Cassazione, sentenza n. 27143 del 14/09/2022

Sentenza n. 27143 del 14/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
27143
Data
14/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite sostanziale riguardava la classificazione doganale di più prodotti per il corpo venduti in un unico cofanetto, che l’Agenzia delle dogane aveva ricondotto a una sola voce tariffaria; la Commissione regionale aveva invece riconosciuto voci distinte. La Cassazione non esamina il merito perché il ricorso dell’Amministrazione era stato notificato a indirizzi PEC privi di qualsiasi collegamento con i difensori domiciliatari. Una notificazione così estranea alla sfera di conoscibilità del destinatario è inesistente, non semplicemente nulla; il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: M.Company s.p.a. aveva presentato nell'anno 2010 una dichiarazione doganale per l'importazione di una partita di merce comprendente sali profumati, sapone liquido per doccia e crema per il corpo inseriti in un unico cofanetto per la vendita al dettaglio, dichiarando per ogni tipologia di merce una specifica voce doganale; l'Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di accertamento in rettifica, avendo ritenuto che le merci dovevano essere classificate nell'unica voce: "Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno", ed aveva, quindi, chiesto il pagamento di maggiori diritti doganali; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la suddetta pronuncia la società aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che nella fattispecie era disponibile una specifica voce tariffaria per ogni prodotto, nessuno dei quali aveva caratteristiche tali da conferire il carattere essenziale alla confezione, non sussistendo un rapporto di complementarietà tra di essi, potendo ciascuno essere utilizzato indipendentemente dall'altro.

Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle dogane affidato ad un unico motivo di censura.

Con memoria del 22 ottobre 2019 la società ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, atteso che la notifica era stata eseguita ad indirizzi di posta elettronica certificata non riferibili ai difensori del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

Questa Corte, con ordinanza del 12 dicembre 2019, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo e l'acquisizione dei fascicoli di merito.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che il ricorso è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata:

(—) nonchè all'indirizzo di posta elettronica certifica (—).

Dall'esame del fascicolo del giudizio di appello si evince che il rappresentante legale della società aveva conferito procura al Dott. G.G., indirizzo pec (—), nonchè al Dott. Gu.Vi., indirizzo pec (—), sicchè era presso questi indirizzi che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato.

Va quindi osservato che, secondo questa Corte, è inesistente la notifica, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: "In materia di notifica del ricorso in cassazione, è inesistente la notifica eseguita presso un indiritto di posta elettronica certificata priva di qualunque collegamento, neppure in astratto, con l'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario che consenta di ritenere che l'atto sia stato reso conoscibile al destinatario".

Nella fattispecie, la circostanza che la notifica del ricorso sia stata compiuta presso un indirizzo pec del tutto estraneo alla sfera di conoscibilità della resistente, non avendo nessun elemento, anche astratto, di collegamento con la medesima, quale destinataria del ricorso, comporta l'inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in complessive Euro 1.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2022

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