Cassazione, sentenza n. 36240 del 13/12/2022
Sentenza n. 36240 del 13/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36240
- Data
- 13/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione, deducendo l’inesistenza della notifica del ricorso perché eseguita presso un difensore sospeso dall’albo. La Corte ha precisato che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può riguardare la valutazione della validità di una notificazione o l’applicazione delle relative norme processuali. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di un’ulteriore somma per abuso dello strumento processuale.
Testo della pronuncia
1. – Sulla base di un solo motivo rescindente, A.A. ricorre per la revocazione della sentenza n. 4919/2015, depositata in data 11 marzo 2015, con la quale la Corte ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Equitalia Sud Spa , avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 54/01/14, del 14 gennaio 2014, rinviando la causa, per il nuovo giudizio, alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione.
Assume, in sintesi, la ricorrente che detta pronuncia è affetta da errore revocatorio siccome il ricorso per cassazione notificato (in data 12 marzo 2014) presso il difensore nominato dalla parte per il giudizio di merito, notifica che, peraltro, andava considerata inesistente perchè quel difensore medio tempore sospeso dall'Albo (a decorrere dal 18 luglio 2003), con conseguente perdita dello jus postulandi.
Equitalia Sud Spa resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso è inammissibile.
2. – Occorre premettere che la diretta definizione del ricorso in pubblica udienza, con omissione della trattazione camerale prevista in relazione alla fase rescindente, costituisce una mera irregolarità del procedimento (art. 380 bis c.p.c.), che non determina violazione dei diritti di difesa, tenuto conto della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza (Cass., 7 luglio 2022, n. 21485; Cass. Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., 14 maggio 2010, n. 11806; Cass., 8 aprile 2009, n. 8559).
3. – Va, quindi, rilevato che, come ripetutamente statuito dalla Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis c.p.c.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171).
3.1 – Ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano, pertanto, (anche) i vizi degli atti del procedimento allorchè non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall'àmbito dell'errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonchè l'error iuris nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922).
In particolare, si è, così, escluso che possa integrare l'errore di fatto revocatorio l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale rilevante ai fini della ritualità della notifica del ricorso (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610) così come, in genere, la deduzione della nullità di una notifica (piuttosto che della sua omissione oggetto di una falsa rappresentazione; v., ex plurimis, Cass., 26 maggio 2021, n. 14610, cit.; Cass., 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., 10 settembre 2013, n. 20734; Cass., 7 giugno 2006, n. 13303; Cass., 4 gennaio 2006, n. 24; Cass. Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170).
4. – Nella fattispecie, – ove neppure la ricorrente deduce che l'evento sospensivo del mandato difensivo fosse stato dedotto nel giudizio di Cassazione e, così, acquisito anche (solo) per il tramite degli atti di notifica del ricorso (che, difatti, nulla fanno emergere al riguardo), – viene, dunque, in rilievo una censura che ha ad oggetto la validità dell'atto di notifica (v. Cass. Sez. U., 13 febbraio 2017, n. 3702; Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916), non anche un errore di fatto suscettibile di dar titolo alla revocazione della sentenza.
5. – Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
5.1 – La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 3, e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.
Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).
E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, dell'art. 96 c.p.c., comma 3, rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonchè Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, – liquidate in Euro 749,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, – nonchè, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, della ulteriore somma di Euro 1.498,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022
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