Cassazione, sentenza n. 23573 del 23/11/2022
Sentenza n. 23573 del 23/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23573
- Data
- 23/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento TARSU su maggiori superfici non dichiarate, parzialmente confermato nei gradi di merito insieme alle relative sanzioni. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla sottoscrizione dell’atto perché introduceva una questione diversa, implicante accertamenti di fatto; ha inoltre escluso che l’omessa indicazione della facoltà di adesione invalidasse l’avviso. Le doglianze sull’inidoneità delle superfici e sulla decorrenza degli interessi non si confrontavano con autonome ragioni della decisione o difettavano di specificità. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
1. – Con sentenza n. 2715/16, depositata il 22 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da Centro Commerciale Iper G Srl avverso la decisione di prime cure che, – pronunciando sull'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal (—), – aveva parzialmente accolto il ricorso, così rideterminando la superficie tassabile (a fronte dei mq. 4.480 oggetto di accertamento) in complessivi mq. 2.774,71, – di cui mq. 1.299,41 corrispondenti alla maggior superficie non dichiarata dalla contribuente e destinata a deposito, – e le sanzioni applicate.
1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:
– legittimamente l'avviso di accertamento era stato sottoscritto da un funzionario della società concessionaria del servizio di accertamento del tributo, – piuttosto che, dunque, dal funzionario responsabile del tributo presso l'Ente locale, – in quanto, con la concessione del servizio, il potere di accertamento competeva, per l'appunto, al concessionario;
– l'avviso di accertamento risultava compiutamente motivato, tanto da aver consentito il pieno dispiegarsi delle difese della contribuente, – siccome esplicitate "le ragioni di fatto e di diritto alla base della pretesa tributaria", e conteneva "tutti gli elementi previsti dalla legge" (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162);
– andava disatteso (anche) il motivo di appello involgente l'insussistenza del presupposto impositivo con riferimento alla superficie (di mq. 1.299,41) rideterminata dal giudice di prime cure, in quanto, – a fronte della presunzione (iuris tantum) di produzione dei rifiuti posta dal dato normativo (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1), col conseguente onere della prova a carico del contribuente, – veniva in considerazione una superficie che, per un verso, non era stata dichiarata e che, per il restante, doveva ad ogni modo ritenersi potenzialmente idonea ("anche se destinata a parcheggio" secondo la prospettazione di parte) alla produzione di rifiuti.
2. – Il Centro Commerciale Iper G Srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; SO.G.E.T. Spa resiste con controricorso, illustrato con memoria, mentre il Comune di Angri non ha svolto attività difensiva.
Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. – Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, deducendo che il giudice del gravame, – nel ritenere legittimamente sottoscritto l'avviso di accertamento da parte di funzionario dell'agente incaricato (per concessione) del servizio di accertamento, – non aveva considerato, nè si era preoccupato di accertare, che la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 1, comma 87, cit.) in tanto avrebbe potuto ritenersi legittima, anche a riguardo del concessionario del servizio, in quanto sussistente apposito provvedimento di indicazione del funzionario (dipendente) responsabile.
Il secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, alla L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 7, assumendo la ricorrente che l'avviso di accertamento in contestazione per un verso difettava dell'indicazione dei suoi presupposti in fatto e delle conseguenti qualificazioni giuridiche, – nè consentiva di comprendere quali fossero stati gli elementi di identificazione delle superfici tassate, – e, per il restante, nemmeno recava informazione al contribuente in ordine alla possibilità di attivare il procedimento di accertamento per adesione.
Col terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, sull'assunto che (anche) la superficie di mq. 1.299,41, oggetto di rideterminazione nella pronuncia di prime cure, avrebbe dovuto considerarsi esclusa dalla tassazione, in quanto inidonea in assoluto alla produzione di rifiuti (art. 62, comma 2, cit.), come reso esplicito dalla documentazione prodotta da essa esponente, – e dal giudice del gravame non esaminata in violazione dell'art. 58, cit., – alla cui stregua emergeva che detta superficie non era utilizzata a deposito, – in quanto le modalità di rifornimento (quotidiano) consentivano il diretto deposito della merce sugli scaffali di esposizione (certificazione rilasciata da CE.DI. SISA Centro Sud Spa ), – e, per di più, non era utilizzabile in ragione della insalubrità dell'ambiente (perizia giurata del 2006).
Il quarto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, e del regolamento TARSU adottato dal Comune di Angri con Delib. 4 marzo 2009, n. 7 deducendo la ricorrente che, secondo i citati dati normativi, gli interessi liquidati in avviso di accertamento erano stati illegittimamente computati a decorrere dal 1 gennaio di ciascun periodo di imposta piuttosto che dalla fine dell'anno successivo a quello oggetto di imposizione.
2. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità.
Ove, dunque, così come nel caso che ne occupa, una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590).
Nella fattispecie, peraltro, lo stesso tenore letterale del motivo di ricorso si risolve nell'addebitare alla gravata sentenza un'omessa verifica in ordine alla legittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato, da parte del concessionario del servizio di accertamento, quando il motivo di appello proposto davanti al giudice del gravame involgeva, diversamente, la prospettazione di illegittimità per l'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile nominato dall'Ente locale.
3. – Anche il secondo motivo di ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – non può trovare accoglimento.
La censura, per il profilo che involge l'incompiutezza motivazionale dell'avviso di accertamento, si pone in frontale contrasto con l'accertamento (inverso) operato dal giudice del gravame e, con ciò, senza dar conto, nemmeno in estrema sintesi descrittiva, degli effettivi contenuti dell'atto impugnato, onde consentire alla Corte quel controllo di legittimità che è sotteso al motivo di ricorso.
Come, difatti, ripetutamente rimarcato dalla Corte, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi e che hanno dato luogo al vizio motivazionale denunciato (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).
3.1 – Quanto, poi, all'obbligo informativo gravante sull'amministrazione, – obbligo che, nella fattispecie, viene correlato alla facoltà di attivare il procedimento per adesione, – la Corte, – nel più complessivo contesto del rilievo attribuito alle nullità testuali (v., con riferimento alla fattispecie dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento, Cass. Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 ottobre 2020, n. 21817; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1150; Cass., 12 maggio 2017, n. 11856; Cass., 12 gennaio 2016, n. 332; Cass., 21 marzo 2012, n. 4516; Cass., 15 aprile 2011, n. 8613; Cass., 5 maggio 2010, 10805), – ha, per l'appunto, statuito che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. b), nella parte in cui prescrive che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il loro riesame nel merito, non impone anche l'avviso al contribuente della facoltà di avvalersi, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 dell'accertamento con adesione, la cui mancanza, quindi, non comporta la nullità dell'atto impositivo, le cui cause sono tassative (Cass., 28 giugno 2016, n. 13322).
4. – Del pari inammissibili risultano il terzo ed il quarto motivo.
4.1 – Il terzo motivo, occorre premettere, non si confronta, innanzitutto, con l'effettivo contenuto della statuizione censurata che, come anticipato, ha rilevato che, nella fattispecie, veniva in considerazione una superficie oggetto di accertamento di ufficio e che, pertanto, non aveva formato oggetto di dichiarazione (nemmeno in variazione) da parte della contribuente.
Il rilievo in discorso, – che non forma oggetto di censura alcuna e che, per il profilo disciplinare involto, integra autonoma ratio decidendi, – dà allora (già) conto della rilevata inammissibilità, ed è conforme ai principi di diritto posti dalla Corte, essendosi rilevato che tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma 5 della norma medesima (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235).
Per di più, è appena il caso di rimarcare, le stesse censure di omesso esame della documentazione prodotta (piuttosto che di fatti decisivi per il giudizio), vengono articolate in completa anomia di riferimento al momento, ed al luogo, di produzione della documentazione in discorso; e, ad ogni modo, come anticipato, in difetto della stessa decisività dei fatti rappresentati che attengono, per l'appunto, a dati di tassazione che non hanno formato oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.
4.2 – L'inammissibilità del quarto motivo di ricorso consegue, da ultimo, dal suo difetto di specificità, ed autosufficienza, venendo, difatti, in considerazione questione che:
– non risulta trattata dalla gravata sentenza, – nè, per vero, dalla stessa pronuncia di prime cure, – e della cui proposizione, sin dal ricorso introduttivo, la parte non dà specifico conto, almeno con riferimento ai termini in cui la questione viene (ora) proposta davanti alla Corte;
– non consente alla Corte alcun effettivo controllo di legittimità in difetto di produzione delle pertinenti disposizioni regolamentari (rilevanti ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 165), essendosi in più occasioni rimarcato che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario che il testo di tali atti sia trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711).
5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente SO.G.E.T. Spa , delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2022
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