Cassazione, sentenza n. 959 del 13/01/2023

Sentenza n. 959 del 13/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
959
Data
13/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Alcune società avevano impugnato avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al 2005, contestando l’abuso del diritto ravvisato dall’Amministrazione; la commissione regionale aveva qualificato le operazioni come lecita riorganizzazione infrasocietaria, economicamente giustificata. Durante il giudizio di cassazione le contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018. Su concorde richiesta delle parti, la Corte non esamina quindi il merito del ricorso, ma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da 3C Spa , Roma Ovest S. Immobiliare Srl quale incorporante della Roma Est S. Immobiliare Srl , Roma Nord S. Immobiliare Srl , E. Spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 503/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l'abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resistono con controricorso le società contribuenti.

Motivi della decisione

Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 , quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023

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