Cassazione, sentenza n. 28950 del 05/10/2022
Sentenza n. 28950 del 05/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28950
- Data
- 05/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una contribuente contestava il rigetto del reclamo contro il frazionamento catastale di una particella posta al confine con il demanio marittimo; i giudici tributari avevano accolto la domanda. La Cassazione conferma che, quando si chiede la variazione delle risultanze catastali e non l’accertamento dell’esistenza o dell’estensione della proprietà, la giurisdizione appartiene al giudice tributario; precisa inoltre che l’Agenzia, competente per le operazioni catastali, era l’unica legittimata passiva nel giudizio. Il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
1. A.A. ha impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, il provvedimento di rigetto n. 3229 del 2009, da parte dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Trapani, del reclamo avverso l'atto con cui è stata formata una nuova particella, attraverso il frazionamento di una porzione esistente, in una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima – reclamo con cui la contribuente ha chiesto l'intestazione, nella sua consistenza originaria, della particella (—), foglio (—), all. A del Comune di (—).
2. La Commissione tributaria provinciale, riconosciuta la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza di primo grado è stata confermata in appello.
4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi.
5. La contribuente si è costituita con controricorso.
6. Fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2022, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 32 cod. nav. e art. 58 relativo regolamento, atteso che la contribuente ha lamentato la lesione del proprio diritto di proprietà in ordine alla individuazione della fascia destinata agli usi pubblici marittimi, che è un'attività del tutto priva di discrezionalità.
2. Con il secondo ed il terzo motivo si è lamentata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., essendosi formato il giudicato applicato nei confronti di altre parti, in un giudizio, avente ad oggetto un altro terreno, a cui la contribuente è rimastra estranea, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta estensione del giudicato.
3. Con il quarto, quinto e sesto motivo si è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, un error in procedendo, risultando l'Agenzia del Territorio, che interviene solo ai fini della trascrizione nel registro immobiliare della nuova classificazione, priva di competenza con riferimento alla delimitazione del demanio marittimo, spettante al Ministero della Marina Mercantile, ed essendo stata rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio senza alcuna motivazione.
4. La contribuente si è costituita con controricorso, eccependo la improcedibilità per nullità della notifica del ricorso, effettuata nei propri confronti invece che nei confronti dei procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso richiamando precedenti analoghi.
6. L'eccezione preliminare va disattesa in quanto, secondo l'orientamento consolidato, la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità (Sez. L, n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202 – 01).
7. Il primo motivo deve essere rigettato, posto che – come desumibile dai principi affermati dalle Sezioni Unite – appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori, mentre, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (così Sez. U., n. 19524 del 23/07/2018, Rv. 649627-01, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario principio ribadito più volte: v. anche la più recente Sez. V, n. 23624 del 2020). Nel caso di specie, difatti, l'impugnazione della contribuente riguarda appunto la variazione catastale e non l'accertamento dell'esistenza e/o estensione del diritto di proprietà.
8. I motivi relativi all'erronea applicazione del giudicato (secondo e terzo motivo) sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza, che non ha fatto riferimento alla portata preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ma piuttosto ha affermato che il contenzioso sulla delimitazione della proprietà demaniale si è svolto in quella diversa sede, davanti al Tribunale di Marsala ed alla Corte di appello di Palermo, che hanno concluso per la natura privata e non demaniale marittima dell'area.
9. Pure infondate risultano le censure relative all'integrazione del contraddittorio (quarta, quinta e sesta censura), in quanto il presente giudizio ha ad oggetto solo la tenuta dei registri immobiliari e, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, l'Agenzia del Territorio (ora delle Entrate), pur non avendo competenza, con riferimento allo svolgimento del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, interviene proprio ai fini della trascrizione nel registro immobiliare delle relative classificazioni, sicchè è l'unica legittimata passiva nel presente giudizio limitato alle operazioni catastali. Alle medesime conclusioni è pervenuta, del resto, già Cass.Sez. V, n. 23624 del 2020.
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva misura di Euro 2.050,00, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2022
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