Cassazione, sentenza n. 39979 del 14/12/2021
Sentenza n. 39979 del 14/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 39979
- Data
- 14/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Dogane contestava la decisione che aveva escluso in radice la responsabilità dello spedizioniere operante in rappresentanza diretta per l’inesatta dichiarazione del valore delle merci importate. La Corte precisa che tale spedizioniere non risponde se si limita a depositare la dichiarazione e i documenti ricevuti dall’importatore, ma può essere obbligato solidalmente quando abbia fornito dati o documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità. Poiché la CTR aveva omesso questo accertamento concreto, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Dogane notificava a C.G., spedizioniere doganale, un avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni ritenendolo corresponsabile, unitamente alla ditta importatrice, dell'inesatta dichiarazione di valore della merce importata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso.
Il contribuente impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 6869/45/15, depositata il 9.7.2015 accoglieva l'appello sul presupposto che lo spedizioniere che abbia agito in nome e per conto del proprietario delle merci transitate in dogana non risponde dell'adempimento dell'obbligazione doganale.
L'Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione, con tre motivi. C.G. si è costituito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 201, comma 3, artt. 202 e 205 (cd. C.D.C.), della L. n. 213 del 2000, art. 8 e art. 2, commi 6 e 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 746 del 1983, art. 2, nonchè della L. n. 213 del 2000, art. 8; Con i motivi lamenta che la CTR aveva erroneamente escluso la responsabilità dello spedizioniere in rappresentanza diretta.
Esse sono fondate per quanto si va a precisare.
2.1. Ai sensi dell'art. 5 CDC, par. 2, (applicabile ratione temporis) e dell'art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la L. 22 di cembre 1960, n. 1612, ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva L. n. 213 del 2000. L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l'obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.; cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013; Cass. n. 6129 del 01/03/2019).
Nella specie è incontroverso che il C. sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta.
2.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha delineato precisamente i confini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto.
La Corte, ha chiarito che la L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6, secondo cui "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo", deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l'art. 201 CDC, par. 3, seconda proposizione, secondo cui "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali". In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell'importatore e, quindi, può essere considerato debitore in conformità alle vigenti disposizioni nazionali. La Corte ha, dunque, chiarito che lo spedizioniere-rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, per quanto in questa sede di interesse, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201 CDC, par. 3, seconda proposizione, e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti. La fattispecie in esame deve essere, dunque, ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 201 CDC, par. 3, seconda proposizione.
In relazione a tale fattispecie la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove sì sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata".
Nella specie la CTR ha invece escluso in radice la responsabilità dello spedizioniere senza accertare se lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità; a tanto provvederà il gudice di rinvio.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento della trattazione del terzo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 472 del 1997, art. 10, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11 ,e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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