Cassazione, ordinanza n. 27528 del 20/09/2022

Accertamento - Conti bancari esteri - Lista Falciani utilizzabile come unico elemento di prova - Anteriorità al D.L. 78/2009.

Tipologia
Sentenza
Numero
27528
Data
20/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento di maggior reddito derivava dai dati di un conto estero trasmessi dall’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale e riconducibili alla cosiddetta lista Falciani. La Cassazione ritiene utilizzabile anche un unico indizio grave e preciso e chiarisce che, per annualità anteriori al 1° luglio 2009, la presunzione legale sui capitali detenuti in territori a fiscalità privilegiata non è retroattiva, ma i medesimi fatti possono valere come presunzione semplice. Ritenute infondate le contestazioni sull’acquisizione e sulla valutazione dei dati, la Corte rigetta i motivi della contribuente.

Massima

La presenza di conti esteri, rinvenuti in paradisi fiscali, è una prova sufficiente a motivare e rendere lecito un avviso di accertamento. Nel caso di specie, la prova veniva fornita dal fatto che le informazioni riguardanti la contribuente erano state acquisite dall'amministrazione fiscale italiana presso l'amministrazione fiscale francese attraverso i canali istituzionali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. In particolare, tale direttiva stabilisce che gli Stati debbano scambiarsi ogni informazione utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito o sul patrimonio chiarendo che in tal modo le procedure di scambio di informazioni previste sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di evasione a livello comunitario. La presenza di conti in paradisi fiscali vale la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato perché ciò che si rinviene in questi Stati si suppone sottratto a tassazione in Italia. Inoltre, sebbene la presunzione non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. Conseguentemente, in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, allo stesso modo dell'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

1. In data 21/02/2013, l'Agenzia delle Entrate notificava alla ricorrente D.G. un avviso di accertamento con il quale veniva contestato un maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionale regionale di complessivi Euro 121.591,00, con l'irrogazione di una sanzione di Euro 60.440,00. La contestazione scaturiva da un PVC redatto dalla Guardia di finanza-tenenza di Paderno Dugnano nei confronti del coniuge A.M.N. e l'accertamento derivava da un'attività ispettiva avviata in relazione alle informazioni acquisite presso l'amministrazione fiscale francese, mediante collaborazione ed informativa internazionale.

2. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento per motivi tutti afferenti all'irregolarità delle informazioni acquisite mediante collaborazione e informativa internazionale; l'ufficio si costituiva instando per il rigetto del ricorso.

3. Con sentenza depositata in data 07/04/2014, la C.t.p. di Milano rigettava il ricorso ritenendo utilizzabile, in particolare, la fiche ossia una scheda consistente in un foglio stampato riportante l'indicazione della banca HSBC di (——) e di un profilo cliente di cui l'odierna ricorrente, ossia D.G., ed il coniuge, A.M.N., erano indicati come intestatari mentre il figlio, M.N.B., come delegato.

4. La sentenza della C.t.p. di Milano veniva impugnata dalla contribuente che ribadiva l'illegittimità del procedimento amministrativo e l'assoluta mancanza di una verifica di attendibilità della fiche e della sua utilizzazione.

5.Con sentenza n. 964/2015, depositata il 16/03/2015, la C.t.r. della Lombardia rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza.

La sentenza della C.t.r. è stata impugnata da D.G. sulla scorta di sei motivi.

Si è costituita in giudizio con atto di costituzione l'Agenzia delle Entrate, ai fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 9 giugno 2022, per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 2, art. 10, comma 1, art. 12, comma 2; violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31 bis; violazione o falsa applicazione della Direttiva n. 77/799 CEE e della Convenzione tra Italia e Francia ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 166 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 1".

1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4".

1.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e art. 116 c.p.c.".

1.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42".

1.5 Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: "Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., (resi applicabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art., 1, comma 2, e art. 61), e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4".

1.6 Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta "In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, art. 11 preleggi, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1".

2. I motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, da trattarsi congiuntamente per evidenti motivi di connessione stante il riferimento al modus operandi con cui è stato condotto l'accertamento tributario, sono infondati.

Con essi la ricorrente lamenta:

2.1 L'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia deciso sulla base di documentazione non idonea a confermare l'effettività ed i contenuti della menzionata attività di cooperazione internazionale;

2.2 L'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si siano violate le norme procedurali relative alla formazione e valutazione della prova nel giudizio civile e, in particolare, di quello tributario;

2.3 L'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia ritenuta utilizzabile la cd. lista Falciani così attribuendo alla scheda valore di piena prova senza reperire ulteriori riscontri probatori;

2.4 L'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia deciso sulla base di atti non allegati agli avvisi di accertamento ma ulteriori e diversi.

2.5 L'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia motivato sul punto della mancata indicazione e notificazione alla contribuente di informazioni e documentazione acquisita ed utilizzata per la formazione dell'avviso di accertamento per cui è causa.

Nel merito della censura, va evidenziato che le informazioni riguardanti la ricorrente venivano acquisite dall'amministrazione fiscale italiana presso l'amministrazione fiscale francese attraverso i canali istituzionali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia; in particolare, tale direttiva stabilisce che gli Stati debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito o sul patrimonio chiarendo che in tal modo le procedure di scambio di informazioni previste nella direttiva sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di evasione a livello comunitario.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha correttamente motivato riconoscendo la legittimità del diniego di accesso della contribuente alla lista Falciani, trattandosi di documenti attinenti ad operazioni di carattere investigativo nei settori istituzionali, sviluppati con l'apporto e la collaborazione degli organi di polizia fiscali e doganali esteri nonchè dei servizi della Commissione dell'Unione Europea e di altri organismi comunitari e internazionali.

Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, "in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. lista Falciani), operando, peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarie non dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione di evasione di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, conv. con modif. nella L. 3 agosto 2009, n. 102" (Cass. 12/02/2018, n. 3276).

Si è ulteriormente precisato che "in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice".

Conseguentemente, "in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sono, quindi, utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, questa Corte ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani)" (Cass. 05/12/2019, n. 31779).

Nel caso di specie, nella sentenza impugnata si è dato atto, sulla base della normativa esistente e della giurisprudenza, anche penale, formatasi sul punto, della utilizzabilità della fiche consistente in una scheda rappresentata da un foglio stampato riportante l'indicazione della banca HSBC di (——) e di un profilo cliente di cui l'odierna ricorrente, ossia D.G., ed il coniuge, A.M.N., erano indicati come intestatari mentre il figlio, M.N.B., come delegato.

Sul precipuo punto, soccorre la giurisprudenza delle Corte (Cass. 28/04/2015, n. 8606) secondo cui anche la sola segnalazione da parte dell'autorità fiscale francese può costituire un indizio preciso e grave che rende operativa la presunzione di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, con conseguente inversione dell'onere probatorio, gravando sulla parte contribuente l'onere di dimostrare che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in stati o territori a regime fiscale privilegiato non erano costituiti con redditi sottratti a tassazione. Si tratta, quindi, di una presunzione stabilita dalla legge la cui ricorrenza non è lasciata al prudente apprezzamento del giudice ma, anzi, lo vincola nel processo decisionale.

Infine, la doglianza secondo cui l'accertamento tributario si fonderebbe anche su documenti ultronei rispetto alla fiche non trova alcun riscontro nè la ricorrente ha indicato quali sarebbero questi altri e diversi atti.

3. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

Con esso si invoca l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si sia affermata la retroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 1, comma 2, partendo dal presupposto della natura procedimentale, e non sostanziale, della norma citata.

Questa Corte ha affermato (Cass. 09/09/2021, n. 24359) che "la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perchè una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. 18/09/2020, n. 19446, Cass. 25/02/2020, n. 4984, Cass. 14/11/2019, n. 29632, Cass. 16/12/2019, n. 33060)".

E' indubbio, invero, che una regola che introduca una metodologia di accertamento espressa per presunzioni legali abbia natura sostanziale, in quanto regolatrice del rapporto sostanziale nelle sue modalità dichiarative e consultative, ed è conseguentemente sottratta alle innovazioni introdotte successivamente alla realizzazione dei presupposti di imposta (nel caso di specie anno 2006), in coerenza con il principio di tutela e di affidamento del contribuente che deve essere sempre messo nelle condizioni di valutare gli effetti del proprio agire, in mancanza, poi, nella disciplina in esame, di una espressa previsione di retroattività.

Peraltro, con altra pronuncia, (Cass. 14/11/2019, n. 29633), seguita da altre di eguale tenore, con specifico riguardo ai dati risultanti dalla "lista Falciani", con giurisprudenza univoca, questa Corte ha stabilito che "in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77 /799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria." (Cass. 28/04/2015, n. 8605 ed altre conformi).

Quindi, la presunzione legale stabilita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito nella L. n. 102 del 2009, in vigore dal primo luglio 2009, secondo cui gli investimenti o le attività di natura finanziaria, detenuti in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti con redditi sottratti alla tassazione, non ha natura procedimentale ma sostanziale, con conseguente impossibilità di attribuire alla stessa efficacia retroattiva, in mancanza di una espressa previsione in tal senso.

La circostanza, peraltro, che la presunzione legale di evasione stabilita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, non preclude all'Ufficio di provare l'esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in paesi a fiscalità privilegiata, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 2, con riguardo alla rettifica del reddito delle persone fisiche), anche non facendo ricorso alla presunzione legale in oggetto.

A tal fine occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, civile e tributaria, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purchè grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. Sicchè, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica e, quindi, nella specie, le risultanze della cd. "lista Falciani.

Tuttavia, in base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte, va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. "black list", può essere fornita non solo mediante la presunzione legale D.L. n. 78 del 2009, ex art. 12, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorchè basate su un unico elemento purchè grave e preciso. Dunque, gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purchè, per l'appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass. 14/11/2019, nn. 29632 e 29633, Cass. 26/09/2018, n. 23153, Cass. 12/02/2018, n. 3276, Cass. 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. Cass. 27/05/2021, n. 14834).

Nel caso in esame, la ricorrente invoca la irretroattività della norma ma oblitera del tutto l'onere di dedurre la prova contraria rispetto al complesso corredo probatorio di natura presuntiva raccolto dall'Ufficio essendo stato dato rilievo, nella sentenza impugnata, della utilizzabilità della fiche consistente in una scheda rappresentata da un foglio stampato riportante l'indicazione della banca HSBC di (——) e di un profilo cliente di cui l'odierna ricorrente, ossia D.G., ed il coniuge, A.M.N., erano indicati come intestatari mentre il figlio, M.N.B., come delegato.

Traendo le conclusioni da tutto quanto precede deve ritenersi legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte sufficiente a fondare la praesumpto hommis e dunque a prescindere dalla presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). Nella specie, peraltro, la scheda così acquisita ed utilizzata non solo costituisce un elemento indiziario connotato come sopra, ma esso risulta altresì riscontrato da elementi puntualmente presi in considerazione della C.t.r., e cioè soprattutto la puntualità delle informazioni personali contenute sul contribuente e l'incontestato rimpatrio di fondi da parte del contribuente proprio dalla HSBC Bank.

e l'incontestato rimpatrio di fondi da parte del contribuente proprio dalla HSBC Bank.

4. In conclusione, il ricorso è infondato.

Nulla per le spese essendo l'Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022

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