Cassazione, ordinanza n. 6119 del 05/03/2021

Ordinanza n. 6119 del 05/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
6119
Data
05/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva un accertamento analitico-induttivo per maggiori ricavi derivanti dalla compravendita di un immobile, il cui prezzo dichiarato era stato rettificato ai fini IVA, IRES e IRAP. La Cassazione ritiene adeguata la motivazione per relationem al processo verbale già conosciuto dalla società e conferma che lo scostamento dai valori OMI era sostenuto da ulteriori indizi, tra cui l’identità dei soci delle società contraenti, una perizia e le caratteristiche del bene. Esclusa ogni rivalutazione del merito in sede di legittimità, il ricorso della contribuente è rigettato.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della societa' (XXXXX) Srl. Veniva cosi' riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 119/04/2009 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente compensando le spese di lite, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES, IRAP e sanzioni per l'anno di imposta 2005, con cui erano stati determinati maggiori redditi rispetto a determinati contratti di compravendita immobiliare.

– La sentenza della CTR accoglieva nel merito la prospettazione dell'Agenzia quanto alla legittimita' della ripresa per omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi in relazione alla compravendita di un immobile, sulla base di un accertamento analitico-induttivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 3 rideterminava il valore del cespite in Euro 399.000 in luogo dei 350.000 dichiarati in compravendita e degli Euro 540.110,34 accertati dall'Agenzia.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a sei motivi, che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente deduce l'omessa o carente motivazione nella parte in cui la CTR ha ritenuto sussistente una valida motivazione dell'atto impugnato, pur in assenza dei requisiti minimi di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7.

– Con il secondo motivo del ricorso – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente censura la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, articolo 7 per aver il giudice d'appello ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento nonostante l'assoluta incertezza circa i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche sottese alla rettifica nonche' circa la tipologia di accertamento adottato.

– I due motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto in essi, sotto i due angoli del vizio motivazionale e della violazione di legge, si censura l'iter logico-argomentativo seguito dalla CTR la quale ha ritenuto che l'essere stata messa nelle condizioni di svolgere adeguata difesa e' la conferma del fatto che la contribuente e' stata messa nelle condizioni di conoscere gli elementi a supporto della pretesa tributaria dell'Ufficio, e sono infondati. Come ha gia' piu' volte statuito questa Corte: "In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia gia' integrale e legale conoscenza" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014, Rv. 631550 – 01; conforme, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Rv. 655917 – 01).

– Orbene, nel caso in esame le riprese traggono fondamento da un p.v.c. di cui la societa' ha ricevuto copia integrale ed e' ad esso che l'atto impositivo fa riferimento. In particolare, ai fini della determinazione del valore dell'immobile, elementi di fatto e documenti rilevanti allegati al p.v.c. e di cui la contribuente ha pacificamente avuto copia o comunque conoscenza sono: l'atto di compravendita dell'immobile oggetto di ripresa, le relative planimetrie catastali, atti predisposti dalla parte stessa ai fini della stima depositati in sede di tentativo di accertamento con adesione; inoltre, presupposti in fatto di contenuto – discorso diverso e' la tempestivita' della deduzione, v. infra – non controverso sono le identita' dei soci tra le due societa', rispettivamente venditrice (la contribuente) e acquirente dell'immobile, ai fini dell'applicazione della previsione di legge dell'articolo 80 Direttiva CE n. 20067/112/CE.

– Con il terzo motivo di ricorso – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la societa' lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e dell'articolo 112 c.p.c., per aver il giudice d'appello fondato la propria decisione su elementi estranei al thema decidendum originariamente delineato con l'atto impositivo, determinando cosi' un'inammissibile integrazione della motivazione dell'atto impositivo in corso di causa.

– Il motivo, in disparte dalla sua qualificazione in relazione al corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, se n. 3 o n. 4 dal momento che e' invocato anche l'articolo 112 c.p.c., e' inammissibile. Il mezzo difetta di autosufficienza, nella parte in cui asserisce che la circostanza dell'identita' di soci tra le due parti della compravendita sarebbe circostanza dedotta per la prima volta dall'Agenzia nelle controdeduzioni di primo grado, ma non riproduce le stesse ne' l'avviso di accertamento. Inoltre, la contribuente non considera il fatto che i valori OMI sono nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, e come tali utilizzabili dal giudice anche ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., comma 2, (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015); cio' rende superabile la sua deduzione secondo la quale il giudice del merito si riferisce alle risultanze OMI del 2 semestre 2006 – le quali sono comunque pacificamente identiche per la parte che qui interessa ai valori dal 1 gennaio 2005 – in luogo del valore catastale che sarebbe stato inizialmente dedotto dall'Ufficio nell'atto impositivo, circostanza in ogni caso neppure verificabile in quanto l'avviso non e' riprodotto.

– Con il quarto motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente deduce il vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui la CTR avrebbe statuito la fondatezza della ripresa a tassazione sulla scorta di elementi del tutto apoditticamente affermati e palesemente controvertibili.

– Con il quinto motivo di ricorso – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1 lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 3, e degli articoli 2697 e 2729 c.c., per aver il giudice d'appello ritenuto l'accertamento fondato su presunzioni dotate dei requisiti di validita', precisione e concordanza, a dire della ricorrente non sussistenti nel caso di specie.

– I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati. Va reiterato che "In tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 ad opera della L. n. 88 del 2009, articolo 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalita' di adeguamento al diritto dell'Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (cosi' ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l'esistenza di attivita' non dichiarate puo' essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti'), l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non puo' essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti." (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 9474 del 12/04/2017, Rv. 643928 – 01).

– Nel caso di specie il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e il fondamento della ripresa per omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e' radicato a pag.4 della sentenza (numerazione originale che non tiene conto dell'intestazione) in una pluralita' di elementi, ai fini del disconoscimento dell'attendibilita' del prezzo dichiarato, tra cui la circostanza dell'identita' dei soci tra societa' venditrice (la contribuente) e societa' acquirente e, ai fini della determinazione del congruo valore di mercato, su di una perizia di parte oltre che sullo scostamento rispetto ai valori di mercato pertinenti per periodo, collocazione e tipologia di immobile. Infine, nel precisare il valore e' stato tenuto conto "anche dello stato di fatiscenza ed inagibilita' dell'immobile" e, dunque, sulla base di tutti gli elementi che precedono la CTR ha ritenuto vi sia stata una elevata "personalizzazione" della determinazione del valore. Tale iter argomentativo e' pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte citata, in quanto la ratio decidendi non e' meramente incentrata solo sull'applicazione dei valori OMI ai fini del "valore normale", ma ha motivatamante accertato la sussistenza di ulteriori elementi indiziari idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.

– Con il sesto motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la societa' deduce il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria per aver desunto dalle decisive circostanze di causa, riguardanti la tipologia del fabbricato e l'entita' del corrispettivo, conclusioni opposte a quelle che sarebbe stato coerente trarre.

– Il motivo e' inammissibile. La censura motivazionale, in assenza di deduzioni di prove o elementi di fatto decisivi e contrari ritualmente introdotti nel processo, risulta essere una indebita richiesta di rivalutazione del merito, attivita' sottratta al giudizio di legittimita' in quanto la Corte di cassazione non e' mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita' e logicita' della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

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