Cassazione, ordinanza n. 4809 del 23/02/2021
Ordinanza n. 4809 del 23/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4809
- Data
- 23/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per un accertamento IRES e IRAP relativo all’attività di compro oro, escluso dal giudice regionale perché non risultava provata l’effettiva presentazione della denuncia penale. La Cassazione afferma che, nella disciplina applicabile, sono sufficienti seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia, indipendentemente dal suo concreto inoltro, dall’avvio dell’azione penale o dall’accertamento del reato. Il ricorso dell’Agenzia è quindi accolto; assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio per verificare la sussistenza degli indizi richiesti.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento riguardante IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008 in merito alla sua attivita' di "compro oro";
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo che perche' possano raddoppiarsi i termini per l'accertamento afferente l'anno 2007 deve risultare l'atto di denuncia del pubblico ufficiale ex articolo 331 c.p.p., unico atto tipizzato ritenuto idoneo a far scattare il raddoppio dei termini, atto di denuncia che si assume trasmesso dall'Agenzia ma la cui effettiva sussistenza non e' stata provata;
l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e della L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130, 131, e 132, perche' ai fini del raddoppio dei termini di accertamento non e' richiesto il concreto inoltro della denuncia ma solo l'astratta configurabilita' della sua obbligatorieta';
considerato che, con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame di un fatto decisivo e oggetto della discussione tra le parti in quanto la denuncia e' stata effettivamente presentata come risulta dall'avviso di accertamento – e dall'altro l'avvenuto accertamento di una maggiore imposta accertata con pacifico superamento dell'imposta evasa;
considerato che il primo motivo e' fondato in quanto, secondo questa Corte, i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per l'IRPEF e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per l'IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 24, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo: Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337), anche con riferimento alle annualita' d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'articolo 11 preleggi, comma 1, (Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629);
considerato inoltre che e' stato analogamente affermato che i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, per l'IRPEF e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, per l'IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, gia' notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi gia' notificati (Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620);
ritenuto che dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principio costituzionale di cui all'articolo 53 Cost. (capacita' contributiva) ed all'articolo 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettivita' al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa, diritto che nel caso di specie non appare compromesso (Cass. 4 novembre 2019, n. 28311);
ritenuto che la CTR non si e' conformata a tali principi laddove ha ritenuto non doversi raddoppiare i termini per l'accertamento in virtu' della sola circostanza della mancata prova della effettiva sussistenza di una denuncia di reato ex articolo 331 c.p.p., ritenendo cosi' irrilevante la doverosa verifica circa la sussistenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di una denuncia penale, a prescindere poi dalla sua effettiva presentazione;
ritenuto dunque che il primo motivo di impugnazione e' fondato, il secondo e' assorbito in virtu' dell'accoglimento del primo e conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo di impugnazione e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.
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