Cassazione, sentenza n. 36034 del 22/11/2021
Sentenza n. 36034 del 22/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36034
- Data
- 22/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un amministratore di fatto aveva impugnato avvisi per IRES, IRAP e IVA indirizzati a una società estera qualificata dall’Ufficio come esterovestita e notificati anche a lui. La Cassazione afferma che l’amministratore di fatto, non rientrando tra i rappresentanti o gli altri destinatari previsti per la notificazione alle persone giuridiche, non può essere destinatario dell’avviso rivolto alla società. Poiché l’azione non poteva essere iniziata, la Corte cassa senza rinvio la sentenza e compensa integralmente le spese.
Testo della pronuncia
1. A.F. impugnò con distinti ricorsi due avvisi di accertamento per Ires, Irap, Iva, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, emessi dall'Agenzia delle entrate di Rimini nei confronti della società sanmarinese Of Course S.p.a., quale società "esterovestita", che erano stati notificati al ricorrente (oltrechè al rappresentante fiscale in Italia e al rappresentante legale della società) in qualità di amministratore di fatto dell'ente collettivo.
2. La Commissione tributaria provinciale di Rimini, con sentenza n. 297/1/2017, accolse i ricorsi riuniti e dispose l'annullamento degli avvisi illegittimamente notificati al ricorrente, ritenendo che egli, per essere privo di rappresentanza legale della società, non fosse nemmeno legittimato ad impugnare gli accertamenti.
3. La Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") dell'Emilia-Romagna, in assenza del contribuente, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti considerazioni: (i) la qualifica dell'appellato quale amministratore di fatto della Of Course S.p.a. era desumibile dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che è un atto assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; (ii) come ha rilevato il giudice di primo grado, la notifica alle persone giuridiche avviene ex art. 145 c.p.c., ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente e, in tale categoria, anche per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15742/2014), non rientra l'amministratore di fatto; (iii) ciò precisato, tuttavia, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del signor A. ad impugnare gli avvisi non comporta nè l'accoglimento dei ricorsi dal medesimo proposti nè l'invalidità degli accertamenti nei confronti della Of Course S.p.a..
4. Il contribuente ricorre con due motivi e l'Agenzia resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria in prossimità dell'udienza.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("1) Illegittimità della sentenza Sussistenza dell'interesse e della legittimazione ad agire – Violazione art. 24 Cost., artt. 100 e 145 c.p.c. – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), si censura la sentenza impugnata che ha negato la legittimazione del signor A. ad impugnare gli avvisi che gli erano stati notificati nella qualità di amministratore di fatto della società, pur avendo riconosciuto che tale notifica era illegittima in quanto gli avvisi diretti alla Of Course S.p.a. dovevano essere notificati al legale rappresentante della società e non al suo amministratore di fatto.
2. Con il secondo motivo ("2) Illegittimità della sentenza Arbitraria attribuzione della qualifica di Amministratore di fatto Assenza di fatti assistiti da fede privilegiata – Violazione artt. 2697 e 2700 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, in mancanza di "fatti" fidefacienti desumibili dal PVC della Guardia di Finanza da cui evincere la qualità di amministratore di fatto del contribuente, in applicazione del principio dell'onere della prova avrebbe dovuto disattendere l'appello dell'ufficio.
3. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che l'azione non doveva essere iniziata poichè, in base al principio di diritto enunciato da Cass. 09/07/2014, n. 15742, alla quale va data continuità, l'amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto l'art. 145 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma).
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio di diritto e, pertanto, va cassata senza rinvio, a sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non poteva essere proposta.
4. Per la mancanza di un consolidato orientamento di legittimità è congruo compensare, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perchè il giudizio non poteva essere iniziato. Spese dell'intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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