Cassazione, sentenza n. 38009 del 02/12/2021
Sentenza n. 38009 del 02/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 38009
- Data
- 02/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato il diniego di definizione agevolata ritenendo condonabile una controversia che, alla data indicata dalla disciplina, risultava pendente, sebbene fosse già intervenuto il giudicato prima dell’entrata in vigore della norma. La Cassazione chiarisce che la lite doveva essere ancora pendente anche alla data di entrata in vigore del decreto; una controversia già definita con sentenza passata in giudicato non può quindi accedere alla definizione. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da M.G. avverso la sentenza n. 314/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata di lite pendente per II.DD. ed IVA 1999.
La CTR osservava in particolare che, pacifico che la lite de qua è stata definita con sentenza passata in giudicato il 27 giugno 2011, la stessa doveva tuttavia considerarsi "pendente" alla data del (—) e quindi condonabile ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, che appunto a quella data fissava al fine di considerare la sussistenza della "pendenza" di un contenzioso, in ogni caso non avendo alcuna forza vincolante la diversa interpretazione agenziale nel relativo documento di prassi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Il contribuente è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, poichè la CTR ha affermato la pendenza della lite de qua nonostante avesse rilevato in fatto che la medesima era stata definita con sentenza passata in giudicato il 26 giugno 2011 ossia prima dell'entrata in vigore della disposizione legislativa evocata (6 luglio 2011), accogliendo per l'effetto il ricorso introduttivo della lite.
La censura è fondata.
Va ribadito che " In tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del (—) dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 216 del 2011, conv. in L. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del (—), nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto D.L. n. 98 del 2011 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una "lite" che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011)" (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5969 del 12/03/2018, Rv. 647470 – 01), trattandosi di un orientamento da considerarsi del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, al quale va senz'altro dato seguito (v. Cass., nn. 12516-12301-2576 del 2021; Cass. nn. 28160-26449-3263 del 2020; Cass. n. 14641 del 2019).
Nel caso di specie quindi, pacifico in fatto che nella lite originante il diniego di definizione agevolata impugnata si è formato il giudicato in data il (—) ossia prima del (OMISSIS), è giuridicamente erronea la sentenza impugnata laddove statuisce che si trattava di lite condonabile ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, per l'effetto annullando detto diniego.
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve rigettarsi il ricorso introduttivo della lite.
Stante la formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione di diritto oggetto del processo, le spese correlative possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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