Cassazione, ordinanza n. 12613 del 05/05/2026

Processo tributario - Termini ricorso Cassazione - Firma digitale

Tipologia
Sentenza
Numero
12613
Data
05/05/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle entrate aveva notificato il ricorso per cassazione il giorno successivo alla scadenza calcolata dalla data di pubblicazione digitale della sentenza d’appello, avvenuta di domenica. La Corte individua una questione nuova: stabilire se il deposito telematico festivo produca immediatamente effetti sul termine lungo d’impugnazione oppure debba considerarsi, ai fini del calcolo, come eseguito nel primo giorno feriale successivo, analogamente al precedente deposito cartaceo. Senza pronunciarsi sulla tempestività né sul merito fiscale, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Massima

La sentenza d'appello, oggetto del ricorso, veniva depositata e pubblicata in data 9/07/2023. Pertanto, il termine di sei mesi, ex articolo 327 cpc, pur calcolando il periodo di sospensione feriale, scadeva il giorno 9/02/2024, mentre il ricorso veniva notificato il giorno 10/02/2024. Considerato tuttavia che il giorno di deposito della sentenza risultava essere una domenica (trattandosi di deposito con firma digitale), occorre valutare se, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine possa essere o meno calcolato, considerando la pubblicazione del provvedimento di domenica. Ciò al fine di vagliare se la pubblicazione di domenica, o in un giorno festivo, e le relative conseguenze sulle regole del calcolo dei termini, si ritengano incise o meno ai fini del pieno rispetto del termine di impugnazione. La questione assume rilevanza, poiché, ove dovesse reputarsi che il deposito domenicale di un provvedimento, possibile a mezzo della firma digitale, importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguente giorno feriale e lavorativo, come era solo possibile nella previgente forma di deposito cartaceo dei provvedimenti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che

Dalla sentenza si evince che l'Agenzia delle entrate notificò vari avvisi d'accertamento, alcuni alla Associazione Professionale "B.B. E C.C." nonché ad A.A., per recupero di Irpef ed altre imposte relative all'anno 2014, altri alla medesima associazione, nonché all'A.A. ed a D.D., per il recupero di Irpef ed altro relativamente all'anno d'imposta 2015.

Oltre a contestazioni di minor rilievo, l'Ufficio contestò l'indebita deduzione di costi, ritenuti non inerenti, aventi ad oggetto l'importo concordato a transazione di una potenziale lite che sarebbe stata intentata da una società per danni da responsabilità professionale dell'associazione di professionisti (mancata impugnazione di un provvedimento giurisdizionale).

Con decisione n. 3319/2020 la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò le censure sulle riprese di minor valore, accogliendole invece sulla ripresa ad imponibile di Euro 165.000,00. Con decisione n. 13400/2021 la medesima Commissione accolse interamente il ricorso, relativo alla deduzione dell'importo di Euro 55.000.

Le sentenze furono entrambe impugnate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, rigettò l'appello erariale ed accolse quello incidentale dei contribuenti, limitato al solo accertamento 2014, e riferito alla negazione della detraibilità dell'Iva assolta "erroneamente", sugli importi risarcitori, secondo la prospettazione difensiva dei contribuenti.

Il giudice regionale ha ritenuto che il versamento di somme di denaro a titolo risarcitorio per responsabilità professionale inequivocamente addebitabile ai professionisti, ancorché non ancorata ad un danno specificamente determinato, ma emergente da una transazione raggiunta con il danneggiato, al fine di evitare il promovimento di un'azione di responsabilità del valore di Euro 13.000.000,00, oltre che la compromissione del buon nome dello studio in associazione, doveva essere riconosciuto come inerente all'attività lavorativa esercitata, così che correttamente era stata dedotta dai reddito delle due annualità (transazione dell'importo complessivo di Euro 220.000,00, versata in due rate, l'una di Euro 165.000,00 e l'altra di Euro 55.000,00). Ha inoltre accolto la pretesa dei contribuenti di veder riconosciuta la detraibilità dell'Iva, versata con riferimento alla prima annualità d'imposta oggetto di lite (2014).

Con ricorso affidato a due motivi l'Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, limitatamente all'accoglimento dell'appello incidentale, cui ha resistito con controricorso l'A.A. anche per la disciolta associazione, mentre il D.D. è rimasto intimato.

È stata formulata da questa Corte una proposta di definizione accelerata dalla causa, ai sensi dell' art. 380-bis c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha chiesto la decisione.

Nell'adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1 , comma 935, L. n. 205/2017 , e 15, comma 1, D.P.R. 633/1972 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c.

la Cgt di II grado sarebbe incorsa nella violazione della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali affermatisi nella materia, oltre che nel grave vizio motivazionale, per aver riconosciuto il diritto dello studio professionale a detrarre l'Iva (già corrisposta) in mancanza del presupposto oggettivo alla base del versamento dell'imposta.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità e la violazione e falsa applicazione dell' art. 36 , D.Lgs. n. 546/1992 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c.

La sentenza impugnata appare affetta, comunque anche dal grave vizio motivazionale, essendo incorsa in illogicità e contraddittorietà.

Il collegio rileva, tuttavia, che sia preliminare l'esame della eccepita inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di parte controricorrente, per decadenza dal diritto alla impugnazione, ai sensi dell' art. 327 c.p.c.

La sentenza d'appello, oggetto del ricorso, è stata depositata e pubblicata in data 9/07/2023. Pertanto, il termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., pur calcolando il periodo di sospensione feriale, scadevano il giorno 9/02/2024, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 10/02/2024.

Su tale argomentazione è stata d'altronde formulata la proposta di definizione accelerata del giudizio, opposta dalla difesa erariale.

Considerato tuttavia che il giorno di deposito della sentenza risulta fosse una domenica (trattandosi di deposito con firma digitale), occorre valutare se, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine possa essere o meno calcolato, considerando la pubblicazione del provvedimento di domenica. Ciò al fine di vagliare se la pubblicazione di domenica, o in un giorno festivo, e le relative conseguenze sulle regole del calcolo dei termini, si ritengano incise o meno ai fini del pieno rispetto del termine di impugnazione.

La questione assume rilevanza, poiché, ove dovesse reputarsi che il deposito domenicale di un provvedimento, possibile a mezzo della firma digitale, importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguente giorno feriale e lavorativo, come era solo possibile nella previgente forma di deposito cartaceo dei provvedimenti, nel caso di specie il termine per la proposizione della impugnazione sarebbe scaduto il 12 febbraio 2024 e dunque l'impugnazione sarebbe stata tempestiva.

Rilevato che la questione merita una ponderazione della decisione, e costituisce una questione nuova, anche di rilevanza nomofilattica, sicché è opportuna la sua trattazione in pubblica udienza,

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2026.

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