Cassazione, sentenza n. 730 del 19/01/2021

Sentenza n. 730 del 19/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
730
Data
19/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava l’ICI sul 50% di un piano della villa coniugale, assegnato in uso esclusivo all’ex coniuge mediante accordo di separazione consensuale omologato. La Cassazione ha confermato che tale assegnazione attribuiva un diritto personale di godimento, non la proprietà o altro diritto reale, sicché permaneva la comproprietà della ricorrente e il relativo presupposto impositivo; l’autonomo accatastamento dei due piani non modificava il regime giuridico. Il ricorso è stato rigettato, restando ferma la legittimità dell’accertamento comunale.

Testo della pronuncia

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

1. P.C. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2585/17 del 21 marzo 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Ici 2008 notificatole dal Comune di Salerno in relazione all'immobile abitativo costituito dal piano terra della villa su due piani sita in Salerno, via xxxxxxxx.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – in sede di separazione consensuale omologata, la Consoli ed il coniuge E.C., comproprietari al 50 % ciascuno di entrambi i piani della villa, erano addivenuti ad un accordo di assegnazione del piano primo (fg. 22, part. 225, sub 2) ad uso esclusivo della Consoli, e del piano terra (fg. 22, part. 225, sub 1) ad uso esclusivo del C.; – tale accordo di assegnazione, tuttavia, non comportava la costituzione di un diritto reale (per quanto interessa, a favore del C. sul piano terra) bensì l'assegnazione di un mero diritto personale di godimento su una porzione della casa coniugale (come da indirizzo più volte affermato dalla corte di cassazione); – in conseguenza di ciò (e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che aveva invece escluso ogni residua comproprietà del piano terra in capo alla Consoli) doveva ritenersi che quest'ultima, ancorchè abitasse con le figlie il solo primo piano, essendo il piano terra stato assegnato al marito, restasse tuttavia "obbligata a corrispondere l'imposta Ici sull'immobile sito al piano terra, poiché continua ad essere titolare di un diritto reale pari al 50 % della proprietà su tale cespite (art. 3 d.lgs 504/92 nel testo vigente all'epoca)" (sent. pag. 4).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Salerno.

2.1 Con l'unico motivo di ricorso la Consoli lamenta – ex art. 360, co. 1°, n. 3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs 504/92 in relazione all'art. 1 d.l. 93/08 conv. in l. 126/08. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato – richiamando un orientamento di legittimità non pertinente, poiché nel caso di specie non vi era stato un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale ex art. 155 cod.civ., ma un accordo separativo di natura negoziale da interpretarsi ex art. 1362 cod.civ. – la costituzione in capo a ciascun coniuge di un vero e proprio diritto reale esclusivo (di abitazione) su ciascuno dei due cespiti, già divisi ed autonomamente accatastati. In conseguenza di ciò, la ricorrente difettava di legittimazione passiva Ici in relazione al piano terra, perché gravato da un diritto reale (pro parte di proprietà ed abitazione) facente esclusivamente capo al marito.

2.2 Il motivo è infondato.

Per costante orientamento di questa Corte di legittimità: "In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo" (Cass. 7395/19; così Cass.nn. 30872/19; 25486/08; 6192/07 ed altre).

Facendo applicazione di questo principio (recepito dalla commissione tributaria regionale e ribadito dalla Corte di Cassazione anche successivamente alla sentenza qui impugnata) nella specificità del caso, deve concludersi per la correttezza in diritto della soluzione adottata dal giudice di appello, dal momento che, esclusa l'attribuzione del piano terra alla proprietà esclusiva del marito, così come la costituzione a favore di quest'ultimo, sul medesimo piano terra, di altro diritto reale, è gioco forza concludere nel senso del permanere in capo alla Consoli, con riguardo al cespite in esame, della originaria quota di comproprietà del 50%; il che costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'imposizione Ici.

Questa conclusione non viene meno per il fatto che si tratti di due unità immobiliari distinte ed autonomamente accatastate (con diverso numero di subalterno), dal momento che questa circostanza attiene alla mera identificazione dei beni (nella specie pacifica), ma non esclude che gli stessi possano costituire oggetto di assegnazione dominicale paritetica, né influisce di per sé sul loro regime giuridico. Neppure rileva, nel senso voluto dalla Consoli, la circostanza che non si sia nella specie trattato di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, quanto di accordo di separazione consensuale omologato.

Da un lato, il contenuto sostanziale di tale accordo riproduce appieno il contenuto e la finalità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in un contesto nel quale la 'concentrazione' del godimento dei due piani, singolarmente considerati, rispettivamente in capo a ciascuno dei due coniugi risponde anch'essa alla finalità pratica di regolamentare i rapporti familiari e patrimoniali conseguenti alla separazione tra i coniugi ed all'affidamento alla Consoli delle figlie.

D'altra parte, questo accordo negoziale è stato fatto oggetto di interpretazione da parte del giudice del merito il quale è appunto pervenuto alla conclusione che, con esso, le parti abbiamo inteso reciprocamente attribuirsi non già la proprietà ovvero diritti reali parziali su ciascun piano, bensì un diritto esclusivo di godimento di natura meramente personale ed obbligatoria. Né la doglianza in esame si fa carico di individuare quali specifici parametri legali di interpretazione negoziale (artt. 1362 segg. c.c.) il giudice di merito avrebbe così violato, limitandosi piuttosto a semplicemente contrapporre a quella da questi offerta una diversa interpretazione del contenuto negoziale in questione; il che rende finanche inammissibile, sotto questo profilo, il motivo dedotto (Cass. nn. 2465/15; 10891/16 ed altre).

Quanto al diverso regime risultante dall'art. 4 co. 5° d.l. 16/12 conv. in l. 44/12, nel senso della realità (diritto di abitazione) dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, basterà rilevare come esso sia stato dal legislatore espressamente riferito all'Imu, non risultando dunque applicabile all'Ici precedentemente vigente.

Ne segue dunque il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Salerno.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 ottobre 2020.

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