Cassazione, sentenza n. 29068 del 18/12/2020

Sentenza n. 29068 del 18/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
29068
Data
18/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una casa di cura privata accreditata chiedeva il rimborso della maggiore IRES versata, sostenendo che il riconoscimento regionale come presidio ospedaliero consentisse la riduzione dell’imposta del 50%; i giudici di merito avevano negato il beneficio. La Cassazione chiarisce che l’agevolazione, di natura soggettiva e quindi soggetta a stretta interpretazione, riguarda gli enti pubblici ospedalieri confluiti nella rete pubblica, non le società private convenzionate, anche se accreditate e organizzate come presidi ospedalieri. Il ricorso è rigettato; è dichiarata inammissibile anche la censura diretta a ottenere una nuova valutazione della documentazione.

Testo della pronuncia

1. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, rigettava il ricorso della Casa di Cura (—) S.r.l., con sede in Mugnano di Napoli, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza inoltrata all'Agenzia delle Entrate volta ad ottenere il rimborso di Euro 1.067.375,02, oltre interessi, per aver versato maggiore IRES dal 16/11/2005 al 31/12/2008 in conseguenza della mancata applicazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a, dell'aliquota ridotta del 50%.

2. La C.T.P. aveva ritenuto che la Casa di Cura (—), ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera a), pur avendo fornito la prova di aver ottenuto il riconoscimento di presidio ospedaliero e di struttura con ordinamento dei servizi spedalieri (requisito soggettivo), non aveva tuttavia dimostrato di non svolgere in modo esclusivo o prevalente attivita' commerciale; secondo i giudici di prime cure per aver diritto alla agevolazione fiscale, la societa' avrebbe dovuto fornire, non soltanto la prova di poter svolgere servizi corrispondenti a quelli degli ospedali, ma documentare altresi' che l'attivita' fosse prevista dallo statuto, fosse espletata in prevalenza e fosse strumentale per il conseguimento dello scopo sociale (requisito oggettivo).

3. La societa' impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale, deducendo la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a, che prevedeva unicamente l'appartenenza alla categoria di "ente ospedaliero" ed il possesso di personalita' giuridica, mentre non richiedeva la dimostrazione da parte della societa' di non aver per oggetto e di non espletare in modo esclusivo e prevalente l'esercizio di attivita' commerciale.

4. Con sentenza n. 273/29/13 pronunciata il 6.2.2013 e depositata il 24.9.2013, la C.T.R. adita rigettava l'appello della societa' contribuente, ritenendo che per essere destinatari delle agevolazioni previste dalla normativa invocata non era sufficiente il riconoscimento di "presidio ospedaliero", ma doveva altresi' essere fornita la prova di aver titolo per appartenervi e di esercitare concretamente ed in via esclusiva l'attivita' propria di quella categoria.

5. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi cui l'Agenzia delle Entrate non ha opposto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa' ricorrente deduce "violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 12975, articolo 6, comma 1, lettera a) (rectius: 1973)", in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo l'illegittimita' della sentenza impugnata in quanto il riconoscimento della qualifica di presidio ospedaliero, attribuito dalla ASL L. n. 833 del 1978 ex articolo 43, non puo' non comportare anche quello della agevolazione fiscale. In contrario non sarebbe possibile invocare una (pretesa) differenza tra i presidi ospedalieri "pubblici" e "privati"; secondo la ricorrente, una distinzione del genere, nel nostro ordinamento, non ha cittadinanza e per di piu' essa comporterebbe un'evidente vulnus di carattere costituzionale, tanto sotto il profilo della parita' di trattamento, quanto sotto quello della correlazione tra imposizione e capacita' contributiva. Nell'attuale sistema dell'assistenza sanitaria, infatti, come conformato dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 (e dalle sue successive innumerevoli modifiche ed integrazioni), "i presidi ospedalieri pubblici e quelli privati operano in concorrenza tra loro e su di un piano di parita', per cui e' evidente che non e' neppure ipotizzabile che ad essi possano essere applicati regimi fiscali differenziati".

1.2. Tale doglianza non appare meritevole di accoglimento.

1.3. La societa' ricorrente ha dedotto di essere stata convenzionata con la A.S.L., ai sensi della predetta L. n. 833 del 1978, articolo 43, comma 2, di avere ottenuto dalla Regione Campania il riconoscimento della qualita' di "presidio ospedaliero" e di operare in tale veste in regime di accreditamento.

1.4. Cio' posto, va osservato che, in tema di IRES, le societa' private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi della L. n. 833 del 1978, articolo 43, comma 2, ancorche' abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui alla L. n. 132 del 1968, articolo 2, comma 2; ne consegue che ad esse non e' applicabile in via estensiva la riduzione del 50% dell'imposta prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a), in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex L. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione (Sez. 5, 10/05/2019, n. 12500).

1.5. L'agevolazione della riduzione alla meta' dell'IRES prevista, per gli "enti ospedalieri", dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, non e' applicabile alle societa' in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiche', alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di "enti ospedalieri" di cui alla L. n. 132 del 1968, articolo 2, non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali. Ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei "vecchi" enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle A.S.L. (Cass. Sez. 5, 21/12/2018, n. 33244).

1.6. Invero la decisione appena citata (Cass. n. 33244/18), ha escluso che, ai fini del beneficio fiscale de quo, le istituzioni di carattere privato che "abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali", di cui alla L. n. 833 del 1978, articolo 43, comma 2, anche se accreditate ai sensi della L. n. 724 del 1994, possano coincidere con gli "enti ospedalieri" menzionati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a). Con la decisione in questione, infatti, questa Corte ha ritenuto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a), nel disciplinare l'agevolazione de qua, conservi efficacia limitatamente ai "vecchi" enti ospedalieri – cosi' definiti dalla L. n. 132 del 1968, articolo 2, comma 2, a tenore della quale "Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi" i quali, per effetto della descritta evoluzione normativa, mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in "aziende ospedaliere", o quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle istituite A.S.L.

1.7. E' pertanto esclusivamente ai soppressi enti pubblici ospedalieri, in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle A.S.L., che continua a riferirsi l'agevolazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti", ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che i giudici di appello non avevano esaminato la documentazione prodotta e l'idoneita' della medesima a dimostrare che l'attivita' svolta dalla ricorrente corrispondesse a quella di un presidio ospedaliero.

2.1. Detto motivo e' inammissibile.

2.2. Trattandosi di sentenza pubblicata il 24.9.2013 deve essere applicato l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico concernente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l'omesso esame di elementi istruttori, viceversa, non integra di per se' vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; a tal fine la parte ricorrente dovra' indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1 n. 6, e all'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisivita'" del fatto stesso.

2.3. Venuta, dunque meno la possibilita' di demandare a questa Corte il controllo in ordine alla logicita' e sufficienza della motivazione, appare evidente come il vizio prospettato dalla parte contribuente nel motivo di gravame risulti per piu' aspetti inammissibile involgendo la logicita' della motivazione, non vertendosi in tema di motivazione inesistente o apparente.

2.4. Nel caso in esame la ricorrente non denuncia alcun omesso esame di un fatto storico, ma limitandosi a ribadire le medesime doglianze formulate nel giudizio di merito, censura globalmente ed indistintamente la motivazione, sollecitando questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell'esame complessivo delle risultane probatorie, in tal modo formulando censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimita'.

3. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese in assenza di qualsiasi attivita' difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della societa' ricorrente del contributo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso della contribuente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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