Cassazione, sentenza n. 40693 del 20/12/2021
Sentenza n. 40693 del 20/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 40693
- Data
- 20/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di rettifica della dichiarazione IVA 2002 per operazioni ritenute inesistenti, annullato in primo grado con decisione confermata in appello e quindi impugnata dall’Agenzia delle Entrate. Durante il giudizio di legittimità, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite e l’Agenzia ha attestato la regolarità della domanda e il pagamento del dovuto. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla srl MDL Trade un avviso di rettifica della dichiarazione Iva dell'anno 2002 per operazioni ritenute inesistenti.
2. La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto avviso.
3. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.
4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate.
5. La società resisteva.
6. La stessa, il 29 maggio 2019, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2019.
7. L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 4 dicembre 2020, attestava che "l'istanza è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto".
8. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto.
9. Le spese del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
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Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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