Cassazione, sentenza n. 35198 del 30/11/2022
Sentenza n. 35198 del 30/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35198
- Data
- 30/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva la revocazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il diniego di annullamento in autotutela di un accertamento ormai definitivo, denunciando omissioni, contrasto tra motivazione e dispositivo ed errori sui presupposti dell’impugnazione. La Corte rileva che i motivi originari erano stati esaminati congiuntamente e definiti sulla base di una ragione assorbente, ossia la mancata allegazione di un interesse generale alla rimozione dell’atto. Le doglianze prospettavano errori di giudizio o di diritto, non sviste percettive revocabili; il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. La W. Lavorazioni Elettromeccaniche di precisione Spa , ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione della sentenza in epigrafe con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima spiegato avverso la sentenza n. 37/2011 della C.t.r. di Napoli.
Con detta ultima la C.t.r. aveva rigettato l'appello della contribuente avverso la pronuncia reso in primo grado dalla C.t.p. di Napoli; quest'ultima, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il diniego frapposto all'istanza con la quale aveva chiesto che l'Ufficio, in autotutela, annullasse l'avviso di accertamento, non impugnato, con il quale per l'anno di imposta 1996 erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini irpeg e ilor.
2. Il contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza sul presupposto che la medesima "abbia inteso dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione", come desumibile dal tenore letterale. Tuttavia, formula ulteriori motivi per l'ipotesi in cui la sentenza vada interpretata come pronuncia di merito sull'ammissibilità del ricorso originario del contribuente.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente assume che la sentenza deve essere revocata per omessa pronuncia su tutti gli otto motivi di ricorso per cassazione.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente assume che la sentenza è frutto di un evidente errore materiale nella parte in cui il dispositivo contrasta con la motivazione.
Assume in proposito che, la Corte di Cassazione, avendo ritenuto che la decisione resa dalla C.t.r. era conforme a diritto ma che doveva essere corretta nella motivazione, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e rinviare al giudice di merito per nuovo giudizio. In via subordinata chiede, nei medesimi termini la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso, pur in assenza di istanza sul punto e senza concedere alcun termine a difesa, in violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 3. Aggiunge che, conseguentemente, la sentenza è viziata da una nullità da farsi valere solo con la revocazione. In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse di non poter applicare l'istituto della revocazione, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale del diritto vivente.
1.4. Con il quarto motivo, formulato sul presupposto che la sentenza abbia inteso dichiarare inammissibile il ricorso originario, la ricorrente assume che la Corte di Cassazione è incorsa in errore revocatorio laddove ha ritenuto che essa deducente non avesse evidenziato le ragioni di interesse generale che giustificavano l'annullamento in autotutela. Deduce, in proposito, che la questione della sussistenza dei presupposti per impugnare il diniego di annullamento in autotutela non si era più posta dopo il primo grado e che sul punto si era formato giudicato interno, favorevole ad essa deducente; che sin dal primo grado aveva evidenziato tali ragioni; che, per di più, la Corte aveva dato per scontato che l'accertamento fosse divenuto definitivo, mentre l'oggetto del contenere era proprio la non definitività del medesimo. Evidenzia in proposito che la controversia nasceva dal fatto che l'avviso di accertamento era stato notificato a persona novantenne con problemi cognitivi e di memoria, sicchè si era creata una situazione di ingiustizia fiscale contraria al precetto di cui all'art. 97 Cost..
1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia il vizio revocatorio conseguente alla pronuncia, extrapetita (o ultrapetita), sulla sussistenza dei presupposti di legittimità del ricorso introduttivo che, invece, erano estranei al perimetro della questione devoluta in Cassazione.
1.6. Con il sesto motivo, sul presupposto che la sentenza vada interpretata come decisione di merito sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente censura nuovamente la sentenza perchè in violazione del disposto di cui all'art. 384 c.p.c., comma 3, in quanto alcuna delle parti aveva chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
1.7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce l'omessa pronuncia pregiudiziale sui motivi di ricorso che prescindevano dal merito.
2. Infine, la ricorrente, ripropone per l'ipotesi di accoglimento della istanza di revocazione i motivi di ricorso per Cassazione rimasti senza pronuncia.
3. La sentenza di cui si chiede la revocazione, dopo l'enunciazione degli otto motivi di ricorso per Cassazione, si pronunciava sui medesimi, esaminandoli congiuntamente, ritenendoli "inammissibili" come espressamente riferito al punto 9, se pure previa correzione della motivazione. Evidenziava, in proposito, che il ricorso avverso la statuizione resa nella sentenza impugnata – che aveva ritento che il potere di diniego rientrasse tra le facoltà discrezionali dell'Amministrazione e non fosse censurabile in sede giurisidizionale non aveva evidenziato la sussistenza del presupposto fondamentale di ammissibilità del ricorso avverso gli atti di diniego. Di qui la ritenuta inammissibilità del ricorso, come precisato al punto 10. La declaratoria di inammissibilità di cui al dispositivo, è pertanto da riferirsi al ricorso per cassazione, e non all'originario ricorso del contribuente rispetto al quale, tuttavia, la Corte ha ravvisato la mancata allegazione dei presupposti di ammissibilità.
4. Il primo ed il settimo motivo di revocazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
Il ricorrente assume che l'eterogeneità dei motivi di ricorso non ne consentiva una trattazione congiunta; che ciò comporterebbe il vizio revocatorio derivante dall'omesso esame dei motivi di ricorso; che, in particolare, la Corte non si era pronunciata in via pregiudiziale sui motivi di ricorso che prescindevano dal merito.
4.1. Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. E', quindi, esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso; tuttavia, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. 27/11/2019, n. 31032 e l'ulteriore giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
4.2. La sentenza di cui si chiede la revocazione ha chiaramente esposto l'oggetto del contendere precisando che "9.1. (…) La fattispecie prospettata dalla società ricorrente trae origine da un avviso di accertamento conseguente ad una richiesta di documentazione, rivolta dall'Ufficio alla contribuente, relativa ai costi sostenuti dalla società nell'anno 1996 ed i cui atti erano stati notificati nelle mani del legale rappresentante della società che, in stato di incapacità di intendere e di volere, non aveva dato seguito alla richiesta di esibizione ed aveva omesso di impugnare il successivo avviso. 9.2. Nominato un nuovo legale rappresentante, la società aveva provveduto a trasmettere la documentazione all'Ufficio e, posto che dalla documentazione emergeva, a dire della contribuente, la prova della legittimità dei costi recuperati a tassazione, veniva proposta istanza di annullamento in via di autotutela, istanza che però veniva rigettata dall'Ufficio sul rilievo che le patologie del legale rappresentante, documentate dalla società, erano attestate da un certificato medico di oltre tre anni successivi alla notifica dell'atto".
L'oggetto dei due giudizi di merito veniva così sintetizzato "La CTP rigettava il ricorso avverso il diniego, osservando che tale diniego era impugnabile solo per vizi sopravvenuti. La CTR, a sua volta, ha respinto l'appello, evidenziando che il potere di diniego rientra nelle facoltà discrezionali dell'Amministrazione, insindacabili in sede giurisdizionale".
Di seguito, dopo aver puntualmente riportato tutti i motivi, la sentenza, esaminandoli congiuntamente come espressamente riferito al punto 9, motivava ritenendo che il ricorso non evidenziasse "l'esistenza del presupposto fondamentale dalla quale dipende l'ammissibilità del ricorso avverso gli atti di diniego in autotutela" e che non vi fosse "alcuna ragione per la quale l'annullamento del provvedimento di diniego avrebbe dovuto rappresentare per l'Amministrazione finanziaria una necessità, originata dall'esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto". Di qui la condivisione della decisione della C.t.r. – che aveva rigettato l'appello del contribuente se pure sulla scorta di una diversa motivazione, e la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione.
4.3. La sentenza, dopo aver scrutinato tutti i motivi di ricorso, ha pronunciato in ragione di un profilo ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri. Pertanto, la decisione resa non è frutto di alcun errore percettivo sui motivi di ricorso; l'istanza di revocazione si risolve, in realtà, nella denuncia di un errore di giudizio che, a parere del ricorrente, la Corte avrebbe commesso nel rendere la citata statuizione e che non può essere fatto valere con il rimedio revocatorio.
5. Il secondo motivo di revocazione, o in subordine di correzione di errore materiale, è inammissibile.
La società ricorrente assume che vi sarebbe insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto la Corte aveva rilevato che la motivazione resa dalla C.t.r. non era condivisibile; pertanto, avrebbe dovuto annullare la sentenza con rinvio e non dichiarare il ricorso inammissibile.
La Corte, nella sentenza impugnata, avendo rilevato la conformità a diritto della decisione assunta dalla C.t.r., se pure con motivazione erronea, ha corretto quest'ultima. Così facendo ha fatto applicazione dell'art. 384 c.p.c., che esclude espressamente la cassazione delle sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme a diritto, prevedendo in tal caso che la Corte si limiti, come accaduto nella fattispecie in esame, a correggere la motivazione. Pertanto, non solo non vi è alcun errore rilevante nè ai fini della revocazione nè ai fini dell'istanza di correzione di errore materiale.
6. Il terzo ed il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
6.1. Secondo la ricorrente, la Corte, avendo deciso per l'inammissibilità del ricorso, pur in assenza di una richiesta conforme delle parti, avrebbe dovuto previamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ex l'art. 384 c.p.c., comma 3, che impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. La stessa censura viene riproposta per l'ipotesi in cui si interpretasse la sentenza revocanda come decisione di merito sull'ammissibilità del ricorso introduttivo.
6.2. In primo luogo, la violazione dell'art. 384 cit., comporterebbe un errore di diritto e non di fatto.
Va comunque rammentato che la pronuncia di inammissibilità non costituisce una forma di definizione del ricorso in ragione della così detta "terza via" di cui all'art. 384 c.p.c., comma 3, bensì una delle pronunce tipiche di definizione del ricorso per cassazione, espressamente contemplata dall'art. 360 bis c.p.c.. La valutazione sull'inammissibilità del ricorso è estranea al disposto di cui alla norma in esame che riguarda il diverso caso in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito in ragione di questione rilevata di ufficio.
Per giurisprudenza costante, infatti, la medesima non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, nè può ritenersi che tale discrimen integri una violazione dell'art. 111 Cost., in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non rispondenza dei motivi proposti ai parametri di cui all'art. 360 bis c.p.c., è questione di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. 21/07/2016, n. 15019).
7. La prima censura di cui al quarto motivo ed il quinto motivo, da esaminarci congiuntamente in quanto connesse, sono inammissibili.
7.1. La ricorrente sostiene che sulla sussistenza dei presupposti per impugnare il diniego di autotutela si era formato il giudicato interno, sicchè, sul punto, la sentenza sarebbe viziata da extrapetizione.
Questa Corte ha già affermato che il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la regola del caso concreto, partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass., Sez. U., 16/11/2004, n. 21639; Cass. 20/06/2017, n. 15346; Cass. 30/12/2011, n. 30245). Conseguentemente, non può ravvisarsi alcun errore revocatorio nell'esame di una questione sulla quale si assume si fosse formato il giudicato.
Va aggiunto che con la censura in esame si imputa al Collegio che ha deciso il ricorso una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali derivante da una errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto del ricorso; tale tipo di errore, tuttavia, esula dall'area degli errori revocatori in quanto qualificabile come errore di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cr. Cass. 29/03/2022 n. 10040).
7.2. La seconda censura di cui al quarto motivo è anch'essa inammissibile.
La ricorrente assume che la Corte è caduta in errore nell'affermare che non erano state esposte le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad annullare in autotutela l'atto impositivo. Assume, ancora, che la Corte non si è avveduta – di qui l'errore revocatorio – che sin dal primo grado del giudizio erano state evidenziate le ragioni di carattere generale, individuate nel fatto che il rigetto dell'istanza pregiudicava la corretta esazione dei tributi implicando la percezione di somme non dovute; che l'impugnazione era l'unica occasione di tutela giurisdizionale; che la vicenda era del tutto eccezionale.
La Corte, con la sentenza gravata, dopo aver esposto i principi in materia di annullamento in sede di autotutela e dopo aver delineato i confini delle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto, ha affermato che la contribuente non ne aveva esplicitate e che non ve ne erano di concretamente ravvisabili.
La ricorrente, con la censura in esame non si duole di un errore di percezione ma della valutazione, in fatto e in diritto, fatta dalla Cassazione in merito alle ragioni di rilevante interesse generale.
L'errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., n. 4, invece, deve consistere in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Nel caso di specie, la fattispecie concreta risulta fedelmente rappresentata nei paragrafi 9.1. e 9.2. della sentenza impugnata. La Cassazione, tuttavia, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso avverso gli atti di diniego con valutazione estranea al perimetro del vizio revocatorio.
8. Il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato complessivamente inammissibile.
L'insussistenza dei motivi di revocazione preclude l'esame dei motivi proposti con il ricorso oggetto della decisione qui impugnata.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2022
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