Cassazione, ordinanza n. 7628 del 30/03/2026

Avviso di intimazione - Tassa automobilistica - Difetto di motivazione - Onere della prova

Tipologia
Sentenza
Numero
7628
Data
30/03/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava un’intimazione relativa a più tributi, contestandone il difetto di motivazione e la validità delle notifiche degli atti prodromici, che i giudici di merito avevano invece ritenuto documentate e regolarmente eseguite via PEC. La Cassazione ha rilevato che il vizio proprio dell’intimazione, dedotto in primo grado, non era stato espressamente riproposto in appello e doveva quindi considerarsi rinunciato; ha inoltre escluso una nuova valutazione delle prove sulle notifiche in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanne alle spese e per responsabilità aggravata secondo la disciplina della definizione accelerata.

Massima

L'art. 56 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, corrispondente all'art. 346 c.p.c., stabilisce che le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte. Infatti, nel processo tributario, ai fini della denuncia con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa (anche implicita) pronuncia, che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, posto che, in tale ambito, è precluso il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La controversia attiene all'impugnazione di un avviso di intimazione (n. (——) emesso dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi controricorrente) nei confronti di A.A. (d'ora in poi ricorrente) per mancato pagamento di tributi relativi a Iva, Irap, Irpef, Tassa automobilistica dal 1998 al 2018.

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:

l'agente della riscossione ha documentato di avere notificato gli atti prodromici;

ha documentato anche la notifica degli atti interruttivi;

il ricorrente avrebbe potuto eccepire la nullità delle notifiche di tali atti nei 60 giorni previsti per l'opposizione, ma, non avendo provveduto in tal senso, in questa sede non possono più essere sollevate eccezioni riguardanti gli atti impositivi regolarmente notificati;

per quanto riguarda gli accertamenti n n. (——), (——) (——) e (——) sono stati presentate domande ex Legge n.228/2012 e rateizzazioni non completate.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidando, il ricorso a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso.

Ai sensi dell' art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza di decisione e opposizione alla proposta. La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell' art. 112 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado omesso totalmente di pronunciarsi sul primo motivo di appello, relativo alla mancata enunciazione

degli elementi che devono essere tassativamente indicati nell'intimazione di pagamento a pena di nullità. 2. Il motivo è, in parte inammissibile e, in parte, infondato. Inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto in esso non è stato illustrato il contenuto rilevante della censura di cui assume l'omessa pronuncia.

Va osservato che con il ricorso introduttivo il ricorrente con il primo motivo aveva dedotto la "Nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. (——) per violazioni dei diritti e/o dello statuto del contribuente. Ha contestato che l'atto impugnato difetta degli elementi essenziali utili a tutelare il diritto alla difesa". In proposito, aveva richiamato un precedente di legittimità nel quale è stato precisato che l'intimazione di pagamento deve contenere tassativamente a pena di nullità a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Aveva, quindi, sostenuto che tali elementi non possono essere sostituiti dalla semplice indicazione del numero verde dell'agente di riscossione cui rivolgersi per eventuale contradditorio.

Nell'atto di appello il primo motivo è stato così formulato: "Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza – DIFETTO/ ILLOGICITÀ / CARENZA DELLA MOTIVAZIONE. L'impugnata sentenza è, innanzitutto, del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia, che ci occupa. L' articolo 36 D.Lgs. 546/1992 , stabilisce, con specifico riferimento all'ambito tributario, il principio generale per cui la sentenza, per essere valida, deve soddisfare i

requisiti previsti dalla legge, con specifico riguardo alla "succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto", al fine di permettere alle parti in causa di comprendere l'iter argomentativo che ha portato il Giudice ad emettere quel determinato provvedimento. La sentenza de qua è priva di qualsiasi elemento, e in fatto e in diritto, che possa consentire alle parti in causa di ravvisare e comprendere l'iter logico-argomentativo del Giudice che lo ha portato a respingere il ricorso. Nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto il ricorso infondato, limitandosi a ritenere attendibile quanto contro dedotto dall'Amministrazione resistente, senza provvedere a doverosi e più puntuali accertamenti, in fatto e in diritto. La motivazione, lungi dall'esporre, come la legge richiede, concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, e di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, si traduce in una mera riproposizione di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, senza nemmeno verificare che i documenti allegati da tale Amministrazione resistente corrispondessero a quanto affermato nella memoria di risposta. Se così avesse provveduto, il Collegio avrebbe senz'altro notato che quanto ampiamente presentato dalla controparte anche con tabelle riassuntive – a partire dalla data delle notifiche delle cartelle esattoriali (meglio trattata nel successivo capo di impugnazione) – non trova alcun riscontro nella documentazione prodotta, che si rivela essere frammentaria, parziale e incongruente rispetto a quanto affermato ed eccepito avverso il ricorso proposto dall'odierno appellante. Una siffatta sentenza deve pertanto essere dichiarata nulla e/o illegittima per difetto assoluto di motivazione, per illogicità o per carenza della stessa".

L'atto di appello prosegue, poi, con le censure relative alla nullità o irritualità delle notifiche.

Non vi è traccia, dunque, di una riproposizione della questione preliminare introdotta con il primo motivo contenuto nel ricorso originario, attinente al vizio proprio (difetto di motivazione) dell'intimazione impugnata, essendo

stato il ricorso in appello calibrato, anche laddove ha censurato la sentenza

di primo grado per B.B. in procedendo sui punti rilevanti della controversia, sul tema delle notifiche degli atti prodromici l'intimazione impugnata.

Deve, pertanto, ritenersi che il motivo sia inammissibile, sia perché non è stato illustrato il contenuto rilevante del motivo di gravame in relazione al quale si assume l'omessa statuizione, essendosi limitato l'istante ad affermare che l'eccezione era stata sollevata anche in sede di appello, sia perché dall'illustrato esame degli atti risulta che il dedotto vizio dell'intimazione venne, in realtà, eccepito unicamente nell'atto introduttivo e non riproposto nel successivo grado di merito.

Deve, dunque, in tale ipotesi trovare applicazione il principio previsto dall' art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , corrispondente all' art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte. Secondo un consolidato principio di legittimità del tutto condiviso, infatti, nel processo tributario, ai fini della denuncia con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa (anche implicita) pronunzia, che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame (Cass., Sez. IV, n. 33424 del 15/11/2021, Rv. 662777 – 01, nello stesso senso, Sez. 2, n. 38243/2021, Rv. 663161 -01).

3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., dell' art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/1992 con riferimento alle notifiche degli atti prodromici l'intimazione impugnata.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, così da

realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, n. 8758 del 04/07/2017, Rv. 643690 – 01).

Nella sentenza impugnata, infatti, è stata accertata la rituale notifica di tutti gli atti impositivi, analiticamente indicati, attraverso la PEC. Il motivo di impugnazione non attinge tale dirimente ragione decisoria e non offre indicazioni per confutare quanto accertato uniformemente dai giudici del merito.

Il motivo di ricorso, pertanto, è costruito impropriamente sul canone di violazione di legge per indurre ad una nuova valutazione di merito che il giudice di appello ha, invece, effettuato, considerando analiticamente le notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi.

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, posto che, in tale ambito, è precluso il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" ( Cass., Sez. V, n. 23872 del 29/10/2020 , Rv. 659644 – 01; Cass., Sez. V, n. 9097 del 07/04/2017 , Rv. 643792 – 01). Né può avere pregio il rilevo della mancata risposta sull'omesso invio della raccomandata informativa, in quanto superato dall'affermazione che le notifiche sono state effettuate a mezzo pec, procedimento per il quale non è previsto l'adempimento di tale ulteriore incombente. Ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza si rinviene, per la mancata illustrazione del contenuto rilevante della censura circa l'invalidità delle notifiche di cui assume l'omessa denuncia.

Si ricorda, inoltre, che nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16 , comma 3, del D.P.R. n. 636 del 1972 e dell' art. 19 , comma 3, del vigente D.Lgs. n. 546 del 1992 . ( Cass., Sez. 5, n. 35014/2022 , Rv. 666406 – 01, Sez. 5, n. 18472/2016, Rv. 640973 – 01).

È da escludere, infine, la dedotta omessa verifica della regolarità della notifica, in quanto il giudice di secondo grado ha in tal senso anche rilevato che, in ordine agli accertamenti nn. (——), (——) (——) e (——), sono state presentate domande di rateizzazione ex lege n. 228/2012 che non sono state completate, il che necessariamente presuppone l'avvenuta conoscenza degli atti impositivi.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e le spese regolate, secondo il principio della soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese per la parte non costituita.

5. La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata, formulata, ai sensi dell' art. 380 bis , c.p.c. e, quindi, trovano applicazione le previsioni di cui all' art. 96 , terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore a Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00.

L'art. 380-b/s c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della

definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato ( D.Lgs. n. 149 del 2022 ), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa ( Cass., Sez. U., n. 28540/2023 , Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l' art. 96 , terzo e quarto comma, c.p.c., l'art. 380-b/s, c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione accelerata dei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata ( Cass., Sez. U., n. 27195/2023 , Rv. 668850 – 01).

Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte ( Cass., Sez. U., n. 36069/2023 , Rv. 670580 – 01), "una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l'applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie.".

Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale. Per l'effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 14.000,00 (valutata equitativamente) in favore della costituita controparte, e di ulteriori Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese

del presente giudizio, che liquida nell'importo di Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di Euro 14.000,00 in favore della controricorrente ex art 96 , terzo comma, c.p.c., e di Euro 3.000,00 in favore della cassa ammende, ex art 96 , quarto 4, c.p.c. Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 30 marzo 2026.

Domande frequenti

Quanto vale il bonus mamme 2026?

È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.

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Entro quando e come si presenta la domanda?

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Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?

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