Cassazione, sentenza n. 34397 del 15/11/2021
Sentenza n. 34397 del 15/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34397
- Data
- 15/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’imposta di registro applicabile alla sentenza che, accogliendo l’opposizione allo stato passivo, aveva ammesso definitivamente un credito prima accolto con riserva per carenza documentale. La Cassazione ha ritenuto che il giudice dell’opposizione avesse accertato concretamente un diritto patrimoniale, con conseguente tassazione proporzionale all’1%, e ha escluso vizi nella liquidazione globale delle spese, non essendo stata indicata alcuna specifica violazione tariffaria. Il ricorso delle società contribuenti è stato quindi rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta di Registro pretesa in misura proporzionale dell'1% (e non nella misura fissa, come preteso da parte ricorrente) sulla sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la domanda di ammissione della P. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria al passivo chirografario della P. A.C. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che il Giudice delegato aveva ammesso con riserva in sede di verifica dello stato passivo, per la mancata disponibilità al tempo della necessaria documentazione. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale le società contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'amministrazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, le società contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, Tariffa, Parte I, lett. c) e d), allegata, dell'art. 20 del medesimo decreto e dell'art. 98 L. Fall. nella versione applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di accoglimento dell'opposizione nel caso di specie si limita a rimuovere l'ostacolo della riserva apposta dal giudice delegato senza che vi sia un vero e proprio accertamento giudiziale sulla sussistenza del credito.
Il motivo non è fondato. Nella specie l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perchè il giudice non ha valutato il merito della domanda ma solo l'aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epoca indispensabile per superare la riserva) ha quindi dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della tariffa.
Con il secondo motivo, le società contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice del merito abbia liquidato in "forma globale" le spese processuali impedendone sostanzialmente una verifica sul rispetto delle tariffe applicate.
Il motivo non è fondato, in quanto sostanzialmente astratto, non essendo dedotta, nè tanto meno dimostrata, alcuna specifica violazione delle tariffe forensi, mentre il rimborso forfettario delle spese generali, ex art. 15 delle disposizioni generali della tariffa forense spetta automaticamente al professionista, pure in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi questa ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari.
Pertanto il ricorso deve essere respinto e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000, 00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre alle spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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