Cassazione, sentenza n. 965 del 13/01/2023

Sentenza n. 965 del 13/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
965
Data
13/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli atti impositivi per imposte dirette e IVA del 2006 contestavano operazioni di riorganizzazione infragruppo come abusive e una partecipazione a una frode carosello; la Commissione regionale, confermando il primo grado, aveva escluso entrambe le contestazioni e riconosciuto le ragioni economiche delle operazioni. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in esecuzione di un accordo quadro per la definizione stragiudiziale delle liti analoghe. La Corte non ha quindi riesaminato abuso e frode, ma ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 198/20/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da R. Investimenti Immobiliari Spa contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l'abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico nè sussisteva la contestata partecipazione della società contribuente ad una "frode carosello".

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione

L'agenzia fiscale ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto del raggiungimento nelle more del giudizio di un "accordo quadro", che ha depositato, secondo il quale vi è, tra l'altro, l'impegno a rinunciare al giudizio medesimo (unitamente alle similari liti pendenti avanti questa Corte), con compensazione delle spese.

In coerenza con tale definizione stragiudiziale il patrocinio erariale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023

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