Cassazione, ordinanza n. 10514 del 21/04/2026

Accertamento - Controlli bancari - Delega al conto corrente

Tipologia
Sentenza
Numero
10514
Data
21/04/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva imputato al contribuente anche le movimentazioni di un conto intestato a una società terza, ritenendo sufficiente la sua delega a operare; la decisione regionale aveva inoltre escluso in modo complessivo le giustificazioni relative al conto personale. La Cassazione chiarisce che la delega non prova da sola la disponibilità sostanziale del conto altrui e che l’Ufficio deve offrire ulteriori indizi; per i conti propri, invece, la prova analitica del contribuente richiede una valutazione altrettanto analitica del giudice. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Massima

In caso di conti correnti formalmente intestati a terzi, il compimento di operazioni in virtù di una delega ad operare sugli stessi, non fa presumere ex se la qualità di intestatario reale dei conti correnti, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di una delega/potere di firma, in difetto di ulteriori indizi da cui dedurre la concreta disponibilità del conto e degli importi movimentati e, nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il terzo sia una società, di una concreta partecipazione alla gestione di questa mediante l'esercizio di poteri decisionali e di controllo. Nell'ipotesi inversa, ovvero quando il soggetto oggetto di verifica fiscale sia una società, si è affermato che in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex articolo 51, comma 2, n. 2, del DPR n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. (——), con il quale, in relazione all'anno 2008, determinava maggiore reddito (Euro 611.722,00 a fronte dell'omessa dichiarazione), sulla base delle movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati anche a terzi (P.C.R. Srl, moglie e figli).

Il ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione, che non andava a buon fine; l'Ufficio riconosceva, comunque, giustificate alcune movimentazioni, riducendo il reddito ad Euro 589.227,53.

Impugnato l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, i giudici di prossimità accoglievano solo in parte il ricorso ritenendo non riferibili al ricorrente le movimentazioni eseguite sul conto corrente intestato alla società P.C.R. Srl

2. L'Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stata annullata la ripresa relativa alle movimentazioni sul conto corrente della società.

Il contribuente si costituiva contestando l'avverso gravame e spiegando appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole.

La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio rilevando come la delega in favore del contribuente ad operare sul conto corrente intestato alla P.C.R. Srl fosse elemento sufficiente a far scattare la presunzione della riconducibilità allo stesso delle somme ivi transitate e, quindi, a 'ribaltare sul contribuente l'onere di provare che detti versamenti non avessero alcun collegamento con il proprio reddito'; rigettava, poi, l'appello incidentale della parte privata sul rilievo che le spiegazioni fornite dal ricorrente 'sono un intreccio di movimenti tra società lussemburghesi, statunitensi e italiane di cui non viene fornita alcuna indicazione in relazione alla sostanza delle operazioni sottostanti'.

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione.

È stata fissata l'adunanza camerale per il 9 aprile 2026.

Il contribuente ha depositato, in data 27 marzo 2026, memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal patrono erariale sotto due profili, ovvero per la sua genericità (mancando il riferimento alla specifica previsione di cui all' art. 360 c.p.c.) e perché 'impinge nel merito della decisione', è infondata.

1.2. Sotto il primo profilo, basti osservare che la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione non richiede l'adozione di formule sacramentali o la esatta indicazione numerica (avuto riguardo ai nn. 1-5 dell' art. 360 c.p.c.) del motivo di impugnazione che si intende far valere (Cass. Sez. U. 26/01/2022, n. 2258/2022); ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è solo la sussumibilità della doglianza entro uno dei motivi indicati nell'art. 360 cit. (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931/2013). Nella specie, pur non essendo indicato il numero dell' art. 360 c.p.c. la chiara formulazione del motivo (a partire della sua rubrica) lascia intendere che sia stata avanzata una doglianza sussumibile sotto il numero 3 della citata norma.

1.3. Anche sotto il secondo profilo l'eccezione è infondata, atteso che con il motivo il contribuente eccepisce una violazione di legge (v. infra), che non richiede alcuna valutazione in fatto e nel merito.

2. Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso, sviluppato nella memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con l'indicazione della giurisprudenza di legittimità più recente, il contribuente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell' art. 32 1 comma n. 2 D.P.R. N. 600/1973 in connessione alle difese opposte dal contribuente nonché sull'errata valutazione delle prove documentali acquisite". Sostiene, con riferimento alle movimentazioni del conto corrente intestato alla società P.C.R. Srl, che erroneamente la CTR ha ritenuto sufficiente a far scattare l'inversione dell'onere della prova l'esistenza della delega ad operare sul detto conto e che, in ogni caso, tale prova contraria era stata fornita con il deposito di documentazione. Afferma, infine, con riferimento alle movimentazioni effettuate sul proprio conto corrente, che la CTR non avrebbe valutato la documentazione depositata (copia degli assegni bancari e circolari) al fine di dare giustificazione delle movimentazioni contestate.

2.1. Il motivo è fondato; il suo esame va giocoforza condotto distinguendo le operazioni effettuate sul conto corrente intestato alla società P.C.R. Srl da quelle eseguite sul conto intestato al contribuente.

2.2. Sotto il primo aspetto, questa Corte ha avuto modo di precisare (da ultimo Cass. 19/09/2025, n. 25692 ) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, legittimamente l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, utilizza dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestare tali dati al contribuente o al terzo), purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari, formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al contribuente. Anche in tema di Iva questa Corte ha chiarito che l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione – non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti ( Cass. 28/06/2001, n. 8826 , Cass. 20/05/2011, n. 11145 ).

2.2.1. Pertanto, in caso di conti correnti formalmente intestati a terzi il compimento di operazioni in virtù di una delega ad operare sugli stessi, non fa presumere ex se la qualità di intestatario reale dei conti correnti, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di una delega/potere di firma, in difetto di ulteriori indizi da cui dedurre la concreta disponibilità del conto e degli importi movimentati ( Cass. 24/02/2016, n. 3597 ) e, nell'ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il terzo sia una società, di una concreta partecipazione alla gestione di questa mediante l'esercizio di poteri decisionali e di controllo.

2.2.2. Nell'ipotesi inversa, ovvero quando il soggetto oggetto di verifica fiscale sia una società, si è affermato che in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell' art. 32 , comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 , quanto in materia di IVA, ex art. 51 , comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica ( Cass. 22/12/2023, n. 35856 ).

2.2.3. Infine, con riferimento all'ipotesi in cui il terzo sia un familiare del contribuente, questa Corte ha affermato che in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono riguardare anche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone ( Cass. n. 546 del 15/01/2020 ); nel ribadire, anche recentemente, tale orientamento, questa Corte ha, tuttavia, precisato che la sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato ( Cass. 20/12/2018, n. 32974 ; Cass. 12/12/2023, n. 34747 ).

2.2.4. Nella specie è evidente l'errore compiuto dalla CTR nel momento in cui ha ritenuto sufficiente a fondare la presunzione di riferibilità al contribuente delle movimentazioni operate sul conto corrente intestato alla società terza (nella quale, tra l'altro, il contribuente non rivestiva alcuna carica), la mera esistenza di una delega ad operare sulla stessa, in difetto di ogni ulteriore indagine di fatto su ulteriori elementi, indagine ritenuta necessaria secondo la giurisprudenza di questa Corte supra richiamata (par. 2.2. e par. 2.2.1.). Il rilievo assorbe l'ulteriore profilo di doglianza circa l'avvenuta prova contraria fornita dal contribuente in punto di giustificazione delle operazioni sul detto conto corrente, incombendo un onere di tal fatta in capo alla parte privata (e, a valle, la verifica in capo al giudice tributario della giustificazione analitica delle singole operazioni, v. infra) solo nel caso in cui l'A.F. abbia fornito la prova presuntiva della riferibilità al contribuente del conto formalmente intestato a terzi.

2.3. Anche con riferimento alle operazioni effettuate sul conto corrente intestato al contribuente, la sentenza della CTR va censurata. Il giudice di appello, invero, ha affermato, con motivazione alquanto confusa, che le spiegazioni dallo stesso fornite integrano un intreccio di movimenti tra società lussemburghesi, 'di cui non viene fornita alcuna indicazione in relazione alla sostanza delle operazioni sottostanti'.

In tal modo la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, ormai con orientamento consolidato.

2.3.1. È noto che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 , D.P.R. n. 600 del 1973 , e 51, D.P.R. n. 633 del 1972 , dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione ( Cass. 03/05/2018, n. 10480 ). Si è tuttavia anche avvertito che, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 cit., il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato (ex multis, Cass. 30/06/2020, n. 13112 ), non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi.

2.3.2. La sentenza gravata è affetta, quindi, da un deficit argomentativo e motivazionale, essendo mancata la valutazione funditus della documentazione (assegni e fatture) prodotta dal contribuente.

3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026.

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