Cassazione, sentenza n. 26168 del 17/11/2020

Sentenza n. 26168 del 17/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
26168
Data
17/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva accertamenti IVA e IRES fondati sulla ritenuta fittizietà di operazioni su partecipazioni societarie, che la CTR aveva qualificato come parte di una frode fiscale consapevole. La ricorrente invocava una successiva assoluzione penale e contestava la motivazione della decisione tributaria. La Corte ha precisato che la sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma costituisce una possibile fonte di prova da valutare nello specifico contesto; ha inoltre ritenuto la motivazione della CTR conforme al minimo costituzionale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia contesto' a (—) s.r.l. (di seguito, anche solo " (—)") la fittizieta' di due operazioni di trade on stock effettuate nel 2005 e nel 2006, mediante le quali la societa' – per ciascuna annualita' – aveva apparentemente acquistato dalla societa' (—) LLC la partecipazione del 100% della societa' (—) LLC, entrambe di diritto statunitense, cosi' percependo da quest'ultima i dividendi, retrocedendo ad una data scadenza la stessa partecipazione a (—) ad un prezzo predeterminato, e pagando inoltre il compenso per l'intermediazione a (—) s.p.a. e a (—) s.n.c. L'Ufficio emise pertanto tre avvisi di accertamento per l'anno 2005 e due avvisi per l'anno 2006, rispettivamente rilevando maggiore IVA dovuta per Euro 17.841.724,00 ed Euro 23.839.378,00, nonche' maggiore IRES per Euro 330.000,00 ed Euro 544.500,00, oltre sanzioni. Sempre in relazione all'anno 2005, (—) s.p.a. emise e notifico' alla societa' cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo straordinario delle relative somme.

La societa' impugno' detti atti impositivi con sette autonomi ricorsi, respinti – previa loro riunione – dalla C.T.P. di Milano con sentenza del 18.12.2012. La C.T.R. della Lombardia rigetto' l'appello della societa' con sentenza del 17.1.2014, osservando (per quanto qui interessa) che (—) era pienamente consapevole delle operazioni compiute anche dalle altre societa' ed era parte attiva della complessa frode fiscale fin dall'origine.

(—) Italia s.r.l. in liq. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che ha pure depositato memoria. (—) s.p.a. non ha resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente evidenzia che la tesi di fondo seguita dalla C.T.R., secondo cui le complesse operazioni descritte denoterebbero l'esistenza di una frode fiscale, risulta smentita dall'esito di un procedimento penale (sentenza Trib. Milano n. 14718/2013 del 21.1.2014, passata in giudicato), definito dopo l'adozione della sentenza qui impugnata, che ricostruisce i fatti in modo incompatibile con l'accertamento effettuato dalla C.T.R. e che spiegherebbe effetto vincolante in questo giudizio ex articolo 654 c.p.p. Nella sostanza, il giudice penale avrebbe accertato che le operazioni suddette sono state accompagnate dai corrispondenti flussi finanziari ( (—) ha anche corrisposto l'IVA), dal che discenderebbe l'effettivita' delle operazioni stesse. Pertanto, ferma l'efficacia vincolante del giudicato, il giudice tributario deve comunque considerare le risultanze della sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste come elemento di prova critica, sicche' non puo' prescindersi da essa ai fini della ricostruzione complessiva della vicenda. Aggiunge la ricorrente che, a fronte di tali argomenti, quelli adottati dalla C.T.R. appaiono del tutto inconsistenti: il primo (pagamento di Euro 5.727.000,00 da (—) a (—)) perche' smentito documentalmente dagli all. 6 e 8 al PVC dell'Agenzia delle Entrate; il secondo (uso della lingua italiana in tutta la corrispondenza tra le societa' coinvolte) perche' addirittura privo di ogni significato giuridico; il terzo (coinvolgimento del prof. (—), preteso sostanziale dominus delle operazioni stesse) perche' smentito dalla sua assoluzione nel citato procedimento penale.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente sottolinea che in nessun passaggio della sentenza impugnata viene affrontata la questione della effettivita'/falsita' delle dette operazioni, rinviando poi la C.T.R., quanto alla natura indebita dei vantaggi conseguiti da (—), alla motivazione della decisione di primo grado, ma in modo apodittico e senza dimostrare di aver almeno vagliato criticamente le censure mosse a quest'ultima.

2.1 – Deve anzitutto rilevarsi che la societa' ricorrente, nelle more di questo giudizio di legittimita', e' stata o'dichiarata fallita dal tribunale competente (v. Cass. n. 9386/2018, che ha respinto il ricorso avverso il decreto di rigetto dell'opposizione L.F. ex articolo 18, emesso dalla Corte d'appello di Milano il 12.11.2015). La circostanza, peraltro, non incide sulla proseguibilita' di questo stesso giudizio, noto essendo che l'istituto dell'interruzione non e' applicabile in sede di legittimita' (v., ex multis, Cass. n. 23143/2017).

3.1 – Cio' posto, il primo motivo e' inammissibile, in tutte le sue articolazioni.

Anzitutto, va rilevato che il mezzo in esame consta, in realta', di almeno due profili. Con il primo, si invoca l'autorita' della cosa giudicata di Trib. Milano n. 14718/2013 del 21.1.2014, resa in sede penale; con il secondo, si denuncia il preteso deficit motivazionale in cui sarebbe incorsa la C.T.R.

3.2 – Ora, quanto al primo profilo, e' noto che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e' assimilabile allo ius superveniens e che "il giudizio di legittimita', avendo ad oggetto non gia' l'operato del giudice di merito, bensi' la conformita' all'ordinamento giuridico della decisione adottata, non richiede necessariamente un errore del primo" (Cass. n. 8284/2019), sicche' nulla vieterebbe, in linea teorica, di denunciare in questa sede di legittimita' l'oggettiva incompatibilita' della decisione di merito rispetto ad un giudicato formatosi dopo la sua pubblicazione, ma prima della proposizione del ricorso per cassazione, come nella sostanza ha inteso fare la societa' ricorrente. Senonche', contrariamente a quanto dedotto in ricorso e anche a prescindere dalle pur pertinenti argomentazioni svolte dall'Agenzia in memoria, l'articolo 654 c.p.p. non comporta affatto l'estensione automatica del giudicato penale in ambito tributario, ma gli attribuisce una valenza lato sensu probatoria. Ancora recentemente, infatti, e' stato ribadito che "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula âââ?š¬Ã‹Å"perche' il fatto non sussiste, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorche' i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma puo' essere presa in considerazione' come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione e' destinata ad operare" (Cass. n. 17258/2019).

Si tratta, dunque, di un elemento lato sensu probatorio sopravvenuto alla decisione qui impugnata, non valutato dal giudice d'appello in quanto formatosi in epoca successiva alla sua decisione, ma come tale di per se' inidoneo a supportare sia la cassazione della decisione stessa (si tratta di una "possibile" fonte di prova, non certo di prova legale), sia una eventuale (ove mai proposta) revocazione dinanzi allo stesso giudice d'appello, non essendo sussumibile la questione nell'ambito della previsione di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 3. Il profilo in esame e' dunque inammissibile, risolvendosi – come correttamente evidenziato dalla stessa Agenzia – in una quaestio facti.

3.3 – Quanto al secondo profilo del primo mezzo, esso e' parimenti inammissibile, perche' testualmente e sostanzialmente avanzato ai sensi del previgente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con esso, infatti, non si denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio (v. Cass. Sez. Un. 8053/2014), bensi' l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, vizio non piu' proponibile in sede di legittimita' avuto riguardo alle sentenze pubblicate dopo l'11.9.2012.

4.1 – Il secondo motivo e' in parte inammissibile ed in parte infondato.

Valga, in relazione alla pretesa omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, quanto gia' osservato nel par. che precede circa l'analoga censura ivi esaminata, il che ne determina l'inammissibilita'.

Quanto alla pretesa violazione dell'articolo 132 c.p.c. (rectius, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36), il mezzo e' invece infondato, reputando la Corte che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficientemente rispettosa del c.d. minimo costituzionale (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Il giudice d'appello, infatti, ha nel complesso valutato tutti gli elementi di anomalia dell'intera operazione (elencati e collegati logicamente nel capo che inizia e termina, rispettivamente, con le parole "Dai rapporti" e "frode fiscale"), per poi ribadire il carattere indebito dei benefici cosi' tratti dalla stessa (—), gia' espresso dal giudice di primo grado. Si tratta, dunque, di motivazione (anche) per relationem, certamente non in contrasto col disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, e tutt'affatto che priva di vaglio critico, come pretenderebbe la ricorrente.

5.1 – In definitiva, il ricorso e' rigettato. Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo' darsi atto dell'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 50.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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