Cassazione, sentenza n. 10501 del 21/04/2021

Sentenza n. 10501 del 21/04/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
10501
Data
21/04/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale aveva richiesto le accise sulla birra spedita all’estero dopo il mancato rientro di ventidue copie dei documenti di accompagnamento; i giudici di merito avevano annullato l’atto, reputando documentalmente provata la regolarità delle operazioni. La Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione della CTR, poiché non indicava i documenti valutati né spiegava perché la loro efficacia probatoria resistesse al sequestro dei documenti di accompagnamento. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

l. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.») propone ricorso, fondato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 90/10/2009 emessa dalla CTP di BERGAMO che aveva accolto l'impugnazione di avviso di pagamento ACCISE SU ALCOLICI (n. 2008/A/12285 del 19 giugno 2008).
2. L'Amministrazione in particolare accertò la mancanza di 22 c.d. «copie 3» dei Documenti Amministrativi di Accompagnamento (DAA) di birra risultante come venduta a due società danesi.

Decorsi, con riferimento ai DAA di cui innanzi, i quattro mesi previsti dall'art. 7, comma l, lett. d), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n.504 (di seguito anche: «TUA») senza che fosse fornita all'Ufficio alcuna prova sul luogo estero di avvenimento dell'irregolarità (immissione in consumo della birra senza il ritorno in Italia dei DAA appurati dai destinatari danesi), l'A.D. riscosse i relativi diritti di accisa con l'avviso di pagamento in oggetto.

3. La contribuente impugnò l'atto impositivo, deducendo lo smarrimento delle 22 terze copie dei DAA e l'imputabilità dello stesso alla società esecutrice dei trasporti all'estero, che fu annullato dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, mediante la statuizione oggetto di attuale impugnazione.

4. La Commissione Regionale, in particolare, rigettò l'appello dell'A.D. (deducente anche un vizio motivazionale) ritenendo dalla ricorrente «in tutta evidenza dimostrato, con la produzione documentale in atti,…» che trattavasi di operazioni «regolarmente ed effettivamente poste in essere, indipendentemente da quale fine» avessero «fatto i DAA smarriti». L'idoneità dimostrativa della documentazione commerciale di cui innanzi, infine, non fu ritenuta inficiata neanche dal dimostrato sequestro dei detti 22 DAA (con assorbimento di ogni altro motivo di appello).

5. Contro la sentenza d'appello l'A.D. propone ricorso fondato su quattro motivi, la contribuente, regolarmente intimata, non si costituisce ed all'odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

2. Tutti i motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma l, n. 4, c.p.c., si deduce errar in procedendo «per disapplicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativa nonché dell'art. 111 comma 6, Cost.»; con esso, in sostanza, si deduce un'apparenza motivazionale.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il sequestro dei 22 DAA all'esito della perquisizione presso la ditta esecutrice dei trasporti (fatto dedotto con atto depositato in appello dall'A.D.).

Con i motivi terzo e quarto, in relazione all'art. 360, comma l, n.3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art.7,

comma l, lett. d), TUA, per aver la CTR ritenuto dimostrabile in giudizio la regolarità , dell'operazione (nella specie, l'effettiva esportazione della birra) nonostante la mancata dimostrazione all'Amministrazione da parte della contribuente della regolarità dell'operazione stessa (o della commissione dell'irregolarità al di fuori dal Territorio dello Stato) entro il termine di quattro mesi dalla data della spedizione, come invece previsto dal citato art. 7 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile).

2.2. Il primo motivo merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri, in ragione dell'apparente motivazione posta dalla CTR a fondamento delle statuizione.

La Commissione si limita difatti ad affermare che la contribuente ha «in tutta evidenza dimostrato, con la produzione documentale in atti, che le operazioni» furono «regolarmente ed effettivamente poste in essere, indipendentemente da quale fine» avessero «fatto i DAA smarriti».

La formula di mero stile di cui innanzi non consente di percepire l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice d'Appello il quale non indica peraltro neanche quale sarebbe la documentazione richiamata ed il perché l'idoneità dimostrativa di essa non sarebbe stata inficiata neanche dal dimostrato sequestro dei 22 DAA (per l'apparenza motivazionale si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 86, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834., in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).

3. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010

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