Cassazione, sentenza n. 35388 del 18/11/2021
Sentenza n. 35388 del 18/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35388
- Data
- 18/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato l’annullamento di un accertamento IVA e IRAP concernente detrazioni, fatturazione di operazioni aziendali, merci presso terzi e prestiti di manodopera. Durante il giudizio la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e provato il versamento della prima rata; non risultavano né un diniego dell’Amministrazione né un’istanza di trattazione entro il termine previsto. La Corte dichiara quindi estinto il processo, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 61/26/11, depositata il 9/3/2011, con la quale è stato respinto l'appello dell'Ufficio, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui I. s.r.l., operante nella produzione di apparecchiature per impianti elettrici, telefonici e meccanici quale commissionaria di Seica s.p.a. nonchè per conto proprio in qualità di committente, aveva impugnato l'avviso di accertamento IVA e IRAP, anno d'imposta 1998, nel quale si contestava l'indebita detrazione dell'IVA in base a fatture indebitamente emesse dalla società costruttrice del nuovo stabilimento per il quale la contribuente aveva ricevuto un contributo dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ex L. n. 488 del 1992, la mancata emissione di fattura per l'operazione di locazione di azienda intercorsa con Seica s.p.a., l'omessa fatturazione della presunta cessione della merce rinvenuta in deposito presso terzi senza documentazione giustificativa, l'indebita detrazione dell'IVA relativa alle operazioni di prestiti di manodopera intercorse con gli apparenti commissionari.
La contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria con allegata documentazione.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Oronzo De Masi, nella pubblica udienza del 3 novembre 2021 tenuta in Camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, Dott. Giacalone Giovanni, che ha depositato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
La società Imeltel ha depositato istanza di estinzione del giudizio, datata 7/6/2019, con allegata documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e la prova (Mod. F24) del versamento della prima rata di quanto dovuto, con riguardo alli avviso di accertamento oggetto della lite.
Nessuna delle parti ha presentato entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, citato art. 6, comma 13, nè risulta intervenuto diniego della definizione.
Ai sensi del medesimo comma 13 cit., il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

