Cassazione, sentenza n. 31072 del 20/10/2022

Sentenza n. 31072 del 20/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
31072
Data
20/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un accertamento IRPEF derivato dal maggior reddito attribuito a una società partecipata e il successivo diniego della definizione agevolata, motivato dall’asserito insufficiente versamento. La Corte ha accertato che le somme già pagate in pendenza del giudizio, compreso un importo disposto a rimborso ma non ancora restituito, erano rimaste nella disponibilità dell’Ufficio e dovevano essere computate; la domanda di definizione implicava la rinuncia al rimborso. Ha quindi annullato il diniego, dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione e compensato le spese.

Testo della pronuncia

1. A.A. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l'avviso di accertamento n. (—), con il quale l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Napoli aveva rideterminato, nei suoi confronti, un maggior reddito IRPEF per l'anno (—), sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società LEM Linea Ecologica A.A. Srl , in cui egli deteneva una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale.

2. La C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 684/14/2016, depositata il 20 gennaio 2016, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7352/20/2017, pronunciata il 13 luglio 2017 e depositata in segreteria il 6 settembre 2017, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'avviso di accertamento impugnato, condannando l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Si è costituito con controricorso A.A..

4. Nelle more del presente giudizio di legittimità, A.A. ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6 conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall'Ufficio.

Avverso tale diniego A.A. ha proposto ricorso D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 12, conv. dalla L. n. 136 del 2018, sulla base di due motivi.

5. All'udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale.

Motivi della decisione

6. Deve preliminarmente essere esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il ricorso proposto da A.A. avverso il diniego di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 12, conv. dalla L. n. 136 del 2018.

Il diniego in questione è stato motivato sul presupposto che: a) l'importo dovuto per la definizione agevolata in questione, pari ad Euro 13.771,65 (D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 2, lett. b), corrispondente al 15 % del valore della controversia, ammontante ad Euro 93,453,00) non era stato versato; b) l'importo già versato era pari ad Euro 7.197,02, oltre aggio di Euro 405,50, che era stato peraltro oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio, e quindi era a disposizione del contribuente a titolo di rimborso.

Orbene, con il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata A.A. eccepisce violazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9, conv. dalla L. n. 136 del 2018, per omessa motivazione in ordine ai criteri di computo delle somme versate in pendenza di giudizio, ed errata motivazione in ordine all'asserito perfezionamento dell'erogazione delle somme versate in pendenza di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso il sig. A.A. deduce l'illegittimità del diniego di definizione agevolata, per omessa notifica della preventiva comunicazione di richiesta di integrazione del versamento per la definizione di lite pendente.

6.1. Il primo motivo è fondato.

Ed invero, dalla documentazione depositata dal contribuente emerge che egli, durante la pendenza del giudizio, ha versato all'ente impositore l'importo complessivo di Euro 17.225,00.

In particolare, dopo l'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli è stato emesso il ruolo n. (—), per la somma di Euro 37.950,46 (pari ad un terzo delle somme recuperate), per il quale veniva accolta istanza di rateizzazione, e per il quale veniva versata la somma di Euro 7.196,00. Dopo la sentenza della C.T.P. n. 684/14/2016, invece, veniva emesso il ruolo n. (Omissis), per il quale veniva accolta altra istanza di rateizzazione, e veniva quindi versata l'ulteriore somma di Euro 10.026,00.

Il totale degli importi versati è quindi pari ad Euro 17.222,00, che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare ai fini della definizione agevolata, ai sensi della L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9 conv. dalla L. n. 136 del 2018.

Sul punto, va rilevato che, seppure l'Agenzia delle Entrate aveva disposto il rimborso della somma di Euro 7.196,00 (a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal contribuente), tale rimborso non era effettivamente avvenuto, e quindi la somma, al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, era sempre nella disponibilità dell'Ufficio; conseguentemente, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, avendo il contribuente indicato l'importo dovuto di Euro 14.018,00 come importo già integralmente versato, egli ha implicitamente rinunciato all'istanza di rimborso già presentata, chiedendo che le somme già versate fossero computate ai fini del calcolo degli importi dovuti per la definizione agevolata.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto tenere conto di tali somme, ai fini della valutazione dell'istanza di definizione agevolata, secondo quanto previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9, conv. dalla L. n. 137 del 2018, di talchè il diniego impugnato viola tale disposizione, e va quindi annullato.

6.2. Ciò determina l'accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, con assorbimento degli altri motivi.

7. L'accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia.

8. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'intervenuta definizione in via amministrativa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2022

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