Cassazione, sentenza n. 28937 del 17/12/2020

Sentenza n. 28937 del 17/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
28937
Data
17/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava la cartella e gli atti presupposti sostenendo l’invalidità della notifica dell’accertamento, eseguita presso l’ultimo domicilio fiscale noto nonostante il trasferimento della sede iscritto nel registro delle imprese ma non comunicato all’Amministrazione. La Cassazione rileva che l’Ufficio poteva utilizzare la procedura semplificata prevista per il domicilio noto e considera valida la diversa procedura concretamente seguita, perché più garantista grazie anche alla raccomandata informativa, della cui mancata ricezione non era stata dedotta prova. Rigetta il ricorso; resta assorbita la censura sulla decadenza dall’accertamento.

Testo della pronuncia

1. (—) (gia' (—) s.r.l.), con socio unico in liquidazione (di seguito, la contribuente o la societa'), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia (CTR), depositata il 4 marzo 2013, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilita' del ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento, dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di accertamento presupposto per IRES ed altro, in relazione all'anno di imposta 2005.

2. La Commissione tributaria provinciale (CTP), atteso che l'avviso di accertamento destinato alla societa' era stato notificato presso la sede legale, in Capriate San Gervasio, via Roma 51, aveva affermato che non era rilevante la circostanza del pregresso trasferimento della sede sociale a Bergamo, nonostante l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non comunicato all'amministrazione finanziaria, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 3. Correttamente, quindi, ad avviso del primo giudice, non essendosi trovato nessuno presso la sede della societa', la notifica era stata compiuta ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., "con avviso alla abitazione e con affissione di copia in comune e spedizione di lettera raccomandata".

3. La CTR ha rilevato che la relazione di notifica faceva fede fino a querela di falso e che, quindi, risultava accertato che la societa' aveva effettivamente la sede legale in Capriate San Gervasio, via Roma 51.

4. Il ricorso e' affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L'agenzia si e' costituita con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia "Violazione degli articoli 140 e 145 c.p.c." sul rilievo che, allorquando non era possibile la notifica alla persona giuridica, come nel caso concreto, la notifica stessa, in base al comma 3 dell'articolo 145 c.p.c., andava fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente, con la conseguenza che era nulla la notifica fatta impersonalmente alla persona giuridica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia "Disapplicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e dell'articolo 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente". La parte ricorrente sostiene che l'articolo 60, lettera e), cit., non ha modificato l'articolo 145 c.p.c. che esclude la notifica impersonalmente alla societa'.

Non si potevano trascurare gli obblighi di collaborazione desunti dall'articolo 6 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza della cassazione, finalizzati a garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza degli atti ad esso destinati, con conseguente eccezione di illegittimita' costituzionale della norma citata per violazione degli articoli 3, 24 e 97, laddove esclude che, impedita la notifica presso la sede legale, "non la si debba effettuare alla persona fisica che rappresenta la societa', di cui sono indicate in atto generalita' e residenza, per il solo fatto che quest'ultima stia nel territorio di un Comune limitrofo".

In ogni caso, sostiene l'illegittimita' della procedura di notifica per non avere l'agente affisso l'avviso di notifica all'albo del Comune di Capriate San Gervasio.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Va innanzitutto ribadito il consolidato principio secondo il quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, lettera e). Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non puo' essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuo'ri del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimita' del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura piu' garantista nei confronti del contribuente (Cass. nn. 1206 del 2011, 25272 del 2014, 18934 del 2015).

Nella fattispecie, inoltre, va premesso, come ha rilevato la CTR, che il messo notificatore ha attestato (con accertamento facente fede fino a querela di falso) che, all'epoca della notifica, la societa' aveva (ancora) la propria sede nel Comune di Capriate San Gervasio.

Cio' posto, il messo, come risulta dalla relazione di notificazione riportata in ricorso, non avendo rinvenuto presso la sede alcuna persona incaricata a ricevere la notificazione, ha eseguito la procedura prevista, per i casi di irreperibilita' relativa, dall'articolo 140 c.p.c., con deposito di copia dell'atto nella casa del comune, affissione dell'avviso del deposito alla porta della sede della societa' e invio alla stessa di raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

E' ben vero che, per costante giurisprudenza, la notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. non e' applicabile alle persone giuridiche ma solo alle persone fisiche (Cass. nn. 15856 del 2009, 9237 del 2012, 2232 del 2017). Tuttavia, nella fattispecie, il legale rappresentante della societa' risultava domiciliato in comune diverso da quello della sede della societa', con la conseguenza che il messo avrebbe dovuto far ricorso alla modalita' di notificazione semplificata di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e) (che prevede il solo deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso del deposito nell'albo comunale).

Non puo' tuttavia non ritenersi che la procedura di notificazione in concreto eseguita sia piu' garantista (o comunque non meno garantista), ai fini della effettiva conoscenza dell'atto, di quella semplificata anzidetta, se non altro in ragione della previsione – nella prima – dell'invio della raccomandata, della quale peraltro la ricorrente non deduce l'omessa ricezione.

In definitiva, la notificazione deve ritenersi validamente effettuata, con manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita' costituzionale.

3. Il terzo motivo con cui, la societa' deduce "decadenza dell'Amministrazione dal potere d'accertamento, domanda di decisione della causa nel merito ex articolo 384 c.p.c.", sul rilievo che, in conseguenza della illegittimita' della notifica dell'avviso di accertamento, si sarebbe realizzata la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento e, quindi, l'invalidita' della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo impugnati, e' assorbito, in conseguenza del rigetto dei precedenti motivi.

4. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

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