Cassazione, sentenza n. 26702 del 12/09/2022

Sentenza n. 26702 del 12/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
26702
Data
12/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento attribuiva a una società formalmente estera redditi e IVA in Italia, assumendo che le decisioni gestionali provenissero dal territorio nazionale; i giudici di merito avevano confermato la pretesa sulla base di elementi indiziari relativi all’attività locale. La Cassazione non ha esaminato il merito fiscale: il ricorso era stato proposto, per la società di capitali, da chi si qualificava amministratore di fatto, sebbene esistesse un amministratore regolarmente nominato. Poiché l’amministratore di fatto non ha rappresentanza legale della società, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza, dichiarando che il giudizio non poteva essere iniziato.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società T. Holidays AG, con sede in (—), un avviso di accertamento con il quale erano stati contestati maggiori redditi e richiesta una maggiore iva per l'anno (—); avverso la pretesa impositiva la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siena; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: costituiva valida prova indiziaria la circostanza che il soggetto operava in Italia in nome e per conto della società formalmente costituita in (—) e si poneva come intermediario tra i proprietari locali ed i clienti tedeschi per l'affitto di case di villeggiatura, essendo logico presumere che dovesse essere a capo quanto meno di una struttura locale idonea a costituire il punto di riferimento per le notifiche; ulteriori elementi presuntivi consistevano nella circostanza che tutti i rapporti commerciali facevano capo al suddetto soggetto e che questi non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, il che giustificava un accertamento induttivo basato sui versamenti percepiti, da cui erano state detratte le spese sostenute.

La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi di ricorso, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3, per avere ritenuta legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria prescindendo da una valutazione della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'accertamento dell'attività di impresa in Italia della società estera.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere omesso di pronunciare in ordine alla sussistenza dell'autonomia finanziaria, contrattuale e funzionale della società e di una organizzazione di uomini e mezzi idonea all'esercizio dell'attività di impresa.

In via pregiudiziale e assorbente va rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Il ricorso risulta proposto dalla società Casa T. Holidays AG, con sede in (—), "in persona del ritenuto amministratore di fatto Sig. S.A.".

Dall'esame dell'avviso di accertamento, riprodotto dalla controricorrente, si evince che la pretesa si fondava sulla considerazione che la società, sebbene avente sede all'estero, doveva ritenersi localizzata in Italia, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3, poichè nel territorio italiano promanavano gli impulsi volitivi determinanti per le decisioni gestionali della società estera.

In sostanza, in applicazione della previsione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3, si era ritenuto che doveva essere riconosciuta la soggettività passiva in Italia della società sebbene formalmente avente sede in altro Paese.

Va quindi precisato che, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 62, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Le esigenze di certezza delle procedure di notifica impongono di fare riferimento al rappresentante dell'ente quale emerge dai dati ricavabili da documentazioni pubbliche quali il registro delle società, sicchè è irrilevante una qualifica quale "amministratore di fatto", sia per ragioni di certezza sia perchè nel caso (come in specie) delle società di capitali l'"amministratore di fatto" non "rappresenta" la società ancorchè (eventualmente) la gestisca, essendo la rappresentanza legale di spettanza degli amministratori nominati a norma di legge. Solo nel caso di società di persone o di società di fatto, chi ha l'effettiva gestione della società ne ha anche la rappresentanza legale.

Si è, inoltre, precisato (Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 36034) che l'amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto l'art. 145 c.p.c., e l'art. 60 D.P.R. n., cit., prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente, ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma.

Nel caso di specie, non è contestato che la società Casa T. Holidays AG disponesse di un proprio amministratore nominato secondo le procedure di legge.

Ne consegue che il ricorso non può essere proposto, quale legale rappresentante della società Casa T. Holidays AG, da un soggetto, l'amministratore di fatto, in quanto tale privo di legittimazione a rappresentare gli interessi del soggetto giuridico in nome del quale dichiara di agire.

La sentenza impugnata si è discostata da questo principio di diritto e, pertanto, va cassata senza rinvio, a sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva esser iniziato.

Ai fini delle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione di quelle dei giudizi di merito nonchè del presente giudizio, atteso il rilievo d'ufficio solo in questo grado del difetto di legittimazione attiva.

P.Q.M.

La Corte:

decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere iniziato.

Compensa le spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022

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