Cassazione, sentenza n. 967 del 13/01/2023
Sentenza n. 967 del 13/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 967
- Data
- 13/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia derivava da un avviso IRES per il 2007, con cui era stato contestato l’abuso del diritto in relazione a un lease-back ritenuto invece lecito nei due gradi di merito. Nelle more del giudizio, la società consolidata ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la stessa annualità, liberando la consolidante dalle connesse obbligazioni fiscali; l’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere. La Cassazione non ha esaminato il merito dell’operazione e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11998/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C Spa contro l'avviso di accertamento per IRES 2007.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l'abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Motivi della decisione
L'agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata Romana Investimenti Immobiliari Spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali.
Il patrocinio erariale ha dunque chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023
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