Cassazione, sentenza n. 37450 del 21/12/2022
Sentenza n. 37450 del 21/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37450
- Data
- 21/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Per un’annualità non dichiarata, l’Agenzia aveva ricostruito induttivamente il reddito di una professionista sanitaria in base ai compensi risultanti dalla documentazione acquisita presso l’ASL, deducendo i soli costi documentati. La Cassazione reputa valida sia la delega di firma individuata mediante qualifica sia la notifica postale diretta, che non richiede relata; nell’accertamento conseguente a dichiarazione omessa possono inoltre utilizzarsi i dati comunque raccolti, spettando al contribuente provare ulteriori costi. Non essendo sufficiente una percentuale forfettaria di spese e risultando generica la censura sui versamenti, il ricorso è respinto.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate accertava induttivamente il reddito della contribuente (medico convenzionato col S.S.N.) relativamente all'annualità (—), rispetto alla quale la stessa non aveva presentato la relativa dichiarazione. La ricostruzione avveniva sulla base delle somme incassate, pari ad Euro 90.331,69, detratte le spese documentate per Euro 235,00, il tutto oltre al reddito da fabbricati. La contribuente proponeva ricorso e la CTP lo rigettava. Proposto appello, la CTR lo accoglieva limitatamente al debito IRAP.
2. La contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all'impugnativa.
3. Con ordinanza interlocutoria 27 settembre 2017, questa Corte rimetteva la controversia alla Sezione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Osserva la contribuente come l'atto impositivo non sia sottoscritto dal direttore o da un impiegato della carriera direttiva debitamente delegato, mentre la CTR ha valorizzato sul punto un ordine di servizio innominato, immotivato e privo di scadenza.
1.1. Il motivo è infondato in quanto la CTR ha richiamato la presenza di un ordine di servizio che delegava il soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, individuandolo con la qualifica rivestita, cioè capo dell'Ufficio controlli. Nè la delega prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1, prevede che la stessa debba essere nominativa ed avere una durata prestabilita, trattandosi di una delega di firma e non di funzioni "La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto" (Cass. 29/03/2019, n. 8814).
2. Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 e degli artt. 137, 148 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ritiene infatti la stessa che, essendo la notifica priva della relata e della menzione e sottoscrizione dell'agente notificatore designato, essa sarebbe inesistente, e dunque avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notifica diretta senza relata, in asserita applicazione del disposto di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 14 norma che farebbe salvo il disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, il quale infatti richiede l'intermediazione di un agente notificatore.
2.1. Anche tale motivo è infondato. Gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14. E' anzitutto onere del ricorrente, in ottemperanza all'onere di specificità dei motivi di ricorso, indicare quale delle diverse specie di notifica sia stata utilizzata dall'amministrazione nella specie di interesse, specificazione che non viene nel caso che ne occupa effettuata. La contribuente pare peraltro ritenere che l'art. 14, cit., presupponga in ogni caso che la notifica avvenga a mezzo di un agente notificatore dell'amministrazione, e ciò a mezzo del richiamo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, richiamo che invece costituisce una mera "salvezza" di tale differente modalità cui può ricorrere l'amministrazione, in alternativa alla notifica diretta disciplinata dalla disposizione in commento. In quest'ultimo caso infatti la notifica, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass. 14/11/2019, n. 29642).
Poichè emerge nella specie che la notifica sia stata effettuata proprio a mente della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1, ivi leggendosi "Agenzia delle Entrate – notifica a mezzo posta (ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14). Il presente atto viene spedito dall'Ufficio postale di RIETI tramite raccomandata con avviso di ricevimento n…" (cfr. trascrizione pag. 25 del ricorso), nessuna relata doveva essere redatta e dunque il motivo si appalesa infondato.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 41; art. 53 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
A parere della contribuente l'amministrazione, pur potendo procedere in mancanza della dichiarazione all'accertamento induttivo, dovrebbe però anche in tal caso ricostruire l'imponibile in maniera non arbitraria, mentre nella specie la stessa, con l'avallo del giudice d'appello, non avrebbe considerato una congrua percentuale di spese per formare il reddito ricostruito, limitandosi a dedurre l'importo di Euro 235,00, nè avrebbe computato i versamenti d'imposta effettuati per Euro 4.774,40, come documentati.
3.1. Anche tale motivo è infondato. In caso di omessa dichiarazione, come previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, l'amministrazione determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni, pur eventualmente basate su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza.
Spetta dunque al contribuente fornire elementi in contrasto col reddito così ricostruito.
Nella specie l'amministrazione ha ricostruito il reddito sulla base dei compensi accertati (fondandosi in particolare sulla documentazione acquisita presso l'ASL, cfr. pag. 3 del ricorso in cassazione), deducendo le spese documentate, per cui non può ritenersi dimostrata la sussistenza di costi ulteriori, rispetto a questi ultimi, sulla base di una percentuale forfettaria degli stessi ritenuta dalla contribuente, ma spettava piuttosto a quest'ultima di provare documentalmente ulteriori costi, che invece la stessa, come si legge nella sentenza d'appello, fonda sulla presunta notorietà del fatto che il medico (qual è la contribuente) necessita di essere sostituito nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera.
Circa poi la mancata deduzione dei versamenti effettuati, era onere della contribuente di dedurre in appello con precisione in quali atti, quando e in che misura tale difesa era stata tempestivamente spiegata, tanto più che nelle premesse del ricorso si dà atto che l'amministrazione aveva dedotto i versamenti effettuati per Euro 2807,56. Ne consegue che il motivo sul punto non risulta sufficientemente specifico.
4. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese i capo alla contribuente soccombente.
5. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2022
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