Cassazione, sentenza n. 35004 del 17/11/2021

Sentenza n. 35004 del 17/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
35004
Data
17/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cessionaria impugnava il silenzio-rifiuto relativo al rimborso parziale di un credito IVA indicato in dichiarazione, che l’Amministrazione aveva subordinato alla produzione di documentazione. La Cassazione chiarisce che il silenzio-rifiuto si forma dopo novanta giorni dalla dichiarazione contenente la richiesta, nonostante successive richieste documentali; tuttavia, anche scaduti i termini di accertamento, l’Amministrazione può contestare un credito chiesto a rimborso che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta. Poiché il giudice d’appello aveva definitivamente rilevato l’insufficiente prova del credito, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Emerge dalla sentenza impugnata che s.p.a. (—) richiese con la dichiarazione iva del 2002, relativa all'anno 2001, il rimborso parziale di un credito iva, compilando anche il relativo modello VR, ma che l'Agenzia richiese documenti giustificativi del credito (dagli atti risulta che le richieste risalgono al 2005 e al 2006), senza ottenere riscontro.

Successivamente alle richieste il credito fu ceduto alla GE Capital Finance, cui è subentrata Banca IFIS, dal fallimento della (—), nel frattempo dichiarato, alla quale l'Agenzia nel 2008 rivolse un'ulteriore richiesta di documentazione, solo in parte riscontrata. Sicchè nel 2010 la cessionaria del credito, ritenendo formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnò, senza successo in primo grado.

Anche la Commissione tributaria regionale della Lombardia ne ha respinto il successivo appello, ritenendo anzitutto che il silenzio rifiuto non si fosse formato, in ragione delle richieste di documentazione intervenute, e comunque sottolineando la mancanza dei presupposti per procedere al rimborso, perchè l'istante non aveva dettagliatamente ed esaurientemente dimostrato la sussistenza del credito vantato.

Contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l. GE Capital Finance, che articola in due motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso.

Il giudizio proviene da adunanza camerale, in prossimità della quale era stata depositata dalla ricorrente memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.- Benchè il primo motivo sia fondato, il ricorso non merita accoglimento.

Indubbiamente, come denuncia la ricorrente col primo motivo, col quale lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, il giudice d'appello ha errato nell'escludere che si fosse formato il silenzio rifiuto.

L'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce difatti istanza di rimborso, di modo che il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione che contiene l'istanza, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 19, comma 1, lett. g), senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano l'esercizio dei diritti del contribuente (Cass. n. 21734/14; n. 722316; n. 17841/18).

Ciononostante l'infondatezza del secondo motivo conduce al rigetto del ricorso.

2.- Col secondo motivo, difatti, la banca lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 1 e 2, e art. 57, nonchè dello statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 1, perchè il giudice d'appello ha escluso i presupposti del rimborso benchè fossero ormai spirati i termini previsti per il controllo e la rettifica della dichiarazione.

Il motivo s'infrange contro il principio di diritto fissato dalla sezioni unite di questa Corte le quali, giustappunto in relazione a un caso in cui il credito vantato era stato ritenuto non provato, perchè non documentato, hanno stabilito che, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento (Cass., sez. un., nn. 21765 e 21766/21).

E anche nel caso in esame è rimasta ferma la valutazione, compiuta dal giudice d'appello, di mancanza di adeguata dimostrazione della sussistenza effettiva del credito vantato.

Il ricorso va per conseguenza rigettato.

Il recente assestamento della giurisprudenza di questa Corte comporta, tuttavia, la compensazione delle spese.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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