Cassazione, sentenza n. 3426 del 11/02/2021
Sentenza n. 3426 del 11/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3426
- Data
- 11/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne il ravvedimento operoso per omessi versamenti delle accise sul gas naturale, ritenuto dall’Amministrazione precluso da una precedente comunicazione di regolarizzazione. La CTR aveva escluso l’efficacia ostativa della comunicazione, ma il ricorso dell’Amministrazione doganale non ne trascriveva il contenuto, impedendo alla Cassazione di verificare se essa integrasse un’attività amministrativa di accertamento formalmente conosciuta dal contribuente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e, in assenza di costituzione dell’intimato, non sono liquidate spese.
Testo della pronuncia
(—) formulava ex articolo 13 d. Lgs. n. 472 del 1997 istanza di regolarizzazione (c.d. "ravvedimento operoso") di omessi versamenti delle accise sul gas naturale; l'Ufficio comunicava la irregolarita' della stessa, con conseguente diniego della possibilita' di beneficiare della riduzione delle sanzioni poiche' i versamenti delle somme dovute a seguito di tale procedura estintiva erano stati eseguiti solo dopo che la societa' aveva ricevuto un atto dell'Ufficio preclusivo dell'accesso alla procedura del ravvedimento di cui si e' detto.
(—) impugnava il provvedimento impositivo con il quale, negando efficacia al ravvedimento eseguito, l'Erario richiedeva interessi ed indennita' di mora sulle somme tardivamente corrisposte.
La CTP rigettava il ricorso; la sentenza era gravata presso la CTR che in accoglimento dell'impugnazione annullava l'atto impugnato
Ricorre a questa Corte l'Amministrazione Doganale con atto affidato a un solo motivo; il contribuente e' rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la comunicazione dell'Ufficio con la quale si invitava la societa' contribuente alla regolarizzazione della propria posizione con versamento dell'accisa dovuta non costituisce causa preclusiva all'accesso al "ravvedimento operoso" in quanto costituente, in sintesi, esercizio dell'attivita' di controllo e accertamento del contribuente.
Va preliminarmente chiarito che le previsioni di cui ai Decreto Legislativo n. 471, 472, 473 del 1997, recanti la disciplina sanzionatoria tributaria – quindi anche il c.d. "ravvedimento operoso" di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13 – trovano applicazione alla disciplina delle accise che qui rileva. Questa Corte ha gia' stabilito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30034 del 21/11/2018) che in tema di accise, nell'ipotesi di tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas, trova applicazione la sola sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 3, comma 4, costituita dal pagamento di un'indennita' di mora, avente funzione di reintegrazione del patrimonio leso, sanzione non cumulabile, in virtu' del principio di specialita' nonche' di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita', con quella prevista in via generale dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13; con cio' stabilendo chiaramente che a tal conclusione deve addivenirsi proprio in quanto essa discende dall'applicazione dei richiamati principi anche alla materia delle accise. Cio' premesso, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 5.
Infatti per contestare la statuizione della sentenza della CTR che ha ritenuto priva di efficacia preclusiva al "ravvedimento operoso" la comunicazione in atti, vale a dire la "lettera raccomandata a.r. datata 11/06/2010 contenente invito a (—), cessionaria di ramo d'azienda, come da scrittura acquisita presso il terzo cedente, a regolarizzare la propria posizione nel termine tassativo di giorni 15…" alla luce del disposto normativo di cui si e' detto che nel testo ratione temporis vigente recitava: "la sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza…" parte ricorrente era onerata di riportare o trascrivere in ricorso tal documento nel suo contenuto.
Risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso agli atti di causa, rilevare se l'affermazione della CTR fosse o meno errata.
Conseguentemente il ricorso e' rigettato; nulla quanto alle spese in difetto di costituzione dell'intimato contribuente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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