Cassazione, sentenza n. 31416 del 24/10/2022
Sentenza n. 31416 del 24/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31416
- Data
- 24/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato estinto il precedente ricorso per mancata riassunzione, sostenendo che la Corte avesse confuso il rinvio disposto per valutare la rottamazione con la successiva adesione alla definizione delle controversie pendenti. La Cassazione riconosce un errore percettivo sugli atti processuali: il contribuente aveva aderito alla diversa procedura prevista per le liti pendenti, presentando domanda e pagando la prima rata, circostanza confermata anche dall’Agenzia. Accolta la revocazione, l’ordinanza è revocata e il giudizio è dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata.
Testo della pronuncia
1. A.A. propone ricorso propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'ordinanza di questa Corte n. 13306/2020, depositata in data 1 luglio 2020.
Si legge in quest'ultima decisione che A.A. propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza n. 5111/35/2015, depositata l'11 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF in relazione all'anno 2003.
Nell'ordinanza qui impugnata la Corte ha rilevato "che l'A.A. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 10765, depositata il 3 maggio 2017; che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto".
Tanto premesso, la Corte ha dichiarato estinto il ricorso per mancata riassunzione ed ha compensato interamente le spese di lite.
2. Deduce il contribuente ricorrente che nelle more del relativo procedimento era entrato in vigore il D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, che consentiva la c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016. Pertanto, egli aveva presentato istanza di differimento della trattazione del suo ricorso, fissata per l'udienza del 23 marzo 2017, al fine di valutare l'opportunità di aderire alla definizione.
Questa Corte, con l'ordinanza n. 10765/2017, "rilevato che il ricorrente ha richiesto un rinvio per poter aderire alla definizione agevolata del tributo", aveva quindi rinviato il processo a nuovo ruolo.
Lo stesso contribuente non si avvaleva tuttavia della c.d. rottamazione e non presentava alcuna dichiarazione al riguardo.
Successivamente sopravveniva il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il cui art. 6 prevede la possibilità di definire le controversie pendenti non definitive e attribuite alla giurisdizione tributaria. Pertanto il contribuente presentava, in data 29 maggio 2019, all'Agenzia la relativa domanda, provvedendo al pagamento della prima delle venti rate totali, e depositava, presso la Corte, istanza di sospensione del processo fino alla data del 31 dicembre 2020.
Tanto premesso, secondo il ricorrente la Corte, con l'ordinanza che chiede di revocare, avrebbe errato, non avendo valutato che "la precedente ordinanza n. 10765/2017 non ha affatto disposto la sospensione del processo quanto, piuttosto, il rinvio del processo a nuovo ruolo.
Solo con l'adesione alla definizione delle liti pendenti D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 era prevista la presentazione entro il 31 dicembre 2020 di una istanza di trattazione pena l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato dell'ultima sentenza resa ovvero, trattandosi di giudizio pendente in primo grado, il consolidarsi dell'atto impositivo: quindi, in sostanza, una sorta di riassunzione del processo sospeso.
Di tutta evidenza, quindi, come la Corte abbia "confuso" la procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (PROCEDURA MAI AZIONATA DAL CONTRIBUENTE) con quella recata dal D.L. n. 50 del 2017 (PROCEDURA MAI AZIONATA DAL CONTRIBUENTE) ma non ha, al contrario, considerato la definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 (PROCEDURA OPZIONATA DAL CONTRIBUENTE).
Trattasi di errori nei quali codesta Corte è incorsa nell'attività preliminare di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo".
Conclude il ricorrente che "Nel caso di specie, dunque, il Contribuente si è avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha presentato la relativa domanda, ha provveduto al pagamento della prima rata e ha depositato presso questa Suprema Corte la richiesta di sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.
In ciò, quindi, si sostanzia "l'abbaglio dei sensi" in cui è incorsa questa Suprema Corte ovvero il non rilevare che per il giudizio in questione non è stata disposta alcuna sospensione con l'ordinanza interlocutoria n. 10765/2017 (ma, solo, il rinvio a nuovo ruolo) tale da imporre un onere di riassunzione da parte del Contribuente.
L'unica sospensione, invero, è quella derivante dall'attivazione della procedura di definizione della lite pendente di cui al più volte richiamato D.L. n. 119 del 2018 fino al 31 dicembre 2020, termine oltre il quale il giudizio si estingue nel caso di mancata presentazione di istanza di trattazione; di talchè la rassegnata conclusione di estinzione del ricorso per mancata riassunzione appare oltremodo incomprensibile oltre che assolutamente irragionevole a tal punto da giustificare il rimedio revocatorio".
3. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, limitandosi a dare atto che parte contribuente ha depositato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ovvero della prima rata (come da richiamata ed allegata nota erariale del 28 settembre 2020, riferita al medesimo avviso d'accertamento indicato nel corpo della motivazione della sentenza della CTR oggetto dell'originario ricorso per cassazione del contribuente).
4. Il Sostituto Procuratore Generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
5. Il ricorrente ha proposto istanza di discussione orale della causa, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, ma non è comparso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso per la revocazione è ammissibile e fondato.
Sussiste l'interesse del ricorrente all'impugnazione, considerato che la censurata declaratoria di estinzione per mancata riassunzione del giudizio comporterebbe la definitività dell'atto fiscale impugnato (Cass. 08/03/2022, n. 7444); mentre l'invocata estinzione del processo a seguito della definizione agevolata, che il ricorrente deduce sia effettivamente intervenuta nelle more rilievo pubblicistico dell'originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, è persino rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., 27/01/2016, n. 1518; Cass. 10/05/2022, n. 14850).
Pertanto, a prescindere dall'identità della formula di estinzione, il decisum dell'ordinanza che si vorrebbe revocare e quello della sentenza che si chiede di adottare in sede rescissoria avrebbero effetti diversi nella sfera giuridica del ricorrente, sollecitandone il legittimo interesse a ricorrere.
Tanto premesso il ricorrente – denunziando che l'ordinanza impugnata ha erroneamente presupposto che egli avesse aderito al condono D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e che questa Corte avesse disposto, con la citata ordinanza interlocutoria, non un mero rinvio, ma la sospensione del giudizio – ha dedotto l'erronea percezione di dati oggettivi processuali, non la loro valutazione in fatto o in diritto.
L'errata percezione risulta confermata dagli atti del giudizio e dalle stesse difese erariali, giacchè l'Agenzia non ne contesta specificamente la ricorrenza, ed anzi la conferma, riconoscendo che parte contribuente ha depositato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ovvero della prima rata, e quindi dando atto di quale sia la fattispecie di sanatoria alla quale il contribuente ha effettivamente aderito.
Va quindi accolta la domanda di revocazione dell'impugnata ordinanza.
2.Quanto alla pronuncia rescissoria, le già trascritte ammissioni dettagliate dell'Agenzia sul perfezionamento della fattispecie di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 determinano l'estinzione del giudizio ai sensi di quest'ultima norma.
3. Le spese relative alla fase rescindente si compensano, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della condotta processuale della controricorrente, che ha contribuito all'accertamento dell'errore ed alla individuazione della fattispecie estintiva realmente operante.
Nulla sulle spese della fase rescissoria, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
Pronunciando in sede rescindente, accoglie il ricorso e revoca la sentenza impugnata, compensano le spese; per l'effetto, pronunciando in sede rescissoria, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022
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