Cassazione, ordinanza n. 26920 del 13/09/2022
Richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali - Avviso di accertamento sintetico - Maggior reddito imponibile.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26920
- Data
- 13/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente domandava autonomamente il risarcimento dei danni attribuiti a un accertamento sintetico già annullato con decisione definitiva; i giudici di merito avevano reputato la domanda proponibile soltanto nel processo tributario originario. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità aggravata per pretesa impositiva temeraria spetta ordinariamente al giudice tributario del giudizio presupposto, ma ammette un’azione autonoma quando la domanda non poteva essere proposta in quella sede. Poiché il precedente processo si era concluso sotto la disciplina che escludeva l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c., ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e disposto il rinvio.
Massima
L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, codice procedura civile, non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, come allorquando i gradi di merito del giudizio si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. Infatti, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto. Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale, mentre qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
1. B.D. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa dell'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei suoi confronti di un avviso di accertamento sintetico con il quale, sulla scorta di una presunzione di reddito correlato al possesso di diverse autovetture, aveva accertato illegittimamente (tant'è che l'avviso era stato annullato dalla CTP con sentenza poi confermata in sede d'appello e passata in giudicato) un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda risarcitoria era stata proposta al di fuori dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1.
3. Sull'appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria – sez. staccata Reggio Calabria – rigettava il gravame, evidenziando che la tutela apprestata dall'art. 96 c.p.c., non poteva essere azionata in sede diversa dal processo nel quale era stata fatta valere la domanda principale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione B.D. sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria da lui avanzata senza considerare che il ricorso avverso l'avviso di accertamento, causativo dei danni, era stato depositato sotto la vigenza del D.P.R. n. 636 del 1972, il quale prevedeva l'inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex artt. 90 c.p.c. e segg..
1.1. Il motivo è fondato.
In termini generali, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto (Sez. U., Ordinanza n. 13899 del 03/06/2013).
L'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (a norma del quale "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile"); b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e n. 5069 del 2010); c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perchè nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perchè la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010).
L'ampia previsione della norma consente al giudice di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto".
1.2. Tuttavia, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39, prevedeva che "Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli artt. da 61 a 67, dell'art. 68, commi 1 e 2, degli artt. da 90 a 97".
Il D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quanto stabilito dagli artt. 74 e 75, che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore".
Pertanto, per quanto, in base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 80, il decreto sia entrato in vigore il 15 gennaio 1993, la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali è, ex D.M. 26 aprile 1996, il primo aprile 1996.
Orbene, risultando proposta la fase d'appello del giudizio presupposto "nel corso del 1993" (cfr. pag. 2 del ricorso) dall'allora Ufficio Distrettuale delle imposte dirette (risultato soccombente all'esito del primo grado, con decisione del 22.2.1992), il contribuente non avrebbe potuto proporre in quella sede la domanda risarcitoria per lite temeraria. Ciò per quanto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., possa essere proposta per la prima volta nella fase di gravame con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., comma 1, tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicchè non può essere esercitato in via di azione autonoma (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2016).
Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. Qualora, invece, sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo (Sez. U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021).
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – la quale si atterrà al seguente principio di diritto:
"L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede – come allorquando i gradi di merito del giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 80 e del D.M. 26 aprile 1996, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo".
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – V, della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi, il 6 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

