Cassazione, sentenza n. 1628 del 19/01/2023

Sentenza n. 1628 del 19/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1628
Data
19/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli eredi di un contribuente avevano ottenuto in via definitiva il rimborso del 90 per cento dell’IRPEF versata per il 1990-1992 in relazione al sisma del 1990; nel successivo giudizio di ottemperanza era stato ordinato all’Agenzia delle Entrate di pagare la somma residua, con nomina di un commissario. L’Amministrazione sosteneva che il rimborso dovesse essere contenuto nei limiti della normativa sopravvenuta, ma la Cassazione non affronta tale questione. Essendo stato il ricorso notificato un giorno dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, lo dichiara inammissibile.

Testo della pronuncia

1. A.A., B.B. e C.C., in qualità di eredi di D.D., impugnavano, dinanzi la C.t.p. di Ragusa, il silenzio rigetto dell'Agenzia delle Entrate relativo ad un'istanza di rimborso per il 90% dell'IRPEF pagata dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall'essere stato, il detto contribuente, residente in un comune colpito dal sisma dell'anno 1990.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l'Ufficio, accogliendo il ricorso, riconosceva in capo al contribuente il diritto al rimborso per un importo di Euro 9.482,60 oltre interessi.

3. L'agenzia proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 1686/17/16, depositata in data 3 maggio 2016 , respingeva l'appello dell'ufficio confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

4. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione al quale A.A., B.B. e C.C. resistevano con controricorso.

5. Con ordinanza n. 12648/18 depositata il 23 maggio 2018, la Corte respingeva il gravame dell'ufficio finanziario.

6. Successivamente, A.A., B.B. e C.C., previa notifica, a mezzo pec, all'Agenzia delle Entrate dell'atto stragiudiziale di messa in mora, proponeva ricorso alla C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania per ottenerne l'ottemperanza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 .

6. Il giudice dell'ottemperanza accoglieva il ricorso, con sentenza n. 1836/05/2020, depositata in data 16 aprile 2020 , in quanto riconosceva l'obbligo, in capo all'Agenzia delle Entrate, di ottemperare per la somma residua pari ad Euro 4.741,29 e nominando il Commissario ad acta.

7. Avverso la sentenza della C.t.r., l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 27701/21 depositata il 12 ottobre 2021 la sesta sezione civile rimetteva la causa nella pubblica udienza della quinta sezione reputando la questione di diritto sottesa di particolare rilevanza.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 06 dicembre 2022, per la quale la parte controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 , come modificato del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies , convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) " l'Agenzia lamenta l'error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha circoscritto la condanna nei limiti di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 . Deduce che la disposizione novellata, cui l'amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017 , sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata, e non rechi alcuna differenza tra istanze presentate in sede amministrativa e titoli giudiziali, dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza e contestando la pronuncia relativa all'onere della prova gravante sull'amministrazione.

2. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata in controricorso, va rilevata l'inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica del medesimo a controparte rispetto alla data di notifica della sentenza della C.t.r. siciliana all'Avvocatura dello Stato.

Invero, dal fascicolo di parte controricorrente si evince che la sentenza della C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania – n. 1836/05/2020 e depositata il 16 aprile 2019 è stata notificata dall'avvocato Antonella Fidelio all'Agenzia delle Entrate in data venerdì 15 maggio 2020 a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della L. 21 gennaio 1993, n. 54, art. 3 bis .

D'altro canto, è pacifico, invece, che il ricorso è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate a controparte in data 15 luglio 2020 e, poichè il sessantesimo giorno scadeva in data 14 luglio, la notifica del ricorso avvenuta in data 15 luglio 2020 è da considerare intempestiva.

3. In conclusione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è inammissibile.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023

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