Cassazione, sentenza n. 27965 del 07/12/2020

Sentenza n. 27965 del 07/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
27965
Data
07/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione tributaria centrale aveva quantificato la plusvalenza derivante dalla regolarizzazione e dai successivi conferimenti di una società di fatto utilizzando l’imponibile determinato ai fini dell’imposta di registro, con alcune riduzioni. La Cassazione ha affermato che, per la plusvalenza costituente reddito d’impresa, non può impiegarsi automaticamente il valore di mercato proprio dell’imposta di registro: occorre considerare le scritture contabili o altri elementi presuntivi idonei. Accolto il ricorso dell’Amministrazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Centrale, sezione di Milano, ha confermato la sentenza con cui la Commissione di secondo grado aveva determinato in Lire 1.800.000.000 la plusvalenza realizzata dal contribuente come conseguenza dell'esercizio della societa' di fatto (XXXXX), come accertata all'esito del conferimento di azienda prima nella (XXXXX) s.n.c. (XXXXX), e in seguito nella (XXXXX) s.r.l.

2. Ha rilevato il giudice di terza istanza che il valore lordo della plusvalenza di Lire. 4.616.000.000, derivante dalla regolarizzazione della societa' di fatto nella s.n.c., doveva essere ridimensionato in conseguenza tanto dell'ingresso nella societa' in nome collettivo della moglie e del figlio del contribuente quanto di un condono per Lire 350.000.000. Ne conseguiva che andava confermato l'importo della plusvalenza in Lire 1.800.000.000, cosi' come originariamente accertato dall'Ufficio del Registro competente, sia pure per una diversa imposta, dal quale andava decurtato l'importo gia' condonato pari a Lire 350.000.000.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso con due motivi; (XXXXX) ha resistito con controricorso.

4. Con atto del 15 settembre 2020, il difensore del controricorrente ha comunicato l'avvenuto decesso del proprio assistito e ha chiesto il rinvio del procedimento onde consentire la costituzione degli eredi.

5. All'udienza di discussione, la parte controricorrente ha depositato le sentenze n. 4120/2013 e 5125/2012, rese dalla Commissione Tributaria Centrale, sezione di Milano, in contenziosi tra l'Agenzia delle Entrate e, rispettivamente, (XXXXX) e (XXXXX).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 12, lettera A), articolo 13 e articolo 54, u.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per avere la sentenza erroneamente affermato l'equivalenza dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta di registro con quello relativo alle imposte dirette, precludendo illegittimamente all'Amministrazione finanziaria di provare l'effettiva entita' della plusvalenza tassabile.

b) Secondo motivo: "Insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per avere la sentenza erroneamente omesso di considerare la costituzione della societa' di fatto e il successivo conferimento di azienda nella (XXXXX) s.r.l., entrambe circostanze allegate in atti, da cui emergeva una diversa quantificazione della plusvalenza realizzata.

2. (XXXXX) ha svolto argomentazioni finalizzate a dimostrare l'infondatezza del ricorso avversario, che ha chiesto di respingere.

3. Preliminarmente deve respingersi l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione, stante l'irrilevanza della morte della parte nel processo di cassazione, il cui impulso e', come e' ben noto, officioso. Ne' puo' ritenersi accoglibile la prospettazione volta a consentire agli eredi di costituirsi in giudizio, posto che tra la data della morte del controricorrente (8 settembre 2013, come documentato in atti) e l'odierna udienza sono trascorsi piu' di sette anni, tempo all'evidenza piu' che congruo per consentire la costituzione in giudizio degli aventi causa del controricorrente.

4. Ancora in via preliminare va rilevata l'inutilizzabilita' della documentazione (le due sentenze della CTC di Milano), depositate all'odierna udienza dalla parte controricorrente, sia perche' il deposito e' avvenuto senza il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 372 c.p.c, comma 2, sia perche' trattasi di semplici copie fotostatiche delle sentenze, prive di alcuna attestazione di conformita' all'originale e della attestazione di passaggio in giudicato, di talche' risultano in ogni caso inidonee e documentare il formarsi del giudicato esterno, come invece sostenuto nella odierna discussione orale dal patrono del contribuente.

5. Nel merito, il ricorso va accolto.

6. Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono complessivamente fondate, giusta gli argomenti che seguono.

7. In tema di determinazione dell'imposta diretta da plusvalenza derivante da reddito di impresa, questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 4209 del 13/02/2019) ha espresso il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui non e' utilizzabile il criterio per la determinazione dell'imposta di registro, che si basa sul valore di mercato dei beni oggetto di imposizione, dovendo farsi riferimento alla situazione reddituale dell'impresa, come evincibile dalle appostazioni nelle scritture contabili o da altri elementi presuntivi idonei a dimostrare la maggior pretesa fiscale. Una distinzione tipologica ribadita anche, sebbene in riferimento a una legge sopravvenuta, anche da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019 e, specificamente in tema di cessione di azienda, da Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019.

8. Con tali premesse va rilevato che la sentenza impugnata appare erronea, poiche' dalla pretesa idoneita' ed esaustivita' della determinazione dell'Imposta di Registro, ha dedotto la legittimita' della quantificazione della plusvalenza tassabile, omettendo di prendere in considerazione le allegazioni probatorie dell'Ufficio finalizzate a dimostrare la diversa quantificazione dell'importo come derivante dall'esame delle prove in atti e segnatamente delle scritture contabili dell'impresa.

9. La sentenza va, pertanto cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 75 e 76, laddove stabiliscono che, in ipotesi di cassazione di decisione della Commissione Tributaria Centrale, il giudizio di rinvio va demandato alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente, che provvedera' altresi' a regolare le spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedera' anche a regolare le spese della presente fase di legittimita'.

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