Cassazione, sentenza n. 30715 del 18/10/2022

Sentenza n. 30715 del 18/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
30715
Data
18/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio traeva origine da quattro cartelle riferite a debiti societari, tre tributari e uno contributivo-previdenziale, rispetto ai quali i giudici di merito avevano delimitato giurisdizione e responsabilità degli eredi. Durante il giudizio di cassazione i ricorrenti hanno rinunciato dopo l’integrale pagamento, ma la rinuncia non era stata notificata o comunicata con visto a tutte le parti costituite e non poteva quindi determinare l’estinzione formale del processo. La Corte ha tuttavia ravvisato il sopravvenuto venir meno dell’interesse, dichiarando il ricorso inammissibile e compensando le spese.

Testo della pronuncia

F.F., per sè e per i figli A.A., B.B., C.C., G.G. ed H.H., quali eredi di I.I., deceduto nell'anno (—) e già socio accomandatario della (—) Sas dichiarata fallita nel 2004, ha impugnato quattro cartelle esattoriali, tre per debiti tributari ed una per debiti contributivi e previdenziali, accertati nei confronti della società.

La CT di primo grado di Bolzano ha dichiarato il difetto di giurisdizione, quanto all'impugnazione della cartella per debiti contributivi e previdenziali, e ha accertato che dei debiti tributari dovevano rispondere soltanto F.F. e A.A., ciascuna per la metà.

Questa pronunzia è stata impugnata con appello principale dalle due contribuenti e con appello incidentale dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS e con esso dalla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS. La CT di secondo grado ha respinto sia l'appello principale sia quello incidentale.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo di tutore previa autorizzazione del Giudice Tutelare di Bolzano, e C.C., quale erede di F.F., affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate, Equitalia Nord Spa , l'INPS e la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS. In corso di giudizio il difensore dei ricorrenti, munito di appositi poteri con la procura alle liti, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, per avvenuto integrale pagamento del debito a mani di Equitalia Nord che ha vistato l'atto di rinunzia, e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Non risulta che le formalità previste dall'art. 390 c.p.c. siano state integralmente eseguite nei confronti di tutte le parti cosicchè non può disporsi l'estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto per cui "A norma dell'art. 390 c.p.c., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità" (Cass. sez. un. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia per avvenuto pagamento del debito; non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 23 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2022

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