Cassazione, sentenza n. 26305 del 19/11/2020

Sentenza n. 26305 del 19/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
26305
Data
19/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava le sanzioni applicate a un grossista di energia per il tardivo od omesso versamento di acconti dell’addizionale provinciale, successivamente estinti mediante compensazione autorizzata. La Corte ha escluso che tale estinzione sopravvenuta cancellasse le violazioni già perfezionate, ma ha affermato che l’indennità di mora prevista per le accise, avendo natura sanzionatoria, non è cumulabile con la sanzione generale per omesso versamento. Accolto il secondo motivo e rigettati gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza

del 30 gennaio 2012, ha respinto l'appello proposto da (—) s.p.a. (poi divenuta (–) s.p.a.), cliente grossista nel mercato dell'energia elettrica, in quanto tale soggetto passivo dell'imposta di consumo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso l'atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficio di Pavia, per il ritardato versamento della rata di acconto dell'addizionale provinciale del mese di gennaio 2007 e l'omesso versamento della rata dei mesi da giugno ad agosto 2007.

La CTR ha escluso che il provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia, intervenuto nelle more del giudizio, di autorizzazione alla compensazione a livello nazionale fra tutti i crediti vantati da Axpo per acconti versati in piu' del dovuto e tutti i debiti derivanti dai mancati versamenti, avesse determinato la sopravvenuta illegittimita' dell'atto impugnato ed ha ritenuto cumulabile la sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, con l'indennita' di mora.

(—) ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria. L'Agenzia resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (—) deduce il vizio di omessa motivazione della sentenza, che non avrebbe tenuto conto, se non con argomentazioni generiche e insufficienti a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, dell'intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell'Agenzia, dell'avviso di pagamento dei tributi, il cui omesso versamento aveva dato luogo all'irrogazione delle sanzioni dedotte in giudizio, e dell'autorizzazione alla compensazione fra reciproci debiti e crediti accordata a livello nazionale, comprensiva anche delle somme richieste dalla direzione provinciale di Pavia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 3, comma 4 per tre profili:

a) non sussisterebbe il fatto che genera la sanzione perche' non si sarebbe verificato alcun ritardo o omissione nel pagamento, in quanto le somme erano gia' nella disponibilita' dell'Erario.

b) la norma generale che sanziona il ritardato od omesso versamento del tributo non si applicherebbe alla materia delle accise, che e' regolata in maniera completa da uno specifico testo unico anche per quanto riguarda le sanzioni;

c) la sanzione irrogata determinerebbe una illegittima duplicazione, aggiungendosi alla indennita' di mora ed agli interessi di mora, la cui applicazione e' gia' prevista del testo unico per le accise.

3. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la CTR, secondo la societa' ricorrente, avrebbe ritenuto irregolare la dichiarazione annuale di consumo, che sarebbe invece corretta, ancorche' tardiva.

4. Il quinto motivo di ricorso denunzia la violazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5, in quanto la CTR avrebbe ritenuto legittima la sanzione nonostante la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto perche' l'illecito amministrativo tributario possa ritenersi consumato.

5. Il primo motivo di ricorso e' infondato, avendo la CTR esaminato la questione prospettata e ritenuto, correttamente, che la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per effetto dell'autorizzazione alla compensazione dei reciproci crediti e debiti delle parti non ha determinato il venir meno delle violazioni gia' accertate, di ritardato o omesso versamento degli acconti dovuti alle scadenze determinate per legge, ovvero dei fatti in base ai quali le sanzioni sono state irrogate.

6. Il secondo motivo di ricorso e' fondato.

La CTR ha ritenuto legittima l'applicazione cumulativa dell'indennita' di mora e della sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, richiamando un orientamento di questa Corte (Cass. 14304/2009 e altre pronunce conformi) che assegnava all'indennita' funzione reintegrativa del patrimonio leso ed alla sanzione funzione afflittiva.

Tale orientamento non e' piu' attuale, in quanto e' stato motivatamente superato da Cass. sez. V n. 30034 del 21 novembre 2018.

6.1 La pronuncia appena citata, cui il collegio pienamente aderisce e intende dare continuita', ha rilevato che osta al riconoscimento della natura risarcitoria dell'indennita' di mora, disciplinata dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 3, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie), il fatto che essa sia prevista nella misura fissa del 6% e non proporzionale alla durata del ritardo, e che la sua applicazione prescinda dalla prova del danno erariale: caratteristiche che sono proprie anche delle sanzioni tributarie disciplinate dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13; inoltre, per espressa previsione di legge, l'indennita' in questione si cumula con gli interessi moratori per il ritardo nell'adempimento, che assolvono gia' ad una finalita' risarcitoria, per cui risulterebbe incomprensibile ed immotivata la previsione nel medesimo testo di legge di due forme di risarcimento per il medesimo titolo.

6.2 Ne deriva che, in virtu' del principio di specialita', nonche' di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita', nell'ipotesi di tardivo versamento delle accise, la sanzione di cui all'articolo 3, citato comma 4, costituita dal pagamento dell'indennita' di mora, non e' cumulabile con quella prevista in via generale dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, di cui contiene tutti gli elementi costitutivi, piu' l'elemento specializzante costituito dalla particolare natura dell'imposta evasa.

7. Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili: il terzo ed il quarto perche' investono una mera argomentazione della sentenza d'appello, palesemente superflua – atteso che le sanzioni in contestazione erano state irrogate solo per il ritardato pagamento delle accise-che non integra ratio decidendi suscettibile di autonoma impugnazione; il quinto perche' attiene a questione che risulta sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimita'.

8. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che liquidera' anche le spese di questo giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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