Cassazione, sentenza n. 1139 del 16/01/2023

Sentenza n. 1139 del 16/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1139
Data
16/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società impugnava una cartella emessa per somme provvisoriamente iscritte a ruolo mentre era pendente il giudizio sull’avviso di accertamento presupposto. Rinunciati i primi dieci motivi, sosteneva che l’accertamento fosse stato successivamente annullato, ma la Corte ha rilevato che la sentenza prodotta era priva della certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato, richiesta per dimostrarne la definitività. L’unico motivo rimasto è stato quindi respinto e il ricorso rigettato, con condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione.

Testo della pronuncia

1. Alla società Nuova Cf Costruzioni Snc veniva notificata, in data 04/03/2010, la cartella di pagamento n. (—) dalla Serit Sicila S.p.a (oggi Riscossione Sicilia Spa ) con la quale si intimava il pagamento di Euro5.553,37 per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento condotto per l'anno d'imposta 2006. Le somme erano dovute dalla contribuente a titolo provvisorio, essendo pendente presso la C.t.p. di Agrigento il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (—) per l'anno 2006 – provvisoriamente esecutivo – da cui originava la cartella di pagamento.

2. La C.t.p., dinanzi alla quale si costituivano sia l'Agenzia che la società di riscossione Serit Sicilia Spa , con sentenza n. 123/01/2011, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

3. Avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento, la società contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Sicilia al fine di ottenere la completa riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento della cartella di pagamento. Questa Commissione, con sentenza n. 1185/01/2014, depositata in data 4 aprile 2014 , rigettava l'appello, confermando le determinazioni del giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia la Nuova Cf Costruzione s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi.

Sia l'Agenzia delle Entrate che la Riscossione Sicilia Spa si sono costituite con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 per la quale la ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione artt. 148 , 156 e 160 c.p.c. , art. 2697 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la contribuente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha omesso di rilevare l'inesistenza della relata di notifica consegnata al destinatario per via della mancata specificazione della data di notifica, ritenendo che il vizio fosse sanato per via del criterio del raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. .

1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. , e artt. 112 e 115 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la contribuente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e la motivazione del gravame avente ad oggetto la mancata produzione in giudizio (e il conseguente non assolvimento dell'onere probatorio), da parte della Serit Sicilia Spa , della relata di notifica e della raccomandata a.r., documenti dimostrativi dell'asserita legittima notificazione della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice del gravame ha dichiarato valida la documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione e relativa alla notificazione della cartella di pagamento senza, tuttavia, dare atto delle ragioni di detta validità.

1.4 Con il quarto motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. , del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 , e art. 112 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha dichiarato valido il processo di notificazione della cartella di pagamento malgrado l'agenzia della riscossione avesse prodotto, a sostegno della valida notificazione, la relata di notifica dell'estratto di ruolo.

1.5 Con il quinto motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 , art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la contribuente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto l'inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della documentazione prodotta dall'appellata, ossia l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica.

1.6 Con il sesto motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 , art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha asserito circa la validità giuridica e la piena portata probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) malgrado essa non rispettasse le prescrizioni D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18

1 .7 Con il settimo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 , L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 , L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la contribuente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare il difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione alla pretesa fiscale dell'ufficio.

1.8 Con l'ottavo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 140 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e motivazione del gravame avente ad formalità ex art. 140 c.p.c. Data pubblicazione 16/01/2023.

1.9 Con il nono motivo di ricorso così rubricato "Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 2 , artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè insufficiente, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la contribuente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto la inammissibilità e irritualità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, avvenuta, non mediante deposito diretto della memoria di costituzione in giudizio con controdeduzioni, bensì a mezzo del servizio postale, in violazione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 2 e art.54 .

1.10 Con il decimo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell' art. 140 c.p.c. , D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1 , 4 e 5 , L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 , 4 e 12 , nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 " la ricorrente lamenta l'error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha omesso la valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di doglianza della contribuente, ossia l'inesistenza giuridica della notificazione, operata da un soggetto non competente a certificare la stessa e privo della qualifica ex lege.

1.11 Con l'undicesimo motivo di ricorso così rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 , del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.68 , art.112 c.p.c., art. 2697 c.c. , nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione della documentazione prodotta in sede di appello con riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell'agente della riscossione.

2. Tanto premesso, con memoria depositata in data 5 novembre 2022, la ricorrente ha rinunciato ai primi dieci motivi di ricorso e, pertanto, va esaminato soltanto l'undicesimo motivo.

Esso è infondato perchè non è stata fornita la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell'agente della riscossione. Invero, in atti vi è la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 4207/9/17, depositata il 25 ottobre 2017 resa tra la Nuova CF Costruzioni s.n.c. e l'Agenzia delle Entrate ma, in calce, non vi è alcuna attestazione di cancelleria di mancata interposizione di gravame.

Ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui all' art. 395 c.p.c. , nn. 4 e 5 .

Nel caso di specie, tale attestazione è mancante e la sua mancanza inficia totalmente la doglianza afferente l'omessa valutazione di documentazione rilevante prodotta dalla società ricorrente in sede di appello.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all'Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla Riscossione Sicilia Spa , spese che si liquidano in Euro 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023

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