanza di accertamento con adesione di cui s'e' detto. Aggiungeva il giudice d'appello che, in ogni caso, stante la natura istantanea del reato di usura, di cui la curatela asseriva essere stata vittima la societa' fallita, occorreva aver riguardo (ai fini del calcolo dell'invocata sospensione) alla data di pattuizione dell'accordo usurario, e non a quella della dazione degli interessi.
La curatela del Fallimento (—) Italia s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto la C.T.R. che l'istanza di accertamento con adesione avanzata dal curatore fallimentare in data 21.9.2009 mascherasse in realta' una mera richiesta di annullamento in autotutela, come tale inidonea a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso tributario per 90 giorni, come previsto dall'articolo in rubrica, comma 3. Evidenzia la ricorrente, al contrario, che l'impianto normativo e' inequivoco nel determinare la sospensione automaticamente, per effetto della mera presentazione dell'istanza Decreto Legislativo n. 218 del 1997, ex articolo 6, senza alcuna possibilita' di valutare diversamente il contenuto dell'atto, anche a prescindere dal contegno serbato dal contribuente nel prosieguo.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli articoli 644 e 644-ter c.p., e della L. n. 44 del 1999, articolo 20, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l'erroneita' della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inapplicabilita' della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, stante la pretesa natura istantanea del reato di usura. Evidenzia, al contrario, che per effetto delle modifiche apportate sul punto dalla L. n. 108 del 1996, il refe di usura e' oggi da qualificarsi come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, con la conseguenza che per data dell'evento lesivo, ai fini del calcolo del termine triennale di sospensione, della L. n. 44 del 1999, ex articolo 20, deve intendersi anche quella della esazione o del pagamento degli interessi.
1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione della L. n. 44 del 1999, articolo 20, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l'erroneita' della decisione nella parte in cui s'e' ritenuta necessaria, ai fini dell'operativita' della sospensione di cui s'e' detto nel paragrafo che precede, la comunicazione del parere prefettizio all'Agenzia delle Entrate, non prevista invero da norma alcuna.
1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la nullita' della sentenza e del procedimento, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si dilunga nell'esame della legittimita' della cartella di pagamento impugnata, avuto riguardo all'iscrizione a ruolo straordinario, questione esulante dall'oggetto del giudizio, inerente la sola impugnativa dell'avviso di accertamento.
2.1 – Il primo motivo e' fondato.
La questione degli effetti di un'istanza qualificata dal contribuente ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, e' stata di recente affrontata da Cass. n. 27274/2019, secondo cui "In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, ex articolo 6, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non e' equiparabile alla formale rinuncia all'istanza ne' e' idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti". In motivazione, richiamando anche Corte Cost. n. 140/2011 e ulteriori precedenti di legittimita' (tra cui, Cass. n. 21096/2018), detta ordinanza chiarisce che l'effetto sospensivo del termine di impugnazione e' automatico, e prescinde dal concreto atteggiamento del contribuente, che puo' comunque avvalersi del maggior spatium deliberandi offertogli dalla norma in questione.
La Corte intende dare continuita' a detto orientamento, non essendo stati offerti argomenti per diversamente opinare. Ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere che, pur a fronte di un'istanza espressamente qualificata ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, si trattasse in realta' di una richiesta di annullamento in autotutela; conseguentemente, il ricorso introduttivo e' stato erroneamente considerato inammissibile perche' tardivo, occorrendo tener conto, ai fini della tempestivita', del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dallo stesso articolo 6.
3.1 – I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti.
4.1 – In definitiva, il primo motivo e' accolto, restando assorbiti i restanti. La sentenza impugnata e' dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che -i procedera' ad un nuovo esame del merito (quello gia' effettuato dovendo considerarsi tamquam non esset – v. Cass., Sez. Un., n. 3480/2007) e provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
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