Cassazione, ordinanza n. 12635 del 05/05/2026
Accertamento - Disconoscimento del credito
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12635
- Data
- 05/05/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cartella emessa mediante controllo automatizzato aveva disconosciuto un credito IVA perché, nell’anno considerato, il volume d’affari risultava composto da operazioni esenti; la contribuente sosteneva che l’imposta riguardasse attività accessoria a operazioni imponibili. La Cassazione distingue il riscontro meramente cartolare, consentito sui dati formali della dichiarazione, dalla verifica della spettanza della detrazione, che richiede valutazioni giuridiche e non può essere compiuta con la sola cartella. Accolto il motivo procedurale e assorbito quello sostanziale, la Corte decide nel merito e annulla la cartella.
Massima
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che alla società fu notificata una cartella, con la quale l'Agenzia delle entrate pretese il pagamento di Euro 120.960,00 a titolo di credito Iva non riconosciuto (oltre sanzioni). Con la cartella l'erario disconobbe il credito Iva del medesimo importo, per essere costituito il volume d'affari del contribuente nell'anno 2009 interamente costituito da operazioni esenti, secondo la previsione dell'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
La contribuente, che affermava come quell' iva afferiva ad operazione accessoria ad operazioni imponibili, impugnò la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 15698/2015 ne rigettò le ragioni. L'appello con cui la società instava nelle sue ragioni fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 8732/2016, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, dopo aver superato alcune eccezioni, ha rilevato che la disciplina evincibile dall'art. 19 commi 2 e 5, e dall'art. 19 bis 2 della medesima normativa non consentiva nel caso di specie di riconoscere la detraibilità della suddetta Iva. Ha inoltre respinto la censura sollevata dalla contribuente in ordine alla mancanza di motivazione nella cartella impugnata, rilevando come la contestazione erariale era evincibile dai dati emergenti dall'atto impugnato.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Nell'adunanza camerale dell'11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente si duole:
con il primo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 19, D.P.R., commi 2 e 5, e 19 bis, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La commissione regionale avrebbe erroneamente confermato la decisione di primo grado, laddove aveva ritenuto che un finanziamento fruttifero di interessi in favore di una propria controllata, eseguito in maniera isolata ed occasionale rispetto alla attività ordinaria di attività edilizia facesse venire meno il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi afferenti all'attività ordinaria.
Con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell' art. 54 bis, D.P.R. n. 633/1972, nonché dell' art. 7, L. n. 212/2000, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Commissione regionale avrebbe erroneamente trascurato che le contestazioni elevate dall'Ufficio non costituivano l'esito di un mero controllo cartolare, ma un sostanziale disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva, con conseguente illegittimità della procedura adottata, ossia mediante diretta notifica della cartella di pagamento, non preceduta da un avviso d'accertamento, senza che i dati portati in cartella potessero costituire una motivazione esaustiva e sostitutiva di un accertamento ordinario.
Risulta prioritario l'esame del secondo motivo, che qualora fondato assorbirebbe la necessità di esaminare il primo.
Questa Corte ha affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16 novembre 2018, n. 29582; 25 maggio 2025, n. 13898). La citata giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto la legittimità del ricorso alla contestazione cartolare nella misura in cui il credito d' imposta non spettante emergesse da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Questo può anche ribadirsi per qualunque fattispecie che sia ancorabile a errori formali, come ad esempio l'errata aliquota d' imposta applicata, non invece nell' ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria ( Cass., 28 marzo 2024, n. 8462; 5 novembre 2020, n. 24747; cfr. anche 21 marzo 2019, n. 7960).
Ebbene, nel caso di specie la questione afferiva non già ad errori compilativi della dichiarazione dei redditi, o ad errori derivanti da un quadro giuridico della disciplina applicabile, regolante ad esempio la necessità di presupposti soggettivi per la fruizione di un credito d' imposta, manifestamente non in possesso del dichiarante. La questione oggetto della controversia, invece, riguardava l'utilizzo di un credito Iva da parte di soggetto esercente una attività normalmente assoggettata ad Iva, ma che nell'anno dell'accertamento aveva posto in essere solo operazioni esenti (di finanziamento di una controllata), così da determinare, nella prospettazione dell'erario, la non spettanza della detrazione di costi pur riferibili ad operazioni afferenti la propria attività, normalmente assoggettata ad Iva.
A prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione erariale, risulta evidente che il caso di specie non trovava collocazione in una verifica meramente cartolare della dichiarazione del contribuente, ma in una tipica verifica della spettanza della detrazione, implicante profili valutativi, anche e soprattutto sotto l'aspetto giuridico ed interpretativo delle norme.
La Commissione regionale, affermando che l'errore era agevolmente evincibile, non ha tenuto conto dei principi ora enunciati. La affermata facile lettura delle ragioni del recupero del credito contestato, mediante la semplice emissione della cartella, atteneva certamente alla corrispondenza tra quanto richiesto in restituzione e quanto riportato nella dichiarazione Iva 2010 nel rigo VF 37, ma non al perché quella detrazione si ritenesse non spettante.
Il ragionamento condotto dal giudice d'appello è dunque errato rispetto agli approdi della giurisprudenza in tema e il motivo in definitiva trova accoglimento.
L'accoglimento del secondo motivo, logicamente prioritario rispetto alle questioni proposte con il primo motivo, assorbe quest'ultimo, perché, accertata l' illegittimità della ripresa erariale mediante cartella di pagamento e non previa notifica di un avviso d'accertamento, la sentenza va cassata.
Tenendo inoltre conto che per la decisione della causa non vi è necessità di accertamenti in fatto, essa va decisa anche nel merito. Per quanto già esplicitato il disconoscimento del credito Iva doveva essere contestato a mezzo di un ordinario avviso d'accertamento e non con accertamento automatizzato, mediante la semplice emissione e notifica di una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 54 bis, D.P.R. 633/1972. La cartella dunque deve essere annullata, con il conseguente accoglimento del ricorso originario della contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per il giudizio di legittimità ed i giudizi celebrati nei due gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della ricorrente, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. (——).
Condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere la ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di Euro 5.900,00 per competenze, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze, e accessori come per legge; nonché delle spese del merito, che si liquidano in Euro 8.000,00 per ciascun grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2026.
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