Cassazione, sentenza n. 29629 del 11/10/2022
Sentenza n. 29629 del 11/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29629
- Data
- 11/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento sul reddito d’impresa e l’ammissibilità di una seconda revocazione, oltre al diniego della definizione agevolata richiesto dalla contribuente. La Cassazione ha escluso l’errore revocatorio perché i fatti relativi agli immobili e ai costi del carburante erano già controversi e valutati; ha inoltre ritenuto insufficiente il pagamento del 5%, poiché l’Agenzia era risultata parzialmente vittoriosa in appello. Rigettata l’impugnazione del diniego, la Corte ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia e cassato senza rinvio, dichiarando inammissibile la revocazione.
Testo della pronuncia
1. L'agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro l'I. Costruzioni Srl , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 4349-13-17 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 4 aprile 2017, depositata il 12 maggio 2017 e non notificata, che ha revocato la sentenza n. 2949/47/2015, confermando la sentenza di primo grado.
2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. dava atto che il giudice di appello e successivamente la C.t.r. investita della prima revocazione erano incorsi in errore di fatto revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, consistente nell'erroneo rilievo degli identificativi numerici, posizione e consistenza degli immobili richiamati nel compromesso e nell'atto definitivo di vendita, nonchè nell'aver ritenuto effettuata la verifica presso la sede della società in ordine al recupero dei costi carburante.
In conclusione, ad avviso della C.t.r., contrariamente a quanto disposto con la sentenza della prima revocazione, numero 6506/32/16, del 22.04.2016, depositata in data 01.07.2016, andava revocata la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 2949/47/2015, del 30.01.2015, depositata in data 26.03.2015, e confermata la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società I. Costruzioni Srl avverso l'avviso di accertamento per la rideterminazione del reddito da impresa derivante dalla individuazione di maggiori ricavi per Euro 159.321,00 e minori costi per Euro 11.686,69.
3. Nel corso del giudizio di cassazione, la società presentava istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, cui seguiva provvedimento di diniego dell'amministrazione finanziaria, che aveva rilevato il mancato pagamento degli importi dovuti.
In particolare, l'Agenzia delle entrate sosteneva il mancato perfezionamento della domanda per il mancato pagamento, entro il 15 giugno 2020, a seguito della comunicazione della richiesta di integrazione dei versamenti, inviata il 15 maggio 2020, in quanto "la controversia pendente in Cassazione, instaurata dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.t.r. emessa in sede di revocazione, è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b".
La contribuente, a sua volta, impugnava il diniego di condono, ritenendo che avesse correttamente pagato un importo pari al 5 per cento del valore, in quanto vittoriosa in primo e secondo grado, proprio a seguito della sentenza di revocazione (la seconda), che aveva sostituito la sentenza di appello, parzialmente favorevole all'ufficio.
Parte contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denunzia la violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La ricorrente sostiene che la sentenza della C.t.r., resa a seguito della seconda revocazione, è illegittima ove afferma la revoca della prima sentenza revocativa, pur a fronte di una palese inammissibilità/illegittimità del ricorso che aveva chiesto la revocazione per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, di una sentenza che ne aveva dichiarato l'infondatezza.
Sarebbe evidente che nella fattispecie, in primo luogo ignorando l'esplicita censura dell'Ufficio, e con ciò violando l'art. 112 c.p.c., con la seconda inammissibile sentenza revocatoria, la C.t.r. ha violato anche il principio del ne bis in idem e per l'effetto la norma di cui all'art. 324 c.p.c.. Riguardo a tali tipologie di sentenze, la Corte di Cassazione (sent. n. 86/1523 e 84/1604) ritiene suscettibili di giudicato tutte le sentenze di merito, ivi comprese quelle rese in sede di revocazione. Pertanto il mezzo richiesto una seconda volta doveva essere dichiarato inammissibile, come richiesto invano dall'Agenzia.
1.2. Con il secondo motivo, l'Agenzia denunzia la violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente rammenta che l'istituto della revocazione è applicabile, nel caso di cui al n. 4, nel caso di errore di percezione del giudice, e sempre che il fatto non sia stato oggetto del contendere.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice della revocazione aveva inammissibilmente esaminato e giudicato gli stessi fatti, contestati dalle parti e già oggetto di disamina da parte dei giudici di primo e secondo grado.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del primo.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'impugnazione del diniego di condono, che è infondata e va rigettata.
Nel provvedimento di diniego, l'Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare n. 10/E del 15 maggio 2019, che chiarisce che "la controversia pendente in Cassazione, instaurata dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale emessa in sede di revocazione, è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b)".
L'art. 6, comma 2, lett. b) citato prevede che l'importo da versare per la definizione agevolata sia pari al 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado; inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, introdotto in sede di conversione, "Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia".
Invero, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate è risultata parzialmente vittoriosa in appello, con sentenza confermata in sede di prima revocazione.
La successiva sentenza di accoglimento del secondo ricorso per revocazione non può valere ad escludere, ritenendolo tamquam non esset, il giudizio di appello al fine di consentire la definizione con il pagamento del 5 per cento.
Invero, così passando all'esame dei motivi di ricorso dell'Agenzia, nel caso di specie anche il secondo ricorso per revocazione era inammissibile.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67, comma 2, prevede che, avverso la sentenza che decide il giudizio di revocazione, siano esperibili gli stessi mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
La norma riproduce i contenuti di cui all'art. 403 c.p.c., senza però escludere la possibilità di proporre un nuovo ricorso per revocazione avverso la sentenza pronunciata nell'ambito del giudizio revocatorio. E'opinione prevalente in dottrina che il principio revocatio revocationis non valet, contenuto nell'art. 403 c.p.c., non sia applicabile al processo tributario; come argomentato da alcuni autori, infatti, le disposizioni del codice di procedura civile sono trasponibili nell'ambito del processo tributario nella misura in cui vi sia una lacuna, circostanza che, nel caso di specie, posta la formulazione dell'art. 67 cit., non sembrerebbe sussistere.
Tuttavia, alcune circostanze di fatto, sulle quali la ricorrente ha agito in revocazione, hanno costituito punti controversi sui quali la sentenza conclusiva del precedente ricorso in revocazione e la sentenza di appello ebbero espressamente a pronunciarsi (vedi Cass., Sez. I, n. 9527/2019; n. 27094/2011).
In particolare, le circostanze riguardano la correttezza dell'esame dei documenti da parte del giudice di appello e di quello investito della prima revocazione, i quali hanno ritenuto, espressamente confutando quanto sostenuto dalla parte contribuente, che gli immobili descritti, oggetto del preliminare posto a base dell'accertamento, fossero gli stessi immobili oggetto del definitivo, con gli stessi numeri identificativi.
Egualmente non ricorre errore revocatorio nella statuizione sulla mancanza di idonea prova documentale dell'acquisto di una cisterna di 1000 litri, in quanto la circostanza, contestata specificamente da parte contribuente, era stata oggetto di statuizione da parte dei giudici di primo e secondo grado.
Dunque, l'errore percettivo, se vi è stato, ha costituito oggetto del contendere e riguarda un fatto controverso sul quale il giudice di appello ebbe a pronunciarsi.
Non ricorre, quindi, la condizione prevista nell'ultimo capoverso del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., a mente del quale il fatto non deve costituire un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi.
Per quanto fin esposto, previo rigetto dell'impugnativa del diniego di condono, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso per revocazione.
Si compensano le spese dei precedenti gradi di giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il ricorso avverso il diniego di condono, accoglie il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, assorbito il primo, e cassa la sentenza impugnata.
Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio; condanna la contribuente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2022
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