Cassazione, ordinanza n. 7540 del 17/03/2021

Ordinanza n. 7540 del 17/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
7540
Data
17/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva un accertamento IRPEF, IRAP e IVA verso un professionista, fondato su movimenti bancari, e l’ammissibilità dell’appello erariale contenente anche parti riferite per errore a un’altra causa. La Cassazione ha ritenuto sufficiente che dall’atto complessivo emergessero con chiarezza la domanda e le critiche alla decisione, rilevando che il richiamo all’accertamento devolveva anche la ripresa degli accrediti. Esclusi ultrapetizione e giudicato interno sui versamenti, ha dichiarato inammissibili i tre motivi e rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

RILEVATO
Che:

– con sentenza n. 117/15/2014, depositata in data 5 febbraio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di (XXXXX) avverso la sentenza n. 80/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) con il quale l'Ufficio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, nn. 2 e 7, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, nn. 2 e 7, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, esercente attivita' professionale di commercialista, per il 2008, un maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, in relazione a movimentazioni (di accreditamento e di prelevamento) effettuate sul conto corrente bancario dello stesso, ritenute dall'Amministrazione non giustificate;

– in punto di diritto, la CTR – confermando, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, l'annullamento del recupero a tassazione dei prelevamenti e dichiarando la legittimita' dell'avviso quanto agli accrediti per quanto di interesse, ha affermato che: 1) l'appello era ammissibile in quanto composto, oltre che di una parte manifestamente riguardante altra procedura e frutto di un refuso del computer anche di una parte in cui l'Ufficio aveva richiamato l'accertamento contestato e criticato la sentenza impugnata per avere erroneamente omesso di considerare il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, in tema di recupero a tassazione dei prelevamenti bancari; 2) era legittimo il recupero a tassazione delle operazioni di accreditamento contestate ai punti da 1 a 6 dell'accertamento in questione (per versamenti dell'importo di Euro 3.576,00), non avendo il contribuente fornito la prova di averne tenuto conto quale imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate;

– il ricorso e' stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375, comma 2, e dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, per avere la CTR ritenuto erroneamente ammissibile il gravame, pur essendosi l'Ufficio limitato a ricopiare il testo della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, innestandolo nel corpo di un atto di appello redatto avverso altra sentenza, senza, pertanto, articolare alcuna censura avverso la sentenza della CTP di Benevento n. 80/2/13;

– il motivo e' inammissibile;

– premesso che "Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E' pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purche' in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30341 del 21/11/2019), il ricorrente non coglie il decisum, avendo la CTR rigettato l'eccezione di inammissibilita' del gravame in quanto – con cio' compiendo un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita' – l'atto di appello era composto "oltre che di una parte manifestamente riguardante altra procedura e frutto di un refuso del computer anche di una parte in cui l'appellante richiam(ava) l'accertamento contestato e criticava) la sentenza impugnata affermando che essa (aveva) erroneamente omesso di considerare il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, in tema di recupero a tassazione dei prelevamenti bancari";

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 329 c.p.c., comma 2 e articolo 324 c.p.c., per avere la CTR incorrendo nel vizio di ultrapetizione – pronunciato oltre i limiti del devoluto nel confermare la legittimita' della ripresa a tassazione degli accreditamenti, ancorche' i motivi di impugnazione ritenuti sussistenti dal giudice di appello attenessero esclusivamente al profilo della ripresa concernente i prelevamenti bancari e non gia' le operazioni di versamento, con conseguente omesso rilievo d'ufficio dell'avvenuta formazione del giudicato interno sulle statuizioni del giudice di prime cure circa la asserita illegittimita' della ripresa a tassazione degli accreditamenti;

– il motivo e' inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo la CTR statuito in ordine alla legittimita' della ripresa a tassazione degli accreditamenti per l'importo di Euro 3.576,00 nei limiti del devolutum, essendo stato nell'atto di appello – come evidenziato in punto di fatto nella sentenza impugnata (pag. 1) – richiamato l'accertamento contestato; con cio', dunque, lo stesso giudice di appello ha dato atto dell'avvenuta richiesta da parte dell'Ufficio appellante della conferma in toto dell'avviso di accertamento e, dunque, della impugnativa della sentenza di primo grado non solo quanto alla statuita legittimita' della ripresa a tassazione dei prelevamenti ma anche di quella relativa ai versamenti;

– con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 329 c.p.c., comma 2 e articolo 324 c.p.c., per avere la CTR – incorrendo nel vizio di ultrapetizione – pronunciato oltre i limiti della domanda nel dichiarare la legittimita' della ripresa a tassazione degli accreditamenti per l'importo di Euro 3.576,00, anche se nell'atto di appello era stato ricopiato esclusivamente il punto n. 2) (relativo alla ripresa di un versamento dell'importo di Euro 250,00) e non gia' quelli nn. 1 e da 3 a 6 dell'avviso di accertamento, con cio' incorrendo anche nell'omesso rilievo ex officio dell'acquiescenza dell'Ufficio in ordine alla parte della sentenza di primo grado relativa alla statuizione sugli accrediti di cui ai punti n. 1 e da n. 3 a n. 6;

– il motivo e' inammissibile in quanto non e' aderente al decisum, avendo la CTR pronunciato nei limiti del devolutum quanto alla ritenuta legittima ripresa a tassazione degli accreditamenti per l'importo di Euro 3.576,00 – avendo precisato – con un accertamento in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimita' – che l'atto di appello richiamava l'accertamento contestato e, in particolare, le operazioni di accreditamento indicate ai punti da 1) a 6) dell'accertamento per l'importo complessivo di Euro 3.576,00 (pag. 2);

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimita' che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Da' inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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