Cassazione, sentenza n. 31832 del 27/10/2022
Sentenza n. 31832 del 27/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31832
- Data
- 27/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva la revocazione, o in subordine la correzione materiale, dell’ordinanza che aveva cassato con rinvio la decisione favorevole sull’esimente dalle sanzioni per tardivo versamento IRAP. La Cassazione esclude l’errore revocatorio: l’applicabilità della disposizione richiamata nel ricorso erariale era stata oggetto di una valutazione giuridica espressa, non di una svista percettiva, e riguardava comunque un punto controverso. Neppure ricorreva una difformità materiale tra volontà e testo del provvedimento. Entrambe le richieste sono dichiarate inammissibili.
Testo della pronuncia
1. A. 89 Uno Srl , propone ricorso per la revocazione (ed in subordine per la correzione dell'errore materiale), ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1307/2021, depositata in data 2 gennaio 2021, che ha cassato la sentenza d'appello in quella sede impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Si legge nella motivazione di tale decisione: " Rilevato che con sentenza n. 6172/14/14 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 171/62/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla A. 89 UNO Srl avverso la cartella di pagamento n. (—) emessa nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e relativa a sanzioni per ritardato pagamento dell'IRAP per l'anno 2005;
che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistenti le condizioni di obiettive incertezze sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 istitutivo dell'IRAP, e che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, costituiscono esimente dall'applicazione di sanzioni; in particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che solo dal 2007, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 3 ottobre 2006 che affermò la compatibilità della disciplina dell'IRAP con l'ordinamento dell'Unione Europea, è andata ad esaurirsi la fase dell'obiettiva incertezza in materia;
che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che la Alela 89 UNO Srl ha resistito con controricorso;
Considerato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, (Statuto dei diritti del contribuente), e del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che nel caso in esame non sussisterebbero i presupposti per l'esimente di cui alle norme citate in quanto la pendenza di un contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità di un tributo con l'ordinamento comunitario non è di per sè sufficiente ad integrare la situazione di oggettiva incertezza ai fini in esame;
che il ricorso è fondato. Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente prevede che "In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, nonchè dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 e successive modificazioni." L'attuale ricorrente ha correttamente dato applicazione a tale specifica disposizione legislativa intesa a scoraggiare l'omissione del pagamento dei versamenti IRAP entro le scadenze ordinarie, e che rende inapplicabile, per le due annualità considerate fra cui quella a cui si riferisce il presente giudizio, la riduzione delle sanzioni illegittimamente applicate dalla Commissione tributaria Regionale;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si adeguerà a quanto sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;".
2. L'Agenzia delle entrate si è costituita in questo procedimento al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione, alla quale non è comparsa.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione e quello per la correzione dell'errore materiale.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso per revocazione, la contribuente deduce la "Revocabilità della sentenza in quanto viziata ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell'art.. 391-bis c.p.c. perchè affetta da un errore sul fatto processuale laddove si pronuncia su un vizio diverso da quello censurato in sede di ricorso di legittimità.".
Secondo la ricorrente l'unica questione che la Corte era chiamata a risolvere era quella relativa all'applicabilità o meno della causa di giustificazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, ovvero se la contribuente, a fronte del tardivo versamento dell'Irap dell'anno d'imposta 2005, potesse giovarsi dell'esimente sanzionatoria delle obbiettive condizioni di incertezza. Infatti, secondo la ricorrente, la menzione, nella rubrica e nel corpo del ricorso per cassazione erariale, anche del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, aveva un rilievo meramente incidentale, " esclusivamente finalizzato ad affermare che, escludendo l'applicabilità dell'esimente delle obbiettive condizioni di incertezza, l'Ufficio avesse correttamente proceduto all'irrogazione nella misura del 30% dell'imposta versata in ritardo in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, cit.
L'ordinanza qui impugnata, che ha deciso l'unico motivo d'impugnazione erariale applicando "D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente" sarebbe, pertanto, il frutto di un'"erronea percezione circa il fatto processuale, e, più nello specifico, da un errore circa l'individuazione delle questioni giuridiche che il ricorrente ha sottoposto al vaglio" della Corte.
2. Il ricorso per la revocazione è inammissibile.
E' opportuno muovere dalla premessa che (come affermato dallo stesso ricorrente e come risulta dal ricorso per cassazione erariale e dall'ordinanza che si vorrebbe revocare), l'unico motivo del ricorso di legittimità proposto dall'Amministrazione conteneva in rubrica (pag. 4) l'espressa menzione, tra le norme violate e falsamente applicate, (anche) del "D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156".
Nel corpo del mezzo (pag. 7 s.) la stessa disposizione non solo era nuovamente citata, ma anche riprodotta ed inserita nel contesto dei parametri giuridici richiamati dalla ricorrente nell'ambito della critica alla sentenza ivi impugnata.
L'ordinanza di questa Corte che si vorrebbe revocare ha a sua volta espressamente inserito la norma in questione tra quelle evocate nel motivo di ricorso erariale, ne ha riprodotto il testo nella motivazione ed ha ritenuto che la sua applicazione giustificasse l'accoglimento dell'impugnazione. Conclusione, quest'ultima, che per necessità logica presuppone univocamente che la Corte abbia ritenuto che la medesima questione fosse oggetto del motivo di ricorso e che la sua proposizione in sede di legittimità fosse ammissibile.
Risulta quindi per tabulas che l'ammissibile appartenenza al thema decidendum della questione correlata alla norma de qua, e comunque l'applicabilità di quest'ultima al caso di specie, non è derivata da una pretesa erronea percezione del fatto processuale oggettivo della sua inclusione nel motivo di ricorso erariale proposto, ma è estrinsecazione dell'attività decisoria in diritto della Corte, come tale non ammissibile oggetto della proposta revocazione.
Invero la revocazione presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040; Cass. 31/08/2017, n. 20635).
Nel caso di specie, poi, il preteso errore cadrebbe comunque su un punto controverso sul quale il giudice si è espressamente pronunciato, e la sua denuncia non è perciò ammissibile (Cass. 10/06/2021, n. 16439).
Peraltro, lo stesso ipotetico errore neppure emergerebbe con l'indispensabile immediatezza ed obiettività e senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ma diverrebbe percepibile solo attraverso l'interpretazione del motivo di ricorso erariale che la ricorrente vorrebbe accreditare, risultando pertanto inammissibile anche per tale ragione (Cass. 10/06/2021, n. 16439, cit.).
Nè comunque potrebbe rilevare un'ipotetica erronea interpretazione, da parte della Corte, del medesimo motivo di ricorso per cassazione, in quanto " deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio." (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 15/02/2018, n. 3760; Cass. 03/04/2017, n. 8615). Si pone quindi oltre il perimetro di ammissibilità della revocazione per errore di fatto quell'errore della Corte che cada sull'interpretazione della vicenda, degli atti e delle difese delle parti (cfr. Cass. 22/03/2005, n. 6198, a proposito dell'errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti esposte negli atti di causa); o sull'inesatta qualificazione giuridica dei fatti ivi esposti (cfr. Cass. 10/06/2009, n. 13367); o sull'applicabilità alla fattispecie di una normativa piuttosto che di un'altra (Cass. 29/03/2006, n. 7127).
La rilevata inammissibilità della revocazione, per le predette ragioni relative alla natura dell'assunto errore, esclude la rilevanza delle argomentazioni della ricorrente in ordine alle conseguenze che esso proietterebbe in ipotesi nel giudizio di rinvio.
3. In subordine alla revocazione, la ricorrente chiede la correzione materiale della sentenza impugnata, nella parte motiva, dovendo sostituirsi il riferimento al "D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156 richiamato dalla ricorrente", che sarebbe frutto di un mero errore della Corte trascrizione ed indicazione della norma applicata, con applicazione nel ricorso per cassazione.
La richiesta è inammissibile.
Valga, invero, quanto già rilevato a proposito del richiamo e dell'applicazione del "D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1" come estrinsecazione della valutazione e decisione operata dalla Corte con la predetta ordinanza.
Si aggiunga poi che " Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione." (Cass. 11/08/2020, n. 16877, ex plurimis; sulle funzioni ed i conseguenti limiti dello stesso procedimento cfr. Cass. 09/09/2002, n. 13075).
Si consideri infine che, comunque, nel caso di specie non vi è evidenza del preteso contrasto della motivazione, in parte qua, con l'ideazione della decisione, in ragione delle richiamate emergenze processuali (ed in particolare della circostanza che nell'ordinanza la norma, già dedotta nel ricorso, è stata richiamata più volte, trascritta ed espressamente ritenuta applicabile).
4. Nulla sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022
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