Cassazione, ordinanza n. 7334 del 16/03/2021
Ordinanza n. 7334 del 16/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7334
- Data
- 16/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una procedura fallimentare aveva impugnato una cartella emessa mediante ruolo straordinario per IRES, IRAP e IVA, dopo che gli avvisi presupposti erano stati annullati da sentenze non ancora definitive; i giudici di merito avevano accolto l’impugnazione. La Corte ha confermato che il ruolo straordinario, pur cautelare, dipende dalla legittimità dell’atto impositivo che ne costituisce il titolo e deve adeguarsi anche a una pronuncia di annullamento non passata in giudicato. La disciplina dell’insinuazione al passivo non legittima un ruolo fondato su atti già annullati: il ricorso delle amministrazioni è stato respinto.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Il fallimento della (XXXXX) s.p.a., in liquidazione, (di seguito breviter (XXXXX)) impugno' la cartella di pagamento notificata da (XXXXX) s.p.a., in forza dell'iscrizione a ruolo straordinaria fondata su tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, anni d'imposta 2003 e 2004.
Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 29 novembre 2017, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito breviter ADER) – gia' (XXXXX) s.p.a. -, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre il fallimento della (XXXXX) ha depositato controricorso.
Il fallimento della (XXXXX) ha depositato memoria ex articolo 380-bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo l'Agenzia delle Entrate e I'ADER deducono la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 11, 15-bis, 87 e 88 dell'articolo 96 L. Fall., del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 33 nonche' del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 68 avendo il giudice di merito ritenuto che l'iscrizione a ruolo straordinaria sia illegittima quando gli atti presupposti siano stati annullati, anche con sentenza non passata in cosa giudicata, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato dichiarato fallito.
1.1. Il motivo non ha fondamento.
E' noto, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da un avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimita' dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne e' il titolo fondante, sicche', qualora intervenga una sentenza del Giudice Tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cosi' come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformita' della statuizione giudiziale (Cass. S.U. 13/01/2017, n. 758; conforme, da ultimo, Cass. 21/10/2020 n. 22938).
Dunque, correttamente il giudice di merito ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, essendo incontroverso che al momento della notifica della cartella di pagamento, tutti gli avvisi di accertamento – sulla base dei quali era stato spiccato il ruolo straordinario -, risultavano annullati con sentenze rese dalla Commissione Tributaria Provinciale poi confermate in sede di appello.
1.2. L'odierna ricorrente, invocando la speciale disciplina prevista per l'insinuazione dei crediti allo stato passivo dei contribuenti che siano stati dichiarati falliti, non offre argomentazioni persuasive, idonee a giustificare una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 374 c.p.c., comma 3.
Invero, per un verso, va considerato che, come gia' ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione Finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass. S.U. 15/03/2012 n. 4126).
Per altro verso, occorre riaffermare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87, comma 2, consente la legittimazione straordinaria del concessionario della riscossione – il quale, ex lege, "sulla base ruolo" puo' avanzare la domanda di insinuazione al passivo – ovviamente a condizione che il ruolo sia stato formato legittimamente.
Nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il ruolo, non importa se ordinario o straordinario, risulti fondato su avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario, e' all'evidenza che nessun diritto all'insinuazione al passivo puo' essere riconosciuto al concessionario, salvo che non si debba arrivare alla singolare conclusione – priva di qualsivoglia aggancio normativo – che il giudice delegato debba comunque ammettere al concorso il credito tributario con riserva, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 88, comma 1, cosi' ponendo a carico del curatore l'onere di impugnare davanti al giudice tributario ruoli spiccati a seguito di avvisi di accertamento, che tuttavia risultano in precedenza gia' annullati nella medesima sede giurisdizionale.
11. Le spese seguono la soccombenza. Essendo le ricorrenti due amministrazioni dello Stato esone(XXXXX) dal versamento del contributo unificato, va escluso per le predette l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, a; sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrente, liquidate in complessivi Euro 40.000,00, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

