Cassazione, sentenza n. 28060 del 27/09/2022
Sentenza n. 28060 del 27/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28060
- Data
- 27/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un socio accomandatario aveva impugnato gli accertamenti derivanti dalla contestata partecipazione della società a una frode carosello IVA, confermati nei gradi di merito quanto all’imposta e alle sanzioni. La Cassazione osserva preliminarmente che, trattandosi di rettifica dei redditi di una società di persone, il contraddittorio doveva comprendere la società e tutti i soci, mentre uno di essi non aveva partecipato al processo. Per violazione del litisconsorzio necessario dichiara nulli la sentenza e l’intero giudizio, rinviando alla Commissione provinciale per la riassunzione nei confronti di tutti gli interessati necessari.
Testo della pronuncia
F.G. impugnò gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica sugli anni d'imposta 2007 e 2008 condotta nei confronti della società M. C. s.r.l. (per gli anni di riferimento una s.a.s. di cui il F. era stato socio accomandatario e legale rappresentante), rideterminò l'imponibile della compagine sociale, con rettifica del reddito da imputare ai soci, recuperando inoltre imposte ai fini Irap ed Iva. Determinò inoltre le sanzioni applicabili.
Gli esiti dell'accertamento trovavano ragione nell'addebito di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. Nello specifico l'Amministrazione finanziaria contestò alla società, esercente attività di commercio all'ingrosso di apparecchi cellulari, la partecipazione ad una frode carosello ai fini Iva.
Il ricorrente propose ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che con sentenza n. 169/03/2013 rigettò le ragioni del contribuente. L'appello del F. fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con la sentenza n. 1874/20/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che gli esiti della verifica fiscale, condivisi dall'ufficio finanziario che aveva emesso gli atti impugnati, e in particolare gli elementi presuntivi raccolti, provassero il coinvolgimento consapevole e cosciente del F. nella frode carosello, confermando pertanto l'accertamento e le sanzioni (limitatamente alle contestazioni del fisco sull'Iva e le sanzioni, perchè a seguito della introduzione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44, è stata modificata la disciplina sul riconoscimento dei costi da operazioni penalmente rilevanti, con conseguente auto-annullamento parziale degli atti impugnati quanto ai recuperi ai fini Irpef ed Irap).
Il F. ha censurato la decisione con due motivi, il secondo dei quali distinto in dieci censure, chiedendo la cassazione della sentenza o la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o di legittimità della disciplina sanzionatoria alla Corte costituzionale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente.
All'esito della pubblica udienza del 20 aprile 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente questo collegio deve vagliare la validità della sentenza impugnata. Dai fatti rappresentanti emerge che all'epoca dell'accertamento e dell'insorgenza del contenzioso la società era una s.a.s., avente come soci F.G., odierno ricorrente, e F.M.. Quest'ultimo non risulta abbia mai proposto ricorso e soprattutto, pur trattandosi di società di persone, non risulta che nei suoi confronti si sia mai costituito il litisconsorzio, pur necessario ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5. D'altronde, dal distinto ricorso introdotto dalla Magif Comunication, trattato nella medesima odierna udienza e per il quale nel controricorso l'Agenzia delle entrate ha richiesto una trattazione congiunta, emerge parimenti che nei confronti del F.M. non si sia mai costituito il contraddittorio per litisconsorzio necessario.
Ne consegue che la sentenza n. 1874/20/2014 va dichiarata nulla per violazione del litisconsorzio necessario, come nullo è l'intero processo (cfr. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678; da ultimo Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315). Il giudizio deve essere pertanto rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, dinanzi alla quale va riassunto, nei termini di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La medesima Commissione regolerà le spese.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza e del giudizio. Rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2022
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