Cassazione, sentenza n. 26306 del 19/11/2020

Sentenza n. 26306 del 19/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
26306
Data
19/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava perdite su cambi, detrazione dell’IVA addebitata sui canoni di una locazione esente e mancata fatturazione di un contributo a un’associazione sportiva; la CTR aveva accolto le ragioni della contribuente. La Corte conferma che la perdita valutaria era stata accertata come certa e reputa insindacabile la qualificazione del contributo come liberalità, ma esclude la detrazione dell’IVA indebitamente esposta in fattura: il diritto riguarda soltanto l’imposta effettivamente dovuta per un’operazione imponibile. Accolto il secondo motivo, cassa sul punto e rinvia alla CTR.

Testo della pronuncia

La CTR del Lazio, con sentenza in data 22 marzo 2011, ha accolto l'appello proposto da (—) s.r.l. (ora (—) s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i motivi di ricorso avanzati dalla contribuente per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2003, con il quale l'Agenzia dell'Entrate aveva, fra l'altro (e per cio' che in questa sede ancora interessa): recuperato a tassazione perdite su cambi ritenute indeducibili; accertato l'indebita detrazione di IVA sui canoni di locazione dell'immobile adibito a sede legale e, per contro, la mancata fatturazione del contributo versato, con asserita finalita' pubblicitaria, in favore di una societa' sportiva dilettantistica; irrogato le conseguenti sanzioni.

La CTR ha ritenuto che:

– quanto alle perdite su cambi, (—) aveva operato a termini del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 76 (TUIR) pro tempore vigente, che consentiva (in alternativa all'articolo 72) l'applicazione del cambio dell'ultimo giorno di esercizio in presenza di una perdita (quale quella di specie, relativa ad un conto bancario intrattenuto in dollari ed utilizzato integralmente), di cui, alla data di chiusura dell'esercizio e di redazione della dichiarazione, era certa la consistenza;

– la detrazione dell'IVA versata sui canoni di locazione era legittima, benche' il contratto ricadesse in regime di esenzione e il locatori) avesse erroneamente emesso la fattura, in quanto il cessionario della prestazione non puo' essere considerato responsabile per l'operato del cedente e non e' tenuto a controllarne e a sindacarne le valutazioni;

– l'elargizione in favore dell'associazione sportiva dilettantistica ( (—)) doveva ritenersi effettuata a titolo di liberalita', e dunque non soggetta ad IVA, in quanto l'unico elemento offerto dall'Ufficio in ordine al presunto scopo pubblicitario sottostante la dazione (la consegna di una sola maglietta sulla quale era apposta la scritta "acqua (—)") non era convincente.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo l'Agenzia deduce falsa applicazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articoli 72 e 76, per avere la CTR ritenuto corretta, ai fini della conversione alla data di chiusura del bilancio di crediti e debiti in valuta estera, l'applicazione del tasso di cambio dell'ultimo giorno di esercizio, laddove nel caso di specie si sarebbe dovuto fare applicazione del diverso criterio, pro tempore applicabile, del tasso di cambio medio di cui all'articolo 72 TUIR, in considerazione del fatto che la societa' contribuente aveva accantonato uno specifico fondo di copertura rischi su cambi al passivo dello stato patrimoniale.

2 – Con il secondo motivo, che denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 8, la ricorrente impugna il capo della sentenza che ha ritenuto corretta la detrazione dell'IVA versata sui canoni di locazione esenti, rilevando che l'esercizio del diritto alla detrazione e' limitato soltanto alle imposte effettivamente dovute, corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA, mentre non si estende all'IVA versata per il semplice fatto di essere stata (erroneamente) indica a fattura.

3 – Con il terzo motivo l'Ufficio lamenta insufficienza della motivazione in relazione al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non soggetta ad IVA, in quanto eseguita a mero titolo di liberalita', l'elargizione della contribuente in favore della associazione sportiva (—); sotto il medesimo profilo, denuncia, inoltre, l'omesso esame della circostanza, desumibile dal sito internet della associazione, dell'esistenza di un contratto di sponsorizzazione.

4 – Va preliminarmente rigettata l'eccezione della controricorrente di inammissibilita' del ricorso, notificatole a mezzo posta il 16.5.2012, per tardivita'.

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il richiedente e per il destinatario, immanente nel nostro ordinamento, comporta infatti che, ai fini della verifica del rispetto del termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., si debba tener conto non della data di ricezione dell'atto, ma di quella in cui esso e' stato affidato all'ufficiale giudiziario per la notifica (cfr., per tutte, Cass., S. U., 26 luglio 2004, n. 13970). Nella specie la sentenza d'appello, emessa in un processo instaurato prima del 4.7.2009, e' stata depositata il 29.3.2011. Il termine annuale per proporre impugnazione, maggiorato dei 46 giorni di sospensione feriale, scadeva pertanto domenica 13.5.012. Ne consegue che il ricorso, consegnato all'ufficio postale per la spedizione lunedi' 14.5.2012, e' tempestivo.

3 – Il primo motivo del ricorso e' inammissibile, sia perche' da' per scontato (ancorche' la circostanza non sia desumibile dalla mera lettura dell'atto di appello, per la parte riportata in ricorso) che in relazione al conto in dollari la contribuente avesse appostato un apposito fondo di accantonamento rischi su cambi, sia perche' non contesta l'accertamento in fatto della CTR secondo cui la perdita era certa, in quanto afferiva unicamente ad un conto corrente bancario intrattenuto in dollari ed interamente utilizzato, di cui alla data di redazione del bilancio, si conosceva l'esatta consistenza, sicche' non v'era necessita' di " compiere alcuna valutazione di stima di un rischio potenziale accantonabile" e, in conseguenza, non investe la ratio decidendi della sentenza, che ha escluso che in tale specifica ipotesi l'ammontare della perdita debba essere calcolato secondo il metodo previsto dall'articolo 72 TUIR vigente ratione temporis, non essendovi alcun rischio derivante dall'oscillazione nei cambi una volta che il rapporto sia chiuso.

4 – Il secondo motivo e' fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto legittima la detrazione dell'IVA versata a monte per una operazione esente, sostenendo che il cessionario non puo' ritenersi responsabile della natura indebita della fatturazione di detta operazione e considerando legittima la detrazione per il solo fatto che la fattura era stata emessa e l'IVA era stata corrisposta.

La conclusione contrasta con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la detrazione dell'IVA pagata "a monte" e' consentita al cessionario che abbia corrisposto l'IVA in rivalsa al fornitore solo per le imposte effettivamente dovute, indipendentemente dall'avere assolto all'obbligazione di rivalsa, posto che il presupposto della detrazione non e' la mera esposizione in fattura, ma il fatto che si tratti di operazione soggetta all'IVA e, in ogni caso, all'aliquota effettivamente dovuta, prescindendosi dal fatto che l'imposta sia stata pagata in rivalsa o sia stata indicata in fattura (Cass., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 9942; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2014, n. 15178; Cass., VI, 17 giugno 2013, n. 15068).

5 – Il terzo motivo e' inammissibile, in quanto, per un verso, non chiarisce se la circostanza di cui la CTR avrebbe omesso l'esame sia stata documentata in giudizio e se potesse ritenersi decisiva perche' riferibile alla data della dazione, e, per l'altro, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione dell'unico elemento istruttorio sicuramente dedotto a fondamento della pretesa (la consegna all'associazione sportiva dilettantistica di una maglietta con la scritta " (—)") che il giudice del merito, con apprezzamento in fatto incensurabile in sede di legittimita', ha ritenuto inidoneo a dimostrare che l'elargizione della somma fosse avvenuta con finalita' pubblicitarie e non a mero titolo di liberalita'.

All'accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

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