Cassazione, sentenza n. 28061 del 27/09/2022

Sentenza n. 28061 del 27/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
28061
Data
27/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi contestavano a una società in accomandita semplice operazioni soggettivamente inesistenti e la partecipazione consapevole a una frode carosello IVA; i giudici di merito avevano confermato recupero dell’imposta e sanzioni, dopo l’annullamento parziale delle riprese relative ad altre imposte. La Cassazione rileva d’ufficio che il giudizio, riguardando redditi imputati per trasparenza a una società di persone, non si era svolto nei confronti di tutti i soci necessari. Dichiara quindi nulli la sentenza e l’intero processo, rinviando alla Commissione provinciale per la riassunzione verso tutti i litisconsorti.

Testo della pronuncia

La società (per gli anni di riferimento una s.a.s.) impugnò gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di una verifica sugli anni d'imposta 2007 e 2008 condotta nei suoi confronti, rideterminò l'imponibile della compagine sociale, con rettifica del reddito da imputare ai soci, recuperando inoltre imposte ai fini Irap ed Iva. Determinò inoltre le sanzioni applicabili.

Gli esiti dell'accertamento trovavano ragione nell'addebito di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. Nello specifico l'Amministrazione finanziaria contestò alla società, esercente attività di commercio all'ingrosso di apparecchi cellulari, la partecipazione ad una frode carosello ai fini Iva.

La ricorrente propose ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che con sentenza n. 168/03/2013 rigettò le ragioni della contribuente. L'appello della società fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 1873/20/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che gli esiti della verifica fiscale, condivisi dall'ufficio finanziario che aveva emesso gli atti impugnati, e in particolare gli elementi presuntivi raccolti, provassero il coinvolgimento consapevole e cosciente della Magif Comunication nella frode carosello, confermando pertanto l'accertamento e le sanzioni (limitatamente alle contestazioni del fisco sull'Iva e le sanzioni, perchè a seguito della introduzione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44, è stata modificata la disciplina sul riconoscimento dei costi da operazioni penalmente rilevanti, con conseguente auto-annullamento parziale degli atti impugnati quanto ai recuperi ai fini Irpef ed Irap).

La società ha censurato la decisione con due motivi, il secondo dei quali distinto in dieci censure, chiedendo la cassazione della sentenza o la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o di legittimità della disciplina sanzionatoria alla Corte costituzionale. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente.

All'esito della pubblica udienza del 20 aprile 2022, celebrata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.

Motivi della decisione

Preliminarmente questo collegio deve vagliare la validità della sentenza impugnata. Dai fatti rappresentanti emerge che all'epoca dell'accertamento e dell'insorgenza del contenzioso la società era una s.a.s., avente come soci F.G. e F.M.. Quest'ultimo non risulta abbia mai proposto ricorso e soprattutto, pur trattandosi di società di persone, non risulta che nei suoi confronti si sia mai costituito il litisconsorzio, pur necessario ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5. D'altronde l'Agenzia delle entrate ha richiesto la trattazione congiunta del presente giudizio con quello introdotto da F.G., iscritto con R.G. 11191/2015, trattato nella medesima odierna udienza. Anche in quel giudizio non risulta che il litisconsorzio necessario si sia mai costituito nei confronti di F.M..

Ne consegue che la sentenza n. 1873/20/2014 va dichiarata nulla per violazione del litisconsorzio necessario, come nullo è l'intero processo (cfr. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678; da ultimo Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315). Il giudizio deve essere pertanto rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, dinanzi alla quale va riassunto, nei termini di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La medesima Commissione regolerà le spese.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza e del giudizio. Rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2022

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