Cassazione, ordinanza n. 4144 del 17/02/2021
Ordinanza n. 4144 del 17/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4144
- Data
- 17/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso delle imposte di registro e ipocatastali pagate sul trasferimento della casa coniugale e del box, eseguito tra coniugi in attuazione di accordi di separazione consensuale omologati. La Cassazione ha riconosciuto l’esenzione prevista per gli atti relativi alla separazione, precisando che non rilevano né il carattere eventuale dell’accordo patrimoniale né l’originaria proprietà esclusiva del bene, purché il trasferimento intervenga tra i coniugi. La sentenza regionale è stata cassata e il ricorso originario accolto nel merito.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
§ 1. (XXXXX) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 90/6/13 dell'8.10.13 con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua istanza 11.3.11 di Rimborso di quanto pagato per Imposta di Registro ed Ipo-Catastale sull'atto con il quale egli aveva acquistato dalla moglie la casa coniugale ed il relativo box; acquisto avvenuto in adempimento di accordi di separazione consensuale tra i coniugi omologati il 20 luglio 2010 dal Tribunale di Bari.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che la norma esonerativa di cui alla L. n. 74 del 1987, articolo 19, non fosse qui applicabile poiche' l'imposta era stata pagata su un atto traslativo concernente un bene di esclusiva proprieta' della moglie separata, e per ragioni autonome rispetto alla separazione, la' dove il trattamento fiscale di favore concerneva esclusivamente gli atti, i documenti ed i provvedimenti "relativi" al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili realizzati sotto il controllo del giudice e nell'ambito del pertinente procedimento.
Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.
§ 2.1 Con l'unico motivo di ricorso il (XXXXX) lamenta – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 74 del 1987, articolo 19. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di considerare che l'acquisto in oggetto era stato effettuato, non nei confronti di soggetti terzi, ma in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento de rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra i coniugi. La norma in questione mirava a favorire il piu' possibile tali accordi, come anche ravvisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 154 del 1999, indipendentemente d& fatto che la proprieta' dei beni acquistati non fosse in comunione, bensi' esclusiva di uno dei coniugi stessi.
§ 2.2 Il motivo e' fondato.
L'atto dedotto in giudizio ha riguardato un trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale; il trasferimento, inoltre, e' avvenuto direttamente da un coniuge all'altro, a nulla rilevando che la proprieta' originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due.
Deve ad esso applicarsi la L. n. 87 del 1974, articolo 19, secondo cui: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articoli 5 e 6, sono esenti dall'Imposta di Bollo, di Registro e da ogni altra tassa".
Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l'esenzione anzidetta si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi", in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (v. Corte Costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41).
Si e' osservato (Cass. n. 860/14) che: "(…) l'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprieta' di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005). La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, pero', che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi. Depone in tal senso sia il tenore letterale della norma, che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale, non puo' che riguardare le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell'altro; sia la logica dell'agevolazione, che mira a promuovere una soluzione idonea a garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi, di tal che l'inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente ad intenti elusivi (senza dire che, in caso d'inadempimento del terzo, sarebbe dovuto, solo, un indennizzo, con conseguente frustrazione del fine anzidetto); sia il principio di stretta interpretazione che ispira l'esegesi delle disposizioni tributarie agevolative".
Si e' inoltre stabilito (Cass.n. 2111/16) che: "In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, articolo 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalita' (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui alla Decreto Legge n. 132 del 2014, articoli 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralita' del consenso dei coniugi".
L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralita' dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalita' di definizione.
Cio' con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto "necessario" (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell'interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto "eventuale" (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l'instaurazione del regime di vita separata).
Come detto, la materia e' stata fatta oggetto di un intervento additivo da parte della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 154 del 1999 cit., ponendosi nel solco della precedente sentenza n. 176 del 1992, ha esteso il regime fiscale di favore al procedimento di separazione coniugale, dando cosi' impulso ed ulteriore fondamento alla successiva evoluzione dell'ordinamento in tal senso. Evoluzione destinata a far rientrare gli accordi comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge, o a favore dei figli, nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'articolo 711 c.p.c. "in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione del rapporto coniugale", attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa e' proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi" (Cass. n. 2111/16 cit.).
Anche questi atti realizzativi degli accordi coniugali debbono dunque farsi rientrare nella nozione di "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" ex articolo 19 L. cit..
Ed ancora in linea con questa tendenza evolutiva si pone quella giurisprudenza di legittimita' che – sebbene con riguardo ad un diverso aspetto della fiscalita' – valorizza a sua volta la indicata ratio legislativa, escludendo che il trasferimento, nel termine, dell'immobile adibito a casa coniugale a favore di uno dei coniugi nell'ambito dell'a separazione comporti la decadenza dalla agevolazione prima casa (Cass. n. 5156 del 16/03/2016, conf. 3753/14; 22023/17).
In particolare, ha osservato Cass. n. 13340/16 che: "In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprieta' della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa", atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, e' diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed e', quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che puo' fruire dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, articolo 19, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalita' elusiva".
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale va quindi cassata, non essendo ostativo all'esenzione ex articolo 19 cit. ne' che l'accordo in questione non avesse contenuto separativo "necessario", ne' che la proprieta' iniziale del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Visto il graduale affermarsi in corso di causa del su richiamato orientamento interpretativo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

