Cassazione, ordinanza n. 23177 del 20/08/2021

Processo tributario - Notifica appello tramite posta - Prova regolarità - Timbro postale.

Tipologia
Sentenza
Numero
23177
Data
20/08/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva dichiarato tardivo l’appello dell’Amministrazione in una controversia relativa a una cartella per somme erroneamente rimborsate, nonostante il timbro postale sulla distinta delle raccomandate indicasse, sebbene in modo sbiadito, una spedizione tempestiva. La Cassazione ha stabilito che l’elenco di trasmissione recante il timbro datario postale costituisce atto pubblico idoneo a provare la consegna del plico all’ufficio postale, mentre l’interrogazione postale non ha efficacia equipollente. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la decisione e rinviato alla Commissione regionale.

Massima

Nel giudizio tributario, sia l'invio di un plico che il suo ricevimento non possono essere legittimamente attestati allegando una interrogazione postale, in quanto questa costituisce un atto privo di valenza probatoria per il fatto che il timbro postale a datario apposto sulla ricevuta dell'elenco delle raccomandate spedite rappresenta l'unico sistema legittimo di dimostrazione dell'invio del plico. Nel caso di specie veniva impugnata una cartella di pagamento di cui si contestava la regolarità della notifica dell'appello che il contribuente riteneva tardivo poiché il timbro postale apposto non era ben leggibile e per cui veniva prodotta in giudizio una interrogazione postale da cui risultava una data differente da quella desumibile dallo stesso timbro postale. Il documento su cui è apposto il timbro postale a datario è l'unico atto avente natura pubblica fidefaciente e in ogni caso è esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. Infatti, la corretta notifica di un atto deve essere provata non oltre l'udienza di discussione, con la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso e tale prova non può essere surrogata dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale (la quale attesti l'avvenuta consegna o il ricevimento della raccomandata) poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. Pertanto, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale, elenco che ha natura di atto pubblico, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

– l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 682, depositata il 3 marzo 2014, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria perchè tardivo, in quanto spedito e ricevuto il 20/3/2013, "ben oltre i sei mesi dal deposito avvenuto il 18/6/2013 della sentenza impugnata"; la controversia, per quanto ancora di interesse, riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento concernente il recupero di somme erroneamente rimborsate;

– il ricorso è affidato a un unico motivo – il contribuente si è costituito con controricorso.

Considerato che:

– con l'unico motivo di ricorso l'agenzia denuncia la "Nullità per violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 149 c.p.c., comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 4": premesso che la commissione regionale era incorsa in una svista laddove aveva indicato la data del 18/3/2013 (recte, 18/6/2013) quale data di deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 18/9/2012, ad avviso della ricorrente dal timbro a secco dell'ufficio postale di Firenze, per quanto sbiadito, si leggeva chiaramente che la data di spedizione portava come seconda cifra del giorno il numero "8", mentre le restanti cifre erano "3.13", per cui, tenuto conto che il contribuente aveva ricevuto la notifica dell'atto di appello il 20/3/2013, era palese che l'atto era stato spedito o il giorno 8 o il giorno 18 del mese di marzo, in entrambi i casi risultando osservato il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado;

– la censura è fondata;

– non è controverso tra le parti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 18/9/2012 (v. pag. 2 del controricorso) e che l'atto di appello è stato ricevuto dal contribuente il 20/3/2013;

– effettivamente, il timbro datario di spedizione apposto a secco dall'ufficio accettazione dell'agenzia postale, risultante dall'elenco raccomandate A/R prodotto, non è ben leggibile;

– tuttavia, considerato che effettivamente sono leggibili "8-3.13", per essere stato l'atto notificato il successivo 20/3/13 l'alternativa che si pone è che la spedizione sia avvenuta o l'8/3/13 o il 18/3/13 (data apposta anche sull'elenco delle raccomandate), in entrambi i casi nel rispetto del termine di impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 149 c.p.c., comma 3;

– di nessun significato è quanto risultante dal documento dell'interrogazione postale prodotto dal contribuente, da cui risulterebbe che la data di spedizione del plico sarebbe quella del 20 marzo 2013, trattandosi di atto privo di valenza probatoria;

– sulla questione specifica, si richiama l'insegnamento di questa Corte, per cui "Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016); elenco che ha naturaatto pubblico fidefaciente, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale;

– non influente è la pendenza di un ricorso per revocazione contro la sentenza della CTR – di cui si fa menzione nel controricorso – dovendosi applicare il principio espresso da Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2016, Rv. 638238 – 01, in motivazione, secondo cui "la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall'annullamento della sentenza revocanda. A maggior ragione ciò vale se la pronunzia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunziata dalla Corte quando, come nella specie, sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione. In casi tale genere viene meno l'interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità (conf. in generale e in motivazione Sez.L, Sentenza n. 9861 del 15/06/2012, e Sez.2, Sentenza n. 22539 del 05/09/2008)". – il ricorso va quindi accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

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