Cassazione, sentenza n. 27623 del 11/10/2021

Sentenza n. 27623 del 11/10/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
27623
Data
11/10/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il ricorso principale investiva esclusivamente la compensazione delle spese disposta dalla CTR dopo l’accoglimento di un giudizio di ottemperanza; il Comune aveva proposto ricorso incidentale, deducendo anche di non avere ricevuto l’avviso dell’udienza. In pendenza del giudizio, le parti hanno concluso una transazione, ratificata con deliberazione comunale, impegnandosi a rinunciare a tutte le cause pendenti con compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto rinunciati sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese secondo l’accordo.

Testo della pronuncia

N.M. ha proposto per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria emessa in data 28/12/2017 nella parte in cui, accogliendo il ricorso in ottemperanza proposto dal contribuente, ha compensato le spese.

Si è costituito il Comune presentando ricorso incidentale e lamentando tra l'altro la lesione del diritto di difesa, per non avere ricevuto avviso di fissazione della udienza di trattazione della causa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 6.

Alla udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per acquisire necessario acquisire il fascicolo del merito, non presente in atti.

In data 15 gennaio 2021 è stato depositato dal ricorrente atto di rinuncia al ricorso nel quale si deduce che nè il ricorrente nè il controricorrente hanno interesse alla prosecuzione del giudizio del momento che in data 9 dicembre 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, ratificato con delibera comunale dell'8 gennaio 2021 nella quale si conviene, tra l'altro, di rinunciare ai giudizi pendenti con compensazione delle spese legali. Alla predetta rinuncia, firmata anche dal Sindaco del Comune di Scalea, è allegata la delibera della Giunta comunale del 8 gennaio 2021, nella quale si dà atto della avvenuta transazione e dell'impegno rinunciare a tutti i giudizi pendenti, con compensazione delle spese; di conseguenza la Giunta ha conferito mandato agli avvocati del Comune di rinunciare agli atti di causa. Pertanto non solo il ricorso principale è rinunciato dalla parte, ma deve ritenersi rinunciato anche il ricorso incidentale, poichè l'atto di rinuncia al ricorso è firmato anche dal Sindaco, con firma autenticata dal difensore, in virtù del mandato a rinunciare come sopra conferito dalla Giunta. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordi tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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